L.R. 3 gennaio 2000, n. 2 (1).

Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni (1-bis).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000. n. 2, S.O. n. 3.

 

(1-bis) Legge modificata con L.R. 15.01.2001, n. 3.

 

Vedi L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 50 che modifica l’art. 5 comma 6 della presente legge.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la riattivazione delle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti, scatti e residui di altri cicli produttivi.

 

 

Art. 2

Materiali estraibili.

 

1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 3

Contenuti e finalità del P.R.A.E.

 

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato P.R.A.E.

2. Obiettivo del P.R.A.E. è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.

3. Il P.R.A.E. contiene:

a) la relazione illustrativa;

b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali complessivi di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano;

c) il censimento delle cave dismesse;

d) il censimento delle cave in esercizio con la quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti;

e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi all'attività di cava, in conformità dell'art. 5, comma 2;

f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;

g) i criteri per l'utilizzo ottimale dei giacimenti in corso di sfruttamento;

h) la cartografia in scala 1/100.000 con la rappresentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e);

i) i criteri per la gestione del piano.

4. Il P.R.A.E. è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

 

 

Art. 4

Approvazione del P.R.A.E.

 

1. Il progetto di P.R.A.E., redatto dalla Giunta regionale con il concorso delle autonomie locali ai sensi del comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, è presentato al Consiglio regionale entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il P.R.A.E. approvato dal Consiglio regionale, ha validità quinquennale e può essere aggiornato ogni due anni.

 

 

Art. 5

Aree di cava.

 

1. L'estrazione di materiale di cava di cui all'art. 2, con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel regolamento tecnico attuativo di seguito denominato R.T.A., proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (2), è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dallo strumento urbanistico generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

2. È vietato comunque l'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nei fiumi e torrenti e fino a cento metri dal piede dell'argine o dalla sponda, nei laghi e fino a cento metri dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso;

b) nelle aree archeologiche individuate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) negli ambiti di coltivazione di acque minerali e termali, nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

d) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.) e nei siti di interesse regionale (S.I.R.);

e) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali;

f) nei boschi di latifoglie di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

g) nelle aree con acquiferi a vulnerabilità molto elevata, così come definita nella cartografia ufficiale del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, linea 4 "Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi";

h) nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi finanziamenti.

3. Gli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 sono rappresentati nella Tav. 1 allegata alla presente legge.

4. Nelle aree di cui al comma 2 sono consentiti interventi di reinserimento ambientale come definiti nel R.T.A.

5. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate oltre alla ricomposizione ambientale di cui all'art. 6, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

6. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Provincia, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

7. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi.

 

 

Art. 6

Ricomposizione ambientale.

 

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;

b) il reinserimento paesaggistico;

c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nel R.T.A.

 

 

Art. 7

Procedimento per l'approvazione del progetto per l'esercizio dell'attività estrattiva.

 

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con l'allegato progetto, redatti in conformità a quanto previsto dal R.T.A.

2. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica la compatibilità urbanistica del progetto anche in relazione ai vincoli ostativi di cui all'art. 5 e rilascia la dichiarazione prevista dalla lett. b), comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

3. Qualora non sia necessario sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, conclusa la procedura di verifica di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, l'istante presenta al Comune la seguente documentazione integrativa:

a) provvedimento emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

b) progetto definitivo redatto secondo le norme del R.T.A. e comunque articolato per lotti funzionali di estrazione e di ricomposizione ambientale, salvo casi in cui trattasi di un unico lotto.

4. Nei dieci giorni successivi dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, il Comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo entro trenta giorni dalla convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 13, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificata dall'art. 37 della legge

regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

5. Le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 4 sono stabilite nel R.T.A.

6. Qualora il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA, il progetto definitivo è quello previsto dalla lett. a), del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, integrato secondo quanto indicato dal R.T.A.

7. La conferenza di servizi di cui all'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, tiene luogo della conferenza di servizi di cui al comma 4 in ordine all'approvazione del progetto definitivo.

8. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, ha validità pari a quella del progetto definitivo approvato.

 

 

Art. 8

Autorizzazione.

 

1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

a) l'attività di estrazione;

b) la ricomposizione ambientale;

c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;

d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;

b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;

c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;

d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;

e) i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 ed eventualmente del comma 6 dell'art. 5;

g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni sette, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate.

La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

 

 

Art. 9

Subingresso nelle coltivazioni.

 

1. L'autorizzazione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dal R.T.A. e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

 

 

Art. 10

Garanzie patrimoniali.

 

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire l'esecuzione di

tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

2. L'importo della garanzia è determinato dal Comune con riferimento al prezzario regionale ed aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

 

 

Art. 11

Adempimenti connessi con l'autorizzazione.

 

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:

a) di nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei lavori di cava quale unica figura responsabile ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

b) di comunicare alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624/1996 e di trasmettere contestualmente alla Provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;

c) di comunicare al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

d) di trasmettere alla Regione copia della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 12;

e) di mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'art. 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'art. 14 gli strumenti e il personale necessari;

f) di trasmettere alla Provincia competente i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del comma 2 dell'art. 14, il documento di sicurezza e salute di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996.

 

 

Art. 12

Determinazione del contributo per il recupero ambientale.

 

1. La coltivazione della cava comporta, a carico del titolare dell'autorizzazione, il versamento di un contributo. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali da estrarre, è determinato dal Comune sulla base degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni

dall'approvazione della presente legge ed aggiornati annualmente entro il 30 giugno, fino al limite massimo del cinque per cento nei primi tre anni di attività, sette per cento dal quarto al settimo anno di attività, dieci per cento dall'ottavo al nono anno, riferito al valore medio in banco della relativa categoria dei materiali.

2. L'importo annuale del contributo di cui al comma 1, da versare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il titolare dell'autorizzazione trasmette al Comune ed alla Provincia una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo eseguito entro i trenta giorni precedenti e redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava in conformità a quanto stabilito nel R.T.A. (3).

4. Le somme incassate dai Comuni ai sensi del comma 2 sono, quanto al sessanta per cento, utilizzate dai Comuni medesimi:

a) per interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale;

b) per l'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava; e, quanto al restante quaranta per cento, sono versate alla Provincia competente per territorio per l'esercizio delle funzioni ad essa conferite dalla presente legge.

 

 

Art. 13

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

 

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, i quali sulla base delle competenze stabilite dall'art. 4 commi 1 e 2 accertano la rispondenza dei lavori stessi con quanto previsto nel progetto e nel provvedimento di autorizzazione.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del comma 4 dell'art. 10.

6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

 

 

Art. 14

Funzione di vigilanza e di polizia mineraria.

 

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti anche in forma associata.

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

3. Comuni e Autorità di vigilanza, per le rispettive funzioni, possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'A.R.P.A.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

5. L'Autorità di vigilanza provvede a fornire alla Regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, i dati statistici per il programma statistico nazionale.

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

 

 

Art. 15

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

 

1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi del comma 3 dell'art. 12, e dell'art. 11, comma 1, lett. a), b) ed e) nonché comma 2;

c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

d) non siano rispettati i contratti di lavoro.

2. Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento al sensi del comma 1;

c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di vigilanza.

4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza, alla Regione e all'Autorità giudiziaria.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede in danno con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione.

 

1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a proprie spese, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune territorialmente competente.

2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

 

 

Art. 17

Sanzioni.

 

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al dieci per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al trenta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da lire sessanta milioni a lire seicento milioni, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

7. La mancata, errata o incompleta trasmissione:

a) al Comune, della comunicazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 11;

b) alla Regione, della documentazione di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 11;

c) alla Provincia competente, dei dati statistici di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 11, comporta la sanzione pecuniaria da lire novecentomila a lire tre milioni.

8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dal Comune con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

Art. 18

Riutilizzo di inerti da demolizioni.

 

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, la Regione, con il Piano per la gestione integrata e razionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione di fabbricati e manufatti. Le autonomie locali ed i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni di edifici e manufatti in muratura e cemento armato, prima del loro trattamento possono essere stoccati anche ai fini della messa in riserva di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'impianto di trattamento, ovvero nelle

aree destinate dallo strumento urbanistico comunale all'attività estrattiva o depositati nei piazzali di stoccaggio autorizzati.

3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture ad uso pubblico, devono prevedere anche l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal trattamento dei rifiuti inerti da demolizioni.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

 

 

Art. 19

Norme transitorie e procedimenti pendenti.

 

1. Dopo l'adozione dei Piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:

a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;

b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di

trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione

annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.

 

 

Art. 20

Abrogazioni.

 

1. La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, sono abrogate.

2. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è abrogato.

 

 

Tavola 1 (4)

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000. n. 2, S.O. n. 3.

(2) Vedi il Reg. 24 maggio 2000, n. 4.

(3) Con Delib.G.R. 2 agosto 2000, n. 909 il termine, di cui al presente comma, è stato prorogato in data successiva al 30 giugno, purché entro e non oltre il 30 ottobre 2000.

(4) Si omette la tavola 1, che delimita gli ambiti regionali in cui è vietato l'esercizio dell'attività estrattiva.