L.R.
3 dicembre 1999, n. 35 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2000.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1999, n. 65, ediz. straord.
Art.
1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno
finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché
l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio
per l'anno 1999, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo
dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 1999.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2000
le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni
di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte
alla competenza dell'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma
5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35, la gestione dei relativi capitoli è
autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.