L.R. 3 dicembre 1999, n. 35 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2000.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1999, n. 65, ediz. straord.

 

 

Art. 1

 

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2000, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1999, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 1999.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2000 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.