L.R.
3 gennaio 2000, n. 1 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la
ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26
settembre 1997 e successive – e modificazione della legge regionale 15 novembre
1999, n. 30.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000, n. 2.
TITOLO
I
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
Art.
1
Modifiche
ed integrazioni dell'art. 4.
1. (2).
2. (3).
3. (4).
(2)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
(3)
Aggiunge il comma 3-bis all'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
(4)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
Art. 2
Sostituzione
del comma 1 dell'art. 8.
1. (5).
(5)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 8, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
Art. 3
Modifica
dell'art. 11.
1.
Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole
"sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite con le parole "il 31 marzo 2000".
Art.
4
Modifica
dell'art. 18.
1.
Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le
parole "risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "e
provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti".
Art.
5
Modifica
e integrazione dell'art. 25.
1.
Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è
soppresso il n. "18".
2. (6).
(6)
Aggiunge i commi 3, 4, 5 e 6 all'art. 25, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
Art. 6
Norma
finale.
1.
Il termine "destinate" presente nel testo di cui al comma 3 dell'art.
4 della legge regionale n. 30/1998, vigente sino alla sostituzione disposta con
l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine
"adibite" la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data
di inizio della crisi sismica.
TITOLO
II
Modificazione
della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30
Art.
7
Modificazione
dell'art. 6 della L.R. n. 30/1999.
1.
L'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, è modificato nel
modo seguente:
a)
al comma 1 sono abrogate le lettere i), q) ed r);
b)
è abrogato il comma 2.
2.
Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza
delle disposizioni già abrogate.