Reg.
27 luglio 1999, n. 23 (1).
Gestione
faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 4 agosto 1999, n. 43.
Art.
1
Finalità.
1.
Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria dei cervidi
e bovidi perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano faunistico regionale e
finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, della densità
agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di
ciascuna specie.
Art.
2
Delimitazione
dei territori vocati.
1.
Le Province, sentiti gli A.T.C., individuano le zone vocate prevedendo la
suddivisione delle medesime in distretti che, in relazione alle specie presenti
ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa
tra i 1.000 e 15.000 ettari.
2.
I Comitati di gestione degli A.T.C. possono utilizzare, per ciascun distretto,
a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali da
individuare tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4.
Art.
3
Gestione
faunistica dei cervidi e bovidi.
1.
La gestione faunistica dei cervidi e bovidi è attuata dai Comitati di gestione
degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa dei cacciatori iscritti ed in
possesso dell'attestato di cui alle lettere a) o b) dell'art. 4, provvedono a:
a)
attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalle
Province in armonia con il Piano faunistico regionale;
b)
definire, verificare e mantenere la densità agro-forestale sostenibile per
ciascuna specie; per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la
massima densità raggiungibile da una popolazione senza che si determinino danni
rilevanti a coltivazioni, piantagioni ed altre specie animali; tale valutazione
rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di
gestione faunistico venatoria;
c)
organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione;
d)
redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo o di
assestamento annuali che dovranno essere inviati alla Provincia la quale
provvederà alla loro approvazione;
e)
assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori abilitati alla
caccia di selezione a cervidi e bovidi, iscritti in apposito elenco
provinciale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C., ripartendo, fra
questi, i capi abbattibili, così come individuati nei piani di prelievo,
provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione
alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione
venatoria precedente;
f)
proporre modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi sulla
base della normativa vigente;
g)
curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi
abbattuti;
h)
redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta ed
un programma di interventi da inviare alla Provincia entro il mese di febbraio.
Art.
4
Soggetti
abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi.
1.
Il Comitato di gestione dell'A.T.C., per la gestione faunistico-venatoria dei
cervidi e bovidi, si avvale delle seguenti figure:
a)
cacciatore di cervidi e bovidi con metodi selettivi munito di apposito
attestato che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3
conseguito presso la Provincia a seguito di corso ed esami finali;
b)
conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla precedente
lettera a), abilitato dalla Provincia a seguito di corso ed esame finale.
2.
I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sono stabiliti dalla Provincia. I corsi sono svolti a cura della
Provincia che provvede alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo
svolgimento degli esami. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame
finale sono validi in tutto il territorio della Regione.
3.
L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e
aggiornato dalle Province.
Art.
5
Norme,
strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione.
1.
La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è esercitata esclusivamente in forma
individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca, senza
l'uso del cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. I Comitati di
gestione degli A.T.C. assegnano per ciascun distretto, individualmente, ai
cacciatori iscritti ed in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)
dell'art. 4, i capi da prelevare, specificandone sesso e classe di età, in base
al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento
approvato e della eventuale graduatoria di cui alla lettera e) dell'art. 3.
2.
Per la caccia di selezione potranno essere utilizzate esclusivamente armi a
canna rigata e caricamento singolo/manuale, a ripetizione semiautomatica o armi
combinate a 2 o 3 canne, in quest'ultimo caso con l'obbligo dell'uso di quella
rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40, comunque munite di ottica di avvicinamento/puntamento.
3.
I tempi per la caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio
mentre le Province stabiliscono le modalità di comunicazione delle singole
uscite da parte di ciascun cacciatore all'A.T.C. di appartenenza e le opportune
forme di controllo.
Art.
6
Recupero
dei capi feriti.
1.
Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere
tentato obbligatoriamente dai cacciatori stessi con i propri mezzi, i Comitati
di gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti avvalendosi
dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4. Il cane utilizzato dovrà
essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale
cani da traccia o dall'ENCI. Il conduttore durante le operazioni di recupero
può:
a)
utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;
b)
in caso di necessità effettuare il recupero, anche al di fuori del distretto di
gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto
di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi,
autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria.
Art.
7
Controllo
sui capi abbattuti.
1.
Immediatamente dopo l'abbattimento sul capo deve essere apposto un contrassegno
numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi
da prelevare. Le Province stabiliscono forme, modalità e tempi per il controllo
dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.
Art.
8
Gestione
dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agrituristico
venatorie.
1.
Nelle aziende faunistico venatorie le attività di cui alle lettere a), b), c),
d) ed h) dell'art. 3 sono svolte dal concessionario il quale sottopone alla
Provincia i piani di gestione indicando sesso e classi di età dei capi da
prelevare, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati
avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 4, sotto il controllo della Provincia
la quale provvede inoltre ad uniformare tempi e metodi con le analoghe
operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C.
2.
Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il
prelievo dei cervidi e bovidi può essere esercitato anche da cacciatori non
iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 4. Le modalità di controllo e
verifica dei capi abbattuti nelle aziende faunistico venatorie e aziende
agrituristico venatorie sono le stesse previste dall'art. 7.
Art.
9
Norme
transitorie e finali.
1.
Il presente regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2000-2001. I
cacciatori residenti nel territorio della Regione che siano in possesso,
precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, di attestato
che li qualifichi quali cacciatori di selezione, conseguito presso altra
competente pubblica amministrazione, sono abilitati, di diritto, alla caccia di
selezione di cervidi e bovidi e, conseguentemente, iscritti all'Albo di cui
all'art. 4.