Reg.
22 dicembre 1999, n. 39 (1).
Norma
in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante
disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 31 dicembre 1999, n. 69, S.O. n. 1.
Art.
1
Reimpiego
del personale.
1.
Nelle ipotesi in cui il reimpiego degli addetti già operanti presso esercizi
commerciali accorpati o concentrati costituisca presupposto al fine di
usufruire di agevolazioni o di automatismi per l'apertura o l'ampliamento di
medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2.
L'onere del reimpiego degli addetti s'intende assolto, quale che sia l'esito
della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di
esercizi, inoltrata ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 114, sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da
accorpare o concentrare, di assunzione del personale in essa operante.
3.
L'accettazione della proposta di assunzione può intervenire, nel termine di
novanta giorni dalla proposta, da parte del titolare dell'esercizio da
concentrare o accorpare o da parte di altro personale dell'impresa, con
l'assenso del titolare.
4.
L'assunzione dei lavoratori interessati al reimpiego, le relative condizioni e
modalità, nonché la cessazione con esito negativo del periodo di prova, sono
ogggetto di trattativa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
l'impresa proponente.
Art.
2
Corsi
di formazione ed adeguata qualificazione.
1.
I corsi di formazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo
1998, costituiscono titolo per usufruire delle priorità ivi previste, possono
consistere:
a)
nei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998;
b)
in altri corsi gestiti da enti pubblici o privati, relativamente ai quali la
validità ai fini delle priorità suddette è espressamente stabilita o
riconosciuta dalla Regione.
2.
Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio
è riconosciuto a chi è in possesso del diploma di laurea in economia e
commercio o titolo equipollente e a chi ha conseguito adeguata pratica
commerciale, per aver operato, per almeno cinque anni nei dieci antecedenti la
domanda in relazione alla quale si intende far valere la priorità, presso un
esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di titolare o
coadiutore o dipendente qualificato, di livello non inferiore al II del
contratto collettivo nazionale di lavoro, con mansioni direttamente attinenti
alla vendita o all'amministrazione.
3.
Per l'individuazione del soggetto, al quale il possesso di adeguata formazione
attribuisce titolo di priorità, si applica l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.
114/1998 in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.
Art.
3
Caratteristiche
qualitative minime delle grandi strutture di vendita.
1.
Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica, le grandi
strutture di vendita, di nuova realizzazione, debbono essere dotate, dei
seguenti servizi:
a)
GRANDE STRUTTURE DI VENDITA DI CATEGORIA G1:
1)
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2)
almeno due servizi igienici a disposizione della clientela, salvo maggiori
dotazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria;
3)
almeno due attività artigianali, di supporto e completamento del servizio alla
clientela;
4)
servizi di pagamento bancomat;
b)
GRANDE STRUTTURE DI VENDITA DI CATEGORIA G2:
1)
spazi organizzati per intrattenimento di bambini, sotto sorveglianza;
2)
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
3)
punto vendita di giornali e riviste;
4)
centro fotocopie, fax e simili;
5)
servizi di pagamento bancomat;
6)
almeno quattro attività artigianali, di supporto e completamento rispetto al
servizio alla clientela;
7)
servizi igienici a disposizione della clientela, uno per ogni 2000 mq. di
superficie di vendita, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa
igienico-sanitaria.
Art.
4
Promozione
delle medie strutture.
1
La percentuale di incremento delle medie strutture di vendita di tipo M1, di
cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è pari al
due per cento della superficie totale.
Art.
5
Vendite
di fine stagione e di liquidazione.
1.
Le vendite di fine stagione, o saldi, si svolgono due volte all'anno, nel
periodo successivo al Natale ed in estate-autunno. La data del loro inizio e la
durata sono stabilite con apposito atto dell'Amministrazione regionale avente
validità biennale.
2.
Al fini delle vendite di liquidazione di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e
b), della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, sono equiparate alla cessazione
dell'attività commerciale ed alla cessione di azienda le cessazioni e cessioni
riferite a singolo punto vendita o unità locale.
Art.
6
Disposizioni
comuni a tutte le vendite straordinarie.
1.
Al fine di garantire una adeguata pubblicità e una corretta informazione del
consumatore, per tutte le vendite straordinarie si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo.
2.
Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque
configurata, è vietato il riferimento alle vendite fallimentari.
3.
È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
4.
Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie debbono essere
presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e debbono
contenere gli estremi delle comunicazioni al Comune, se necessarie, nonché la
durata e l'oggetto della vendita stessa.
5.
Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere separate in modo
chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita
alle condizioni ordinarie; in mancanza di inequivocabile separazione, tutte le
merci esposte debbono estere vendute alle condizioni più favorevoli per la
vendita straordinaria.
6.
Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di
vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce,
nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con
lo stesso rilievo tipografico.
7.
Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano
nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
8.
I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi
compratore, fino all'esaurimento delle scorte e comunque l'offerta e le
quantità vanno specificate.
9.
L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con
avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.
10.
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 114, nella pubblicità comunque effettuata, relativa alle vendite di
fine stagione o saldi, deve essere espressa la percentuale minima di sconto che
va praticato su tutti i prodotti.
11
- Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite
straordinario è fatto tassativo divieto di oscurare anche parzialmente, le
porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro
espediente che impedisca la visione dei locali dall'esterno.
12.
Le vendite di liquidazione per cessione d'azienda, trasferito in altri locali e
trasformazione o rinnovo dei locali, di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), c)
e d) della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 sono vietate in tutto il mese
di dicembre.
Art.
7
Locali
di vendita.
1
I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono
avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora si tratti di cortili
interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso devono avere
finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.
2
È consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto e al di fuori di
specifici locali di vendita, qualora:
a)
essa concerna prodotti quali legnami, combustibili, materiali per l'edilizia,
autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e
venduti all'aperto;
b)
vi sia comunque un locale adiacente avente i requisiti previsti per le attività
commerciali, che funga da recapito e sede dell'esercizio commerciale.
3.
È vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio
nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il
divieto non si applica qualora l'operatore si limiti a trattare esclusivamente
uno o più dei seguenti prodotti:
a)
macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria e
l'artigianato;
b)
elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico;
c)
colori, vernici e carta da parati;
d)
ferramenta ed utensileria;
e)
articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;
f)
articoli per il riscaldamento;
g)
strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;
h)
macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
i)
auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.
Art.
8
Limiti
temporali dell'attività.
1.
L'attività di vendita in forma permanente può essere svolta nel corso
dell'intero anno solare.
2.
L'attività di vendita in forma stagionale può essere svolta per un periodo di
tempo, anche frazionato, non inferiore a novanta giorni e non superiore a
centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a
quello in cui ha inizio.
Art.
9
Vendita
in strutture ricettive.
1.
All'interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti
alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per
uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.
Art.
10
Disposizioni
in materia merceologica.
1.
Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere
venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in
carta per la casa.
2.
L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori
di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ha facoltà di vendere, in
un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro
settore, purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quinto del
valore di mercato dell'intera confezione.
3.
le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state
acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni,
trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
4.
Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale anche l'inizio della
vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due
indicati all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 non compreso nella precedente
comunicazione o autorizzazione di apertura.
Art
11
Subingresso.
1.
Ai fini di quanto disposto all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, in ordine al trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di
vendita, il subentrante deve comunicare al Comune:
a)
il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività
b)
gli estremi dell'atto da cui discende l'effettivo trasferimento dell'attività,
2.
In occasione del subingresso senza modifica dei locali non possono essere
imposti al subentrante adeguamenti degli stessi per motivi urbanistici o
igienico-sanitari, che non siano già stati richiesti al precedente titolare.
3.
Il subentrante per atto tra vivi che, alla data del trasferimento nell'attività
non sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998,
può iniziare l'attività solo dopo il conseguimento degli stessi. In detto
periodo l'esercizio commerciale resta chiuso, ferma la decorrenza dei termini
al fini della revoca dell'autorizzazione o, trattandosi di esercizi di vicinato
ai fini dell'ordine di chiusura definitiva dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al successore per
causa di morte. La stesso può, anche in assenza dei requisiti soggettivi
previsti, esercitare comunque l'attività commerciale per sei mesi, decorrenti
dalla data del decesso del dante causa.
5.
Nei soli casi di subingresso per causa di morte o per donazione può essere
disposta la proroga per una sola volta e per giustificati motivi, dei termini
di revoca dell'autorizzazione o di chiusura dell'esercizio.
6.
Costituiscono, ipotesi di subingresso il trasferimento dell'attività da una
ditta individuale ad una società o da un tipo all'altro di società.
7.
Nel caso di unico esercizio abilitato per entrambi i settori merceologici, non
può essere oggetto di trasferimento di titolarità l'attività corrispondente ad
uno solo di essi.
Art.
12
Preposto.
1.
Il titolare di una o più attività commerciali può preporre alla gestione delle
stesse uno o più persone dei requisiti previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, in relazione alle singole attività.
2.
La nomina di preposti, intesi come soggetti cui è demandata la responsabilità
gestionale del punto di vendita, è portata a conoscenza del Comune e della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3.
Un medesimo soggetto può essere preposto in più esercizi, purché del medesimo
titolare.
4.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998 la nomina di almeno un
preposto è obbligatoria nel caso di società, qualora il legale rappresentante
non possegga i requisiti previsti.
5.
Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare in una società il legale
rappresentante o il preposto, che sia l'unico soggetto in possesso dei requisiti
previsti per lo svolgimento dell'attività, la stessa è sospesa a decorrere da
trentesimo giorno dall'evento e fino alla nomina di un nuovo rappresentante o
preposto.
6.
Le disposizioni del presente articolo in materia di società si applicano anche
ad ogni altro ente pubblico o privato, organismo ed associazione diversi dalle
persone fisiche.
Art.
13
Gestione
di reparto.
1.
Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in
relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del
servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca
in proprio per un periodo di tempo convenuto, in ogni caso non inferiore ad un
anno, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti
venduti nel reparto stesso.
2.
L'affidamento di reparto si perfeziona con la comunicazione a cura
dell'affidante, al Comune, all'Ufficio sull'imposta del valore aggiunto ed al
Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
Art.
14
Trasferimento
di sede dell'esercizio.
1.
Per trasferimento di sede di un esercizio commerciale si intende il
trasferimento in altro luogo della vendita relativa ad uno o più settori
merceologici dei prodotti oggetto di comunicazione o autorizzazione.
2.
Costituisce apertura di un nuovo esercizio commerciale il trasferimento di sede
dell'attività corrispondente ad un solo settore merceologico, dei due già
trattati nell'esercizio.
3.
Qualora nello stesso locale sia esercitata l'attività di vendita al dettaglio,
disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed altra attività, compreso il
commercio all'ingrosso, al trasferimento di sede di ciascuna attività si
applicano le regole per questa vigenti.
4.
Il periodo di tempo necessario al trasferimento di sede dell'attività non è
computabile ai fini della decorrenza dei termini di inattività dell'esercizio
commerciale, preordinati alla revoca dell'autorizzazione o all'ordine di
chiusura definitiva, ai sensi dei comuni 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n.
114/1998.
Art.
15
Pubblicità
dei prezzi ed obbligo di vendita.
1.
I prezzi di cui all'art. 14 del D.Lgs., 31 marzo 1998, n. 114, debbono essere
espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di
adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo
cartello.
2.
L'altezza minima del carattere è di un centimetro e mezzo:
a)
per i prezzi indicati in un cartello unico, ai sensi della prima parte
dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998, per prodotti identici dello
stesso valore;
b)
per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale e di fine
stagione.
3.
La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di
vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:
a)
l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato
dalla presenza di personale intento a tali operazioni;
b)
l'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o
di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso;
c)
l'omissione dell'indicazione del prezzo, per allestimenti di vetrine
particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune ovvero
da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.
Art
16
Composizione
di centri di assistenza tecnica.
1.
Ai fini del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per
Associazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente
rappresentative a livello provinciale si intendono quelle presenti nei consigli
provinciali, delle Camere di commercio di Perugia e di Terni.
2.
Possono aderire ai Centri di assistenza tecnica:
a)
le Camere di commercio o l'Unione regionale delle Camere di commercio
dell'Umbria;
b)
gli enti pubblici e i soggetti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente
finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
c)
gli enti e le società di formazione professionale;
d)
gli istituti di credito e le società finanziarie;
e)
consorzi e le cooperative di garanzia fidi al commercio.
Art.
17
Attività
dei Centri di assistenza tecnica.
1.
I Centri di assistenza tecnica svolgono le seguenti attività a favore delle
imprese:
a)
assistenza e consulenza con riferimento alle procedure amministrative inerenti
l'attività commerciale allo svolgimento della stessa;
b)
formazione ed aggiornamento professionale;
c)
organizzazione, formazione, promozione ed assistenza tecnica in materia di
commercio elettronico;
d)
consulenza ed assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e di
accesso ai finanziamenti;
e)
sicurezza e tutela dei consumatori;
f)
sicurezza ambientale, igiene e sicurezza del lavoro;
g)
certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
h)
attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23,
comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
i)
altre attività in favore delle imprese, previste dallo statuto.
2.
I Centri svolgono la loro attività alle medesime condizioni in favore di tutte
le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività, a prescindere
dall'appartenenza o meno delle stesse alle associazioni di categoria
costituenti il Centro.
3.
Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica
possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza
alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed
esperti.
Art.
18
Autorizzazione.
1.
I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati a svolgere la loro attività
dall'Amministrazione regionale, a condizione:
a)
che la sede legale del Centro sia localizzata nel territorio regionale;
b)
che il Centro sia dotato di almeno due sportelli operativi nella provincia in
cui ha sede;
c)
che lo statuto contenga le finalità di cui all'articolo 17 e preveda
espressamente l'assenza di discriminazioni di sorta tra le imprese che si
avvalgono del Centro;
d)
che il Centro abbia una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in
grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul
territorio.
2.
Nell'ipotesi che il Centro sia costituito in forma societaria o consortile,
alle Associazioni di categoria deve essere riservata almeno una quota non
inferiore al venti per cento del capitale della società consortile o del fondo
del consorzio.
3.
L'Amministrazione regionale si pronuncia sulla istanza per l'autorizzazione di
cui al comma 1 entro centoventi giorni dal ricevimento.
Art.
19
Finanziamento.
1.
La Regione concede finanziamenti ai Centri in relazione a specifici programmi
di attività e progetti articolati, secondo le procedure previste dalla vigente
normativa.
2.
La Regione definisce, su istanza del Centro di assistenza tecnica, settori di
particolare interesse per i quali i finanziamenti, per importi specificamente
indicati, possono riguardare anche la sola progettazione, indipendentemente
dalla realizzazione del progetto stesso.
Art.
20
Sanzioni.
1.
Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Art.
21
Norma
transitoria.
Per
l'anno 2000 la data di inizio dei saldi o vendite di fine stagione
post-natalizie di cui all'art. 5, è fissata nel giorno 20 gennaio e la data di
inizio di saldi o vendite di fine stagione estive è fissata nel giorno 20
luglio; in detto anno entrambe la vendite hanno la durata di quarantacinque
giorni.