L.R.
19 novembre 1999, n. 31 (1).
Provvidenze
a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° dicembre 1999, n. 62.
Art.
1
Oggetto.
1.
I cittadini residenti nella Regione Umbria possono ottenere il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoporsi a interventi di
trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
Art.
2
Rimborsi.
1.
Il rimborso, previo parere favorevole del Centro regionale di riferimento per i
trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 409, è
disposto e liquidato dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito è ricompreso il
Comune di residenza del richiedente.
2.
Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per
l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici
ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.
Art.
3
Spese
di viaggio.
1.
In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto è rimborsato l'intero
prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del
mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore.
2.
In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese
di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super
vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a
percorrere la distanza più breve tra il luogo di residenza del richiedente e
quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione
dell'intervento.
Art.
4
Spese
di soggiorno.
1.
Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella
località sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione
dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non
superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto
conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unità
sanitaria locale competente.
Art.
5
Termine
per il rimborso.
1.
I rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti agli aventi diritto
entro un termine prefissato dall'Unità sanitaria competente e comunque non
superiore a novanta giorni dalla richiesta.
Art.
6
Decorrenza.
1.
La presente legge si applica ai rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno
richiesti a partire dal 1° gennaio 1999.
Art.
7
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unità sanitarie
locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario
nazionale e con le entrate proprie.