L.R.
15 novembre 1999, n. 30 (1).
Semplificazione
legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non
più applicabili (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 novembre 1999, n. 59.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 16 luglio
2001, n. 16.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge provvede all'abrogazione esplicita di disposizioni contenute
in leggi regionali che si ritengono non più vigenti per le seguenti ragioni:
a)
disposizioni non più applicabili perché superate da disposizioni regionali
successive regolanti la stessa materia;
b)
disposizioni regolanti materie delegificate da disposizioni di legge statale e
regolate da atti amministrativi;
c)
disposizioni regolanti funzioni regionali successivamente attribuite alla
competenza di altri enti;
d)
disposizioni di legge regionale implicitamente abrogate da normativa statale o
comunitaria.
Art.
2
Ordinamento
del personale.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi e regolamenti regionali regolanti istituti contrattuali del personale
dipendente dalla Regione:
a)
L.R. 9 marzo 1973, n. 16, recante: "Personale in servizio presso la
Regione per la prima costituzione degli Uffici regionali";
b)
L.R. 9 agosto 1973, n. 33, recante: "Stato giuridico, trattamento
economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione";
c)
Reg. 23 marzo 1976, n. 16, recante: "Norme di esecuzione delle
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso alle qualifiche
funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33";
d)
L.R. 7 aprile 1977, n. 16, recante: "Miglioramenti economici in attesa
dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti
regionali";
e)
L.R. 28 marzo 1978, n. 9, recante: "Modifiche alla dotazione organica del
personale regionale";
f)
L.R. 28 marzo 1978, n. 10, recante: "Abrogazione del terzo comma
dell'articolo 7 della legge regionale recante modifiche alla dotazione organica
del personale regionale, approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio
1978";
g)
L.R. 10 aprile 1978, n. 17, recante: "Modifiche alla legge regionale 9
agosto 1973, n. 33";
h)
L.R. 17 aprile 1978, n. 19, recante: "Modificazioni ad alcuni articoli del
Titolo II, Capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme
sulla costituzione del rapporto di impiego";
i)
L.R. 25 agosto 1978, n. 50, recante: "Modificazioni al regolamento
regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione delle disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui
alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 in conseguenza della entrata in
vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19";
l)
L.R. 7 dicembre 1978, n. 67, recante: "Interpretazione autentica della
legge regionale 10 aprile 1978, n. 17";
m)
L.R. 2 maggio 1979, n. 18, recante: "Integrazione all'articolo 6 della
legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 concernente: Modifiche alla dotazione
organica del personale regionale";
n)
L.R. 15 giugno 1979, n. 26, recante: "Disposizioni sull'ordinamento dei
livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti
regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il
personale delle Regioni a statuto ordinario";
o)
L.R. 22 agosto 1979, n. 46, recante: "Norme per la definitiva assegnazione
agli Uffici regionali e agli Enti locali del personale messo a disposizione
della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21
ottobre 1978, n. 641";
p)
L.R. 6 dicembre 1979, n. 63, recante: "Erogazione di una somma una tantum
ai dipendenti regionali";
q)
L.R. 8 aprile 1980, n. 27, recante: "Disposizioni concernenti il personale
da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del
settembre 1979";
r)
L.R. 20 maggio 1980, n. 47, recante: "Modifiche alla L.R. 9 agosto 1973,
n. 33, alla L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e alla L.R. 28 marzo 1978, n. 9";
s)
L.R. 26 maggio 1980, n. 54, recante: "Istituzione delle graduatorie uniche
regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'articolo
26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni";
t)
L.R. 28 maggio 1980, n. 58, recante: "Trattamento economico dei dipendenti
regionali";
u)
L.R. 26 febbraio 1981, n. 10, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo
relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto
ordinario per il triennio 1979/81. Modifiche e integrazioni dalla L.R. 9 agosto
1973, n. 33 e dalla L.R. 15 giugno 1979, n. 26";
v)
L.R. 16 maggio 1981, n. 28, recante: "Utilizzazione delle graduatorie
uniche regionali istituite con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 54,
concernente norme in materia di occupazione giovanile";
z)
L.R. 1° luglio 1981, n. 36, recante: "Proroga contratti a tempo
determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile
1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in
servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979";
aa)
L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, recante: "Norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai
sensi del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641/1978, della legge n. 386/1974
e della legge n. 349/1977";
bb)
Reg. 23 febbraio 1982, n. 1, recante: "Norme per il reclutamento di
personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste
dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10";
cc)
L.R. 7 giugno 1982, n. 30, recante: "Istituzione di un ruolo speciale
transitorio";
dd)
L.R. 24 agosto 1982, n. 42, recante: "Norme integrative della legge
regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti ai sensi
del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641/1976, della legge n. 386/1974 e
della legge n. 349/1977";
ee)
L.R. 17 agosto 1983, n. 35, recante: "Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazione della legge
regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli Uffici regionali";
ff)
L.R. 2 maggio 1984, n. 24, recante: "Contributo annuale per le attività
del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (CARU)";
gg)
Reg. 13 novembre 1984, n. 8, recante: "Norme di attuazione dell'articolo
14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo
determinato";
hh)
L.R. 11 marzo 1985, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge
regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai
sensi del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641/1978, della legge n. 386/1974
e della legge n. 349/1977";
ii)
L.R. 26 aprile 1985, n. 31 recante: "Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali";
ll)
L.R. 23 gennaio 1986, n. 7, recante: "Proroga del termine di cui al
settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30,
recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale
transitorio";
mm)
L.R. 2 aprile 1986, n. 13, recante: "Attribuzione al personale
dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
della Regione. Iscrizione del personale dell'Ente medesimo alla C.P.D.E.L. e
all'I.N.A.D.E.L., ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza";
nn)
L.R. 23 giugno 1986, n. 25, recante: "Integrazione delle norme per il
reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali
procedure previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n.
10";
oo)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 3, recante: "Ulteriori modificazioni ed
integrazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento
degli uffici regionali";
pp)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 7, recante: "Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la istituzione di un ruolo
regionale speciale transitorio";
qq)
L.R. 14 aprile 1987, n. 21, recante: "Modificazioni dell'articolo 37 -
recante commissione per i provvedimenti disciplinari - della legge regionale 9
agosto 1973, n. 33";
rr)
L.R. 18 novembre 1987, n. 53, recante: "Modificazione della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione
dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle
Regioni a statuto ordinario, e degli Enti pubblici non economici da essa
dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni della L.R.
n. 33/1973, della L.R. n. 26/1979 e della L.R. n. 10/1981";
ss)
L.R. 25 febbraio 1988, n. 4, recante: "Articolo 100 della legge regionale
9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al personale regionale per il
periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui
alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile
1977, n. 16";
tt)
L.R. 29 giugno 1988, n. 18, recante: "Integrazione della legge regionale 7
giugno 1982, n. 30, modificata con L.R. 23 gennaio 1986, n. 7 e L.R. 21 gennaio
1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio";
uu)
L.R. 9 agosto 1988, n. 27, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo regionale
relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a
statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per
il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46";
vv)
L.R. 1° settembre 1988, n. 40, recante: "Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo
ordinamento degli uffici regionali";
zz)
L.R. 10 gennaio 1989, n. 1, recante: "Modificazioni della legge regionale
9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli
Enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985/1987.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n.
46";
aaa)
L.R. 25 gennaio 1989, n. 8, recante: "Ulteriore integrazione della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed
inquadramento in ruolo del personale della Regione";
bbb)
L.R. 2 maggio 1989, n. 15, recante: "Modificazione della legge regionale
1° settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17
agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali";
ccc)
L.R. 25 agosto 1989, n. 31, recante: "Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo
ordinamento degli uffici regionali";
ddd)
L.R. 28 novembre 1989, n. 39, recante: "Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo
ordinamento degli uffici regionali";
eee)
L.R. 13 gennaio 1990, n. 1, recante: "Inquadramento nel ruolo unico
regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11
agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 17 agosto 1984, n. 41 e della L.R. 1° settembre 1988, n. 40";
fff)
L.R. 28 dicembre 1990, n. 47, recante: "Determinazione dei coefficienti
dell'indennità di funzione da attribuire alle qualifiche dirigenziali in
applicazione dell'articolo 36 della L.R. 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo
nazionale per il triennio 1988/1990";
ggg)
L.R. 11 dicembre 1991, n. 31, recante: "Costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato";
hhh)
L.R. 26 novembre 1996, n. 28, recante: "Proroga dei contratti a tempo
determinato di cui alla L.R. 11 dicembre 1991, n. 31".
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)
gli articoli dall'1 al 22 e dall'articolo 31 all'articolo 51 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: "Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione
dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle
regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse
dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni della legge n.
33/1973, della legge n. 26/1979 edella legge n. 10/1981";
b)
la L.R. 17 aprile 1990, n. 23, recante: "Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non
economici da essa dipendenti, in attuazione dell'accordo nazionale per il
triennio 1988/1990" ad esclusione dell'articolo 22, relativo alla
disciplina della mobilità.
Art.
3
Bilancio
e tributi.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di bilancio e tributi.
a)
L.R. 8 marzo 1972, n. 1, recante: "Istituzione del servizio di Tesoreria
regionale";
b)
L.R. 22 novembre 1974, n. 59, recante: "Modifica alla numerazione dei
capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio
1974";
c)
L.R. 16 agosto 1977, n. 46, recante: "Maggiorazione di aliquote di tributi
regionali",
d)
L.R. 2 aprile 1982, n. 12, recante: "Modifica delle aliquote dei tributi
regionali determinati con l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n.
46";
e)
L.R. 23 dicembre 1982, n. 58, recante: "Aumento della tassa regionale di
circolazione";
f)
L.R. 5 febbraio 1991, n. 3, recante: "Aumento della tassa regionale di
circolazione",
g)
L.R. 5 dicembre 1995, n. 47, recante: "Aumento della tassa automobilistica
regionale";
h)
L.R. 9 luglio 1997, n. 23, recante: "Importo della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale
18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998".
Art.
4
Comitato
regionale di controllo.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli
17, 18, 21, 23 e 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante:
"Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti
locali".
2.
Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 12 della
legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, recante: "Ulteriori modificazioni
della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato
regionale di controllo sugli atti degli Enti locali".
Art.
5
Urbanistica.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di urbanistica:
a)
L.R. 27 aprile 1990, n. 31, recante: "Disciplina transitoria per il riordino
delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei
Comuni e dalle Comunità montane";
b)
L.R. 17 aprile 1991, n. 6, recante: "Attribuzione e delega a Province e
Comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni
ambientali".
Art.
6
Edilizia.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di edilizia:
a)
L.R. 6 marzo 1975, n. 13, recante: "Erogazione di un contributo speciale
ai Comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974";
b)
L.R. 24 agosto 1978, n. 43, recante: "Concessione di contributi agli
I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i
fondi A.N.I.A.";
c)
L.R. 24 agosto 1978, n. 45, recante: "Provvedimenti finanziari per gli
interventi sul patrimonio edilizio nel centri storici";
d)
L.R. 3 novembre 1978, n. 62, recante: "Provvedimenti urgenti per la
sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7
agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano";
e)
L.R. 18 dicembre 1978, n. 71, recante: "Modificazione della legge
regionale 3 novembre 1978, n. 62";
f)
L.R. 1° ottobre 1979, n. 56, recante: "Soccorsi nei comuni della Valnerina
e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979";
g)
L.R. 26 maggio 1980, n. 49, recante: "Finanziamento integrativo per gli
interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978/1979 della legge 5
agosto 1978, n. 457";
h)
L.R. 29 maggio 1980, n. 60, recante: "Contributi alle cooperative di
abitazione";
i)
[L.R. 1° luglio 1981, n. 34, recante: "Provvidenze a favore della
Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi"] (2);
l)
L.R. 8 marzo 1982, n. 11, recante: "Interventi straordinari a favore di
cooperative edilizie";
m)
L.R. 15 novembre 1982, n. 51, recante: "Provvedimenti urgenti in favore
delle popolazioni dei Comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e
successivi";
n)
L.R. 12 agosto 1986, n. 29, recante: "Proroga di alcuni termini di cui
alla L.R. 22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori provvidenze per la
prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979";
o)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 6, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini
di cui alla L.R. 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle provvidenze per la
prosecuzione delle attività di ripristino e ricostruzione nel territori colpiti
dal sisma del 19 settembre 1979, già differiti con la L.R. 12 agosto 1986, n.
29";
p)
L.R. 27 novembre 1989, n. 38, recante: "Programma di alienazione degli
alloggi di proprietà degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica";
q)
[L.R. 23 marzo 1995, n. 13, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini di
cui alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34 e alla L.R. 20 agosto 1987, n. 41, sulle
attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma
del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la
concedibilità
delle
provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985"] (3);
r)
[L.R. 25 marzo 1996, n. 7, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini
di cui alla L.R. 20 agosto 1987, n. 41 e alla L.R. 23 marzo 1995, n. 13, sulle
attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma
del 19 settembre 1979 e successivi] (4).
2.
[Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)
gli articoli dall'1 al 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante:
"Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e
di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre
1979";
b)
gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 13 maggio 1997, n. 19, recante;
"Ulteriori modificazioni di alcuni articoli della L.R. 1° luglio 1981, n.
34, della L.R. 31 maggio 1982, n. 26 e della L.R. 23 marzo 1995, n. 13, sulle
attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma
del 19 settembre 1979 e successivi"] (5).
(2)
Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1,
con la conseguenza che è ripristinata la vigenza, a norma del comma 2 dello
stesso articolo, della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(3)
Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1,
con la conseguenza che è ripristinata la vigenza, a norma del comma 2 dello
stesso articolo, della L.R. 23 marzo 1995, n. 13.
(4)
Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1,
con la conseguenza che è ripristinata la vigenza, a norma del comma 2 dello
stesso articolo, della L.R. 25 marzo 1996, n. 7.
(5)
Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con
la conseguenza che è ripristinata la vigenza, a norma del comma 2 dello stesso
articolo, degli articoli da 1 a 15, L.R. 22 aprile 1985, n. 20 e degli articoli
1, 3, 4 e 5, L.R. 13 maggio 1997, n. 19.
Art.
7
Edilizia
agevolata e sovvenzionata.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente
legge regionale in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata:
a)
L.R. 2 agosto 1974, n. 45, recante: "Stralcio del Piano regionale di
sviluppo 1973 - 1975. Contributi ai Comuni e agli altri enti locali minori non
territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione
di complessi edilizi nei centri storici".
Art.
8
Risorse
idriche.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente
legge regionale in materia di risorse idriche:
a)
L.R. 22 gennaio 1979, n. 9, recante: "Norme integrative e di attuazione
della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti
liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque
sotterranee dagli inquinamenti".
Art.
9
Lavori
pubblici.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di lavori pubblici:
a)
L.R. 19 luglio 1972, n. 11, recante: "Esercizio delle funzioni in materia
di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse
regionale";
b)
L.R. 21 maggio 1974, n. 36, recante: "Integrazione e modifiche della legge
28 gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti per agevolare la esecuzione di
opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli
Enti locali";
c)
L.R. 14 agosto 1974, n. 49, recante: "Contributo al Comune di Perugia per
il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo di giustizia";
d)
L.R. 20 marzo 1975, n. 14, recante: "Contributo alle Province di Perugia e
Terni e al Comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo
di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica
alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del Governo.
Riadozione";
e)
L.R. 28 aprile 1975, n. 25, recante: "Concessione di contributo al Comune
di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di
interesse regionale, per attività culturali e sportive e al Comune di Perugia
per la realizzazione del Palazzo dei Congressi";
f)
L.R. 23 gennaio 1976, n. 8, recante: "Provvedimento per agevolare la
esecuzione di opere pubbliche dei Comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica
della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10";
g)
L.R. 12 maggio 1976, n. 23, recante: "Contributi agli Enti locali per
l'esecuzione di opere pubbliche";
h)
L.R. 30 giugno 1976, n. 28, recante: "Modifiche ed integrazioni della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: "Provvedimenti per
agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti
urbanistici di interesse degli Enti locali";
i)
L.R. 27 gennaio 1978, n. 5, recante: "Modifica della legge regionale 28
aprile 1975, n. 25, concernente: "Concessione contributo al Comune di
Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse
regionale, per attività culturali e sportive ed al Comune di Perugia per la
realizzazione del Palazzo dei Congressi".
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli
dall'1 al 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante:
"Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la
formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali".
Art.
10
Viabilità
e trasporti.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di viabilità e trasporti:
a)
L.R. 19 luglio 1972, n. 12, recante: "Esercizio delle funzioni in materia
di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali";
b)
L.R. 7 marzo 1973, n. 15, recante: "Contributo quadriennale al Comune di
Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio";
c)
L.R. 20 maggio 1975, n. 32, recante: "Anticipazione per conto dello Stato
alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il
contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun agente, per il
periodo dal 1° luglio 1974 - 28 febbraio 1975";
d)
L.R. 12 agosto 1976, n. 34, recante, "Interventi finanziari a favore di
aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per
l'erogazione";
e)
L.R. 15 giugno 1977, n. 28, recante: "Interventi finanziari a favore di
aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per
l'erogazione";
f)
L.R. 21 dicembre 1977, n. 61, recante: "Sanzioni amministrative per
irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto urbano";
g)
L.R. 17 gennaio 1978, n. 1, recante: "Ripartizione dei fondi statali previsti
dal D.L. 13 agosto, 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n.
493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico
di persone";
h)
L.R. 20 febbraio 1978, n. 7, recante: "Contributo della Regione Umbria al
fondo regionale trasporti per l'anno 1978";
i)
L.R. 23 giugno 1978, n. 28, recante: "Contributo a saldo della gestione
1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie
di autolinee di competenza regionale";
l)
L.R. 24 agosto 1978, n. 46, recante: "Ripartizione dei fondi statali per
gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone";
m)
L.R. 9 maggio 1979, n. 19, recante: "Proroga del termine di cui
all'articolo 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46.
Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13
agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le
spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di
persone";
n)
L.R. 11 maggio 1979, n. 20, recante: "Sovvenzione annua a favore della
Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio delle
autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con
diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro";
o)
L.R. 14 agosto 1979 n. 43, recante: "Interventi finanziari a favore di
aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";
p)
L.R. 6 dicembre 1979, n. 64, recante: "Incremento dello stanziamento
previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46";
q)
L.R. 31 marzo 1980, n. 23, recante: "Corrispettivo alla Società
Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti automobilistici di
competenza regionale effettuati nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1980";
r)
L.R. 26 maggio 1980, n. 53, recante: "Interventi finanziari a favore di
aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone.
Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17 agosto 1979, n.
44";
s)
L.R. 28 ottobre 1980, n. 66, recante: "Autorizzazione alla prosecuzione
dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA dal 1° ottobre al 31
dicembre 1980";
t)
L.R. 4 maggio 1981, n. 20, recante: "Contributo ai Comuni ed alle Province
dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la
Ferrovia Centrale Umbra";
u)
L.R. 1° luglio 1981, n. 43, recante: "Finanziamento ai Consorzi per i
servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei compiti inerenti
alle autolinee esercitate dalla MUA nel 1980";
v)
L.R. 30 luglio 1981, n. 45, recante: "Autoveicoli in servizio pubblico da
piazza. Contributi per acquisto e collocamento di tassametri e colorazione
della carrozzeria";
z)
L.R. 31 luglio 1981, n. 47, recante: "Progetto preliminare per il
risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della spesa di L.
450.000.000";
aa)
L.R. 20 agosto 1981, n. 60, recante: "Interventi finanziari a favore di
aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone";
bb)
L.R. 25 gennaio 1982, n. 3, recante: "Modificazioni alla legge regionale
30 luglio 1981, n. 45";
cc)
L.R. 25 gennaio 1982, n. 4, recante: "Ripartizione dei fondi previsti
dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno 1982 da parte delle
aziende di trasporto pubblico in Umbria";
dd)
L.R. 31 maggio 1982, n. 27, recante: "Contributo per il ripristino della
ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco";
ee)
L.R. 14 giugno 1982, n. 31, recante: "Studio di fattibilità per la
navigabilità nel bacino del Tevere.
Autorizzazione
della spesa di L. 200.000.000";
ff)
L.R. 5 luglio 1982, n. 32, recante: "Contributo per la predisposizione del
progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di
Orvieto";
gg)
L.R. 15 novembre 1982, n. 50, recante: "Misura delle tariffe dei servizi
pubblici di trasporto di interesse regionale e integrazione della legge
regionale 4 novembre 1981, n. 74";
hh)
L.R. 14 dicembre 1982, n. 56, recante: "Ripartizione dei fondi residui
previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese sostenute
nell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria";
ii)
L.R. 24 gennaio 1983, n. 3, recante: "Ripartizione dei fondi previsti
dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di
trasporto nell'anno 1983";
ll)
L.R. 11 agosto 1983, n. 32, recante: "Contributo alla S.A.S.E. per il
collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983";
mm)
L.R. 11 agosto 1983, n. 33, recante: "Modificazione della legge regionale
24 gennaio 1983, n. 3, concernente: "Ripartizione dei fondi previsti dalla
legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
nell'anno 1983";
nn)
L.R. 6 marzo 1985, n. 6, recante: "Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. "Contributi alle Amministrazioni
comunali per interventi sulla viabilità minore e per la progettazione di opere
viarie di interesse comunale ed intercomunale";
oo)
L.R. 13 giugno 1986, n. 22, recante: "Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 11 agosto 1982, n. 39, recante: "Contributi per migliorare
la sicurezza e la conservazione delle strade";
pp)
L.R. 12 agosto 1986, n. 28, recante: "Ripartizione dei fondi previsti
dall'articolo 34 - comma primo - della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per
investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali negli anni 1986, 1987 e
1988";
qq)
L.R. 25 agosto 1989, n. 29, recante: "Incentivi finanziari alle aziende di
trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che gestiscono in economia il
servizio di trasporto pubblico di persone per il rinnovo e l'installazione di
elementi funzionali all'uso dei sistemi di trasporto pubblico";
rr)
L.R. 27 aprile 1990, n. 26, recante: "Contributi alla Provincia di Perugia
per gli impianti fissi funzionali al servizio di navigazione interna sul Lago
Trasimeno";
ss)
L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante: "Ristrutturazione ed adeguamento
dei sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse
regionale";
tt)
L.R. 2 settembre 1991, n. 25, recante: "Integrazione della legge regionale
4 novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 4, in materia di trasporti pubblici";
uu)
L.R. 9 dicembre 1992, n. 20, recante: "Modificazione della legge regionale
2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario
dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale";
vv)
L.R. 31 agosto 1994, n. 30, recante: "Erogazione una tantum di contributi
a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del
contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993".
Art.
11
Beni
culturali.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi e regolamenti regionali in materia di beni culturali:
a)
L.R. 19 luglio 1972, n. 10, recante: "Esercizio delle funzioni in materia
di assistenza scolastica, musei e biblioteche";
b)
L.R. 17 febbraio 1977, n. 11, recante: "Rifinanziamento della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39:
"Norme
in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale.
Delega ai Comuni";
c)
L.R. 17 febbraio 1977, n. 12, recante: "Interventi straordinari per la
acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di
promozione culturale";
d)
L.R. 21 novembre 1977, n. 59, recante: "Rifinanziamento della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39:
"Norme
in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale.
Delega ai Comuni";
e)
L.R. 28 novembre 1979, n. 62, recante: "Rifinanziamento della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39:
"Norme
in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale.
Delega ai Comuni";
f)
L.R. 23 gennaio 1980, n. 7, recante: "Deroga per l'anno 1979 al criteri
stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale n. 39/1975 per la erogazione
dei contributi ai Consorzi per i beni culturali";
g)
L.R. 5 novembre 1984, n. 43, recante: "Interventi per la realizzazione del
"Progetto Etruschi";
h)
L.R. 23 giugno 1986, n. 24, recante: "Modificazione della legge regionale
5 novembre 1984, n. 43. Interventi per la realizzazione del "Progetto
Etruschi";
i)
Reg. 21 maggio 1987, n. 29, recante: "Regolamento interno della consulta
per i beni e le attività culturali";
l)
L.R. 18 aprile 1989, n. 10, recante: "Finanziamenti urgenti a favore di
beni e servizi culturali";
m)
L.R. 4 aprile 1990, n. 14, recante: "Utilizzazione della somma accantonata
ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 -
Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del Museo di
Norcia";
n)
L.R. 3 maggio 1990, n. 36, recante: "Programma decennale di interventi per
la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli
Enti locali".
Art.
12
Polizia
locale e circoscrizioni territoriali.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge
regionale in materia di polizia locale e circoscrizioni territoriali:
a)
L.R. 19 luglio 1972, n. 6, recante: "Esercizio delle funzioni in materia
di circoscrizioni territoriali, polizia locale, urbana e rurale".
Art.
13
Agricoltura.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
leggi regionali in materia di agricoltura:
a)
L.R. 26 gennaio, 1974, n. 7, recante: "Stralcio al programma regionale di
sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alla legge 16 maggio 1970, n.
281 e alla legge 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi
a favore della proprietà singola o associata in Umbria";
b)
L.R. 30 maggio 1974, n. 38, recante: "Stralcio per l'anno 1973 del
programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore
dell'agricoltura";
c)
L.R. 14 gennaio 1977, n. 5, recante: "Norme di attuazione degli interventi
per il credito all'agricoltura previsti dal D.L. 24 febbraio 1975, n. 26,
convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125";
d)
L.R. 26 aprile 1977, n. 18, recante: "Legge regionale 30 maggio 1974, n.
38: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in
attuazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura. Rifinanziamento con modifiche ed
integrazioni.
Determinazioni";
e)
[L.R. 24 aprile 1979, n. 17, recante: "Provvedimenti a favore
dell'attività agricola, in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403"]
(6);
f)
L.R. 4 settembre 1981, n. 68, recante: "Intervento straordinario a favore
di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonché per
la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine";
g)
L.R. 20 dicembre 1984, n. 49, recante: "Modificazioni ed integrazioni
della L.R. 24 aprile 1979, n. 17 e della L.R. 4 settembre 1981, n. 68,
relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola";
h)
L.R. 5 aprile 1985, n. 17, recante: "Nuovi interventi nel settore del
credito agrario di miglioramento".
(6)
Lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, L.R. 20 gennaio 2000, n. 5, con la
conseguenza che è ripristinata la vigenza, a norma del comma 2 dello stesso
articolo, della L.R. 24 aprile 1979, n. 17.
Art.
14
Norma
transitoria.
1.
Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad
applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo
della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di
entrata e di spesa.