Reg.
1 marzo 1999, n. 2 (1).
Disciplina
delle Associazioni turistiche pro-loco.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1999, n. 14.
Art. 1
Albo regionale.
1.
L'Albo regionale delle Associazioni turistiche «pro-loco» è istituito presso la
Giunta regionale dell'Umbria - Assessorato regionale al turismo.
2.
L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per partecipare al
finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.
3.
Per l'iscrizione all'Albo devono concorrere le seguenti condizioni:
a)
che la località dove viene istituita la pro-loco sia in possesso di
caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore
dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la
valorizzazione turistica;
b)
che nella stessa località non esista già altra pro-loco riconosciuta ed
iscritta all'Albo ai sensi di legge;
c)
che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due
anni e che sia documentata l'effettiva operatività per tutto tale periodo;
d)
che negli organismi direttivi sia prevista la presenza di uno o più
rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria
attività.
Art.
2
Modalità
di iscrizione all'Albo regionale.
1.
La pro-loco interessata all'iscrizione all'Albo regionale presenta apposita
domanda all'Azienda regionale di promozione turistica, corredata della copia
dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che
l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto dall'art. 17
della L.R. 8 agosto 1996, n. 20 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3
dell'art. 1 del presente regolamento.
2.
L'Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere
all'Amministrazione comunale competente per territorio, assegnando un termine
non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si
intende favorevole. L'Azienda stessa si avvale del parere consultivo degli
organismi associativi regionali delle pro-loco.
3.
L'Azienda regionale di promozione turistica, acquisito il parere
dell'Amministrazione comunale, trasmette la proposta di iscrizione all'Albo
all'Assessorato al turismo della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta
le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'Albo.
4.
Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica
compete deliberare:
a)
sulla proposta alla Giunta regionale di iscrizione e cancellazione dall'Albo
regionale di cui all'art. 1;
b)
sull'erogazione di eventuali contributi alle pro-loco e sulle determinazioni in
ordine alle relative rendicontazioni delle attività annuali.
5.
Avverso il rifiuto di iscrizione all'Albo, le proloco possono presentare
ricorso al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla
notifica del provvedimento.
Art.
3
Cancellazione
dall'Albo.
1.
La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale di promozione
turistica, formulata a seguito dell'acquisizione delle valutazioni in merito
espresse dall'Amministrazione comunale competente per territorio e sentito il
parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco, può
disporre la cancellazione della pro-loco dall'Albo regionale per:
a)
attività non conforme alle finalità di cui all'art. 17 della L.R. 8 agosto
1996, n. 20 e dell'art. 1 del presente regolamento;
b)
non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti.
2.
Avverso il provvedimento di cancellazione le pro-loco possono presentare
ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5
dell'art. 2.
Art.
4
Denominazione
IAT.
1.
Le pro-loco o Associazioni di pro-loco possono promuovere l'apertura di punti
di informazione e accoglienza ai turisti, ai sensi del comma 5 dell'art. 4
della L. 17 maggio 1983, n. 217 e del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 8 agosto
1996, n. 20. Le pro-loco possono chiedere alla Giunta regionale l'uso della
denominazione IAT.
2.
La domanda va inoltrata, a cura del Presidente dell'Associazione turistica
pro-loco o dal Presidente delegato dall'Associazione di pro-loco, alla Giunta
regionale che la trasmette ai fini istruttori, per l'acquisizione di
valutazioni in merito, all'Azienda regionale di promozione turistica, che si
esprime una volta acquisito il parere della competente Amministrazione
comunale, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso
inutilmente il quale, il parere si intende favorevole.
3.
La Giunta regionale può concedere il nullaosta all'uso della denominazione IAT
alla pro-loco interessata, a condizione che concorrano i seguenti requisiti:
a)
che nella località interessata non esista altro punto di informazione e
accoglienza turistica denominato IAT;
b)
che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento
dell'attività di informazioni e accoglienza turistiche;
c)
che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di
informazione ed accoglienza ai turisti, e conoscenza di almeno una lingua
straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese tedesco,
spagnolo);
d)
che si effettui un orario giornaliero di apertura del punto di informazione
tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti, nei periodi di
maggior flusso turistico nella località.
4.
Avverso la mancata concessione del provvedimento di nullaosta le pro-loco
possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità
di cui al comma 5 dell'art. 2.
5.
Il nullaosta può essere revocato dalla Giunta regionale quando sia stato
accertato il venire meno di requisiti di cui al comma 3, con la stessa
procedura prevista per la concessione.
Art.
5
Programmi
di attività, bilanci preventivi e rendiconti.
1.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in armonia con gli indirizzi programmatici
del piano regionale di promozione turistica, di cui alla L.R. 8 agosto 1996, n.
20, le Associazioni turistiche pro-loco iscritte all'Albo regionale fanno
pervenire all'Azienda regionale di promozione turistica il programma di
attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta
nel precedente esercizio, ai fini della valutazione delle iniziative
programmate per l'assegnazione dell'eventuale contributo di attività.
Art.
6
Contributi
regionali all'Azienda di promozione turistica per l'attività delle pro-loco.
1.
La Giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento del programma
di attività, assegna all'Azienda di promozione turistica risorse finanziarie
per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi
predisposti dalle pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di
attività di pro-loco che gestiscono IAT regolarmente autorizzati.
Art.
7
Procedimenti
amministrativi.
1.
La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità dei procedimenti
amministrativi della presente legge, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e
norme regionali attuative.
2.
Per i contributi di cui all'art. 6, l'atto con cui sono definite le modalità
del procedimento amministrativo è predisposto dall'Azienda regionale di
promozione turistica.
Art. 8
Norma finale.
1
L'Azienda regionale di promozione turistica, nell'esercizio delle attività
previste dal presente regolamento, può utilizzare il Servizio turistico
territoriale competente.
Art.
9
Norma
transitoria.
1.
Le associazioni turistiche pro-loco che, alla data di entrata in vigore della
L.R. 8 agosto 1996, n. 20, sono già iscritte all'Albo regionale di cui alla
L.R. 10 maggio 1994, n. 13, conservano l'iscrizione.