L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 e successive – e modificazione della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000, n. 2.

 

 

TITOLO I

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

 

Art. 1

Modifiche ed integrazioni dell'art. 4.

 

1.  (2).

2.  (3).

3.  (4).

 

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

(3) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

(4) Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

 

 

 

Art. 2

Sostituzione del comma 1 dell'art. 8.

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 8, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

 

 

 

Art. 3

Modifica dell'art. 11.

 

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole "sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "il 31 marzo 2000".

 

 

Art. 4

Modifica dell'art. 18.

 

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole "risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti".

 

 

Art. 5

Modifica e integrazione dell'art. 25.

 

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è soppresso il n. "18".

2.  (6).

 

(6) Aggiunge i commi 3, 4, 5 e 6 all'art. 25, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

 

Art. 6

Norma finale.

 

1. Il termine "destinate" presente nel testo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/1998, vigente sino alla sostituzione disposta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine "adibite" la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.

 

 

TITOLO II

Modificazione della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30

 

Art. 7

Modificazione dell'art. 6 della L.R. n. 30/1999.

 

1. L'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, è modificato nel modo seguente:

a) al comma 1 sono abrogate le lettere i), q) ed r);

b) è abrogato il comma 2.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate.