LEGGE
REGIONALE N. 5 DEL 20-01-2000
"Disposizioni
in materia di rinegoziazione dei mutui agrari agevolati e vincoli di
destinazione".
BOLLETTINO
UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 4 del 26 gennaio 2000
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
La Regione, al fine di adeguare i tassi di interesse applicati alle operazioni
di credito agrario alla dinamica dei mercati finanziari, autorizza la
rinegoziazione, anche mediante l'estinzione anticipata, dei mutui agrari
agevolati, contratti ai sensi di leggi regionali o di provvedimenti attuativi
di norme comunitarie e statali, con gli istituti di credito erogatori dei
finanziamenti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente
legge.
2.
Ogni singola operazione di mutuo può essere rinegoziata una sola volta
nell'ipotesi in cui il tasso di interesse a carico del mutuatario sia uguale o
superiore al tasso di riferimento vigente alla data di rinegoziazione,
determinato per le medesime operazioni, in base al decreto del Ministero del
Tesoro 21 dicembre 1994, diminuito di un punto.
ARTICOLO
2
(Autorizzazione
alla rinegoziazione)
1.
L'autorizzazione alla rinegoziazione di cui all'art. 1 è accordata dalla
Regione su istanza del beneficiario, con riferimento alla proposta di
rinegoziazione concordata tra l'istituto di credito e il beneficiario
richiedente.
ARTICOLO
3
(Durata
delle operazioni)
1.
Per le operazioni rinegoziate il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito agrario agevolato è mantenuto fino alla scadenza contrattuale
originaria, ferma restando l'osservanza degli obblighi gravanti sulle
iniziative oggetto delle agevolazioni concesse.
ARTICOLO
4
(Trasformazione
del vincolo di destinazione)
1.
La Regione può autorizzare la trasformazione del vincolo di destinazione
gravante su beni oggetto di operazioni di credito agrario agevolato.
2.
L'autorizzazione è concessa su istanza del beneficiario, nell'ipotesi in cui
venga accertata la sopravvenuta inidoneità tecnica o economica dell'originaria
destinazione dei beni vincolati, non imputabile comunque al beneficiario.
ARTICOLO
5
(Cessazione
e sospensione dall'uso)
1.
Nell'ipotesi di cessazione o di sospensione dall'uso dei beni vincolati,
oggetto dell'agevolazione creditizia, il beneficiario è tenuto a darne
comunicazione alla Regione, la quale verifica le cause che hanno determinato la
cessazione o sospensione stessa.
2.
Qualora risulti, a seguito della verifica di cui al comma 1, che l'uso è
cessato o sospeso per le cause previste dall'art. 4, la Regione non procede
alla revoca dei contributi, ma cessa, per essa, l'obbligo al pagamento del
concorso sugli interessi, a far tempo dalla data di effettiva cessazione o
sospensione dall'uso.
3.
Il vincolo di destinazione continua a gravare sul bene durante il periodo di
sospensione dall'uso.
4.
In caso di ripresa dell'uso non si fa luogo al ripristino del contributo
pubblico.
5.
Qualora la cessazione o la sospensione dall'uso dei beni oggetto dell'agevolazione
creditizia sia dovuta ad inidoneità tecnica o economica imputabile al
beneficiario, la Regione dispone la revoca di tutti i benefici concessi,
maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data di erogazione, aumentato di tre punti.
ARTICOLO
6
(Alienazione
di beni vincolati)
1.
Allorché sia accertato che i beni oggetto dell'agevolazione creditizia concessa
sono divenuti inutilizzabili per le originarie finalità, la Regione può
dichiarare cessato il vincolo di destinazione e d'uso sui beni suddetti e
autorizzarne l'alienazione, a condizione che i proventi siano reinvestiti nella
stessa impresa agricola o agroalimentare, per la realizzazione di nuovi
investimenti agricoli.
2.
I beni acquistati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a vincolo di destinazione
e d'uso, decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri.
ARTICOLO
7
(Vincoli
per contributi in conto capitale)
1.
Le previsioni di cui al presente Titolo si applicano con le stesse modalità,
anche ai beni realizzati con i contributi pubblici erogati in conto capitale.
ARTICOLO
8
(Procedimenti
amministrativi)
1.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto i procedimenti amministrativi
per l'applicazione della presente legge, con riferimento alla legge 7 agosto
1990, n. 241 ed alla normativa attuativa della stessa, prevedendo in
particolare l'effettuazione di sopralluoghi.
ARTICOLO
9
(Modificazione
dell'art. 13 L.R. 30/99)
1.
All'art. 13, comma 1, della L.R. 15 novembre 1999, n. 30 è abrogata la
disposizione di cui alla lett. e).
2.
L'abrogazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza delle
disposizioni già abrogate.
ARTICOLO
10
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a)
gli artt. 3, e 12 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;
b)
la legge regionale 12 luglio 1989, n. 17 recante: "Interventi nel settore
del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate
e per la gestione di impianti e servizi associativi";
c)
la legge regionale 19 aprile 1994, n. 12 recante: "Intervento regionale
per il consolidamento delle passività delle imprese singole ed associate e
degli organismi associativi operanti in agricoltura".
2.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia della
deliberazione consiliare 19 luglio 1989, n. 982, limitatamente alla parte
inerente la concessione del concorso nel pagamento di mutui integrativi di
miglioramento fondiario a tasso agevolato.
3.
Restano salve tutte le obbligazioni assunte, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1,
nonché l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 12 così come
modificata dalla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 4, esclusivamente nei
limiti occorrenti a garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi
alle predette obbligazioni.