L.R.
29 ottobre 1999, n. 29 (1).
Individuazione
del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte
Peglia e Selva di Meana".
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1999, n. 58.
TITOLO
I
Individuazione
del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte
Peglia e Selva di Meana"
Art.
1
Sistema
territoriale di interesse naturalistico ambientale.
1.
La Regione Umbria assume lo strumento "Sistema territoriale di interesse
naturalistico ambientale", di seguito denominato anche "Sistema"
al fine di assicurare la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
nell'ambito territoriale effettivo della loro incidenza, integrandone le
potenzialità ove ricomprese in classificazioni funzionali diverse.
2.
Il "Sistema" è costituito da un Piano di ambito territoriale che
coordina le politiche di settore, secondo i principi dello sviluppo sostenibile
e delinea, nel contempo gli obiettivi di qualità ambientale e culturale da
perseguire e i relativi processi di sviluppo da avviare e controllare.
Il
Piano ha come contenuti essenziali:
a)
un'analisi territoriale delle aree prescelte dalla Regione stabilite in
cartografia non inferiore alla scala di 1:50.000;
b)
gli indirizzi relativi agli obiettivi generali da perseguire;
c)
le proposte di Piano operative;
d)
i modi di valutazione degli effetti delle proposte operative.
3.
Il Sistema è anche strumento per la realizzazione del Piano regionale delle
aree naturali protette di cui al D.P.G.R. 10 febbraio 1998, n. 61, nonché di
coordinamento degli interventi previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
2
Ambito
di applicazione.
1.
È istituito il Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale
"Monte Peglia e Selva di Meana".
2.
Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative
al Sistema sono attribuite alla omonima Comunità montana.
3.
Il Sistema di cui al comma 1 comprende, all'interno dell'ambito territoriale
considerato:
a)
le Aree naturali protette istituite in base alla legge regionale 3 marzo 1995,
n. 9;
b)
le Aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9;
c)
le Aree forestali appartenenti al demanio pubblico e segnatamente a quello
regionale;
d)
le Aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai sensi della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14, vengono programmate e attuate le attività di
protezione della fauna e di gestione faunistico-venatoria;
e)
le Aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o
particolare costituite dalle aree di studio di cui agli artt. 4 e 5 del
D.P.G.R. n. 61/1998 nonché le Aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia
per motivi di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Art.
3
Ambito
territoriale.
1.
I confini del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte
Peglia e Selva di Meana» nonché i confini e le categorie di Aree di cui
all'articolo 2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalle cartografie
1:25.000 e 1:50.000 nonché dalle relative legende allegate alla presente legge
(2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 gennaio 2000, n. 4. Il testo
originario era così formulato: «Art. 3. Ambito territoriale. 2. I confini del
Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e
Selva di Meana" nonché i confini e le categorie di Aree di cui all'articolo
2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalla cartografia 1:25.000 e dalla
relativa legenda allegate alla presente legge.».
Art.
4
Obiettivi
e strumenti.
1.
La Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana" attua il sistema
territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di assicurare
omogeneità ed integrazione degli assetti naturali dei luoghi, dei valori
paesaggistici ed artistici nonché delle tradizioni culturali delle popolazioni
locali.
2.
Per il raggiungimento degli obiettivi generali la Comunità montana predispone e
approva, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano
oggetto del sistema con i relativi contenuti programmatici economici e sociali.
3.
Il piano del sistema è approvato previa partecipazione di tutti gli Enti locali
e pubblici interessati, delle forze economiche e culturali organizzate operanti
sul territorio considerato.
4.
Il piano del sistema ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.
5.
La Comunità montana integra il piano generale del Sistema con la pianificazione
facente capo a soggetti amministrativi diversi per le competenze loro spettanti
nel territorio considerato.
6.
La Comunità montana nell'ambito dei poteri conferitegli dalla presente legge,
esercita anche le funzioni attribuite al soggetto gestore delle Aree naturali
protette istituite.
7.
I piani e i programmi approvati dalla Comunità montana per la gestione del
sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, se relativi ad
un'Area naturale protetta, godono delle priorità previste all'art. 7 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art.
5
Adozione
approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'Area naturale
protetta.
1.
Il piano dell'Area naturale protetta ricompresa nel Sistema Monte Peglia e
Selva di Meana istituito con la presente legge, è approvato, in deroga a quanto
stabilito dall'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le
procedure previste per il Piano regolatore generale - parte strutturale - dagli
artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31,
intendendosi che il Comune è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area
naturale protetta.
2.
In caso di Area naturale protetta interprovinciale o intercomunale le funzioni
amministrative attribuite alla Provincia dall'art. 9 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31, sono svolte dalla Giunta regionale.
3.
Il piano pluriennale economico e sociale dell'Area di cui al comma 1, è
approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 3
marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale -
parte attuativa - dall'art 21 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31,
intendendosi
che il Consiglio comunale è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area
naturale protetta.
4.
Con le stesse procedure stabilite al comma 3 è adottato e approvato il
regolamento dell'Area naturale protetta di cui all'art. 14 della legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9.
Art.
6
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, per memoria, nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il cap. 9660
denominato: "Gestione e realizzazione del Sistema di interesse
naturalistico ambientale Monte Peglia e Selva di Meana".
2.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle
necessarie dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.
Allegato
(3)
(3)
L'originaria cartografia e relativa legenda sono state sostituite con le
cartografie e legende, qui omesse, allegate alla L.R. 13 gennaio 2000, n. 4.