L.R.
3 gennaio 2000, n. 2 (1).
Norme
per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti
da demolizioni (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000. n. 2, S.O. n. 3.
(1-bis)
Legge modificata con L.R.
15.01.2001, n. 3.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 50
che modifica l’art. 5 comma 6 della presente legge.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di
materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto
dell'ambiente e del territorio.
2.
Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il
soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto
all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in
essere e la riattivazione delle aree di escavazione dismesse, anche al fine
della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti
dalle attività estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti,
scatti e residui di altri cicli produttivi.
Art.
2
Materiali
estraibili.
1.
Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze
minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'art.
2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
3
Contenuti
e finalità del P.R.A.E.
1.
La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso
il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato P.R.A.E.
2.
Obiettivo del P.R.A.E. è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro
della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti
fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano
urbanistico territoriale.
3.
Il P.R.A.E. contiene:
a)
la relazione illustrativa;
b)
la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali complessivi di
materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano;
c)
il censimento delle cave dismesse;
d)
il censimento delle cave in esercizio con la quantificazione dei residui materiali
autorizzati e non estratti;
e)
la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi
all'attività di cava, in conformità dell'art. 5, comma 2;
f)
i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle
cave;
g)
i criteri per l'utilizzo ottimale dei giacimenti in corso di sfruttamento;
h)
la cartografia in scala 1/100.000 con la rappresentazione di quanto previsto
alle lettere c), d) ed e);
i)
i criteri per la gestione del piano.
4.
Il P.R.A.E. è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui all'art. 17
della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1
del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
Art.
4
Approvazione
del P.R.A.E.
1.
Il progetto di P.R.A.E., redatto dalla Giunta regionale con il concorso delle
autonomie locali ai sensi del comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 14
ottobre 1998, n. 34, è presentato al Consiglio regionale entro dodici mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.
2.
Il P.R.A.E. approvato dal Consiglio regionale, ha validità quinquennale e può
essere aggiornato ogni due anni.
Art.
5
Aree
di cava.
1.
L'estrazione di materiale di cava di cui all'art. 2, con le modalità di escavazione
e di ricomposizione ambientale previste nel regolamento tecnico attuativo di
seguito denominato R.T.A., proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal
Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge (2), è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dallo
strumento urbanistico generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del
comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
2.
È vietato comunque l'esercizio dell'attività estrattiva:
a)
nei fiumi e torrenti e fino a cento metri dal piede dell'argine o dalla sponda,
nei laghi e fino a cento metri dalla linea corrispondente alla quota del
massimo invaso;
b)
nelle aree archeologiche individuate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c)
negli ambiti di coltivazione di acque minerali e termali, nelle zone di tutela
assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai
sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti
dall'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
d)
nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale
(Z.P.S.) e nei siti di interesse regionale (S.I.R.);
e)
nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi
nazionali e regionali;
f)
nei boschi di latifoglie di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei
castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
g)
nelle aree con acquiferi a vulnerabilità molto elevata, così come definita nella
cartografia ufficiale del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche,
linea 4 "Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi";
h)
nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e
regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente
al periodo vincolato dai relativi finanziamenti.
3.
Gli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 sono
rappresentati nella Tav. 1 allegata alla presente legge.
4.
Nelle aree di cui al comma 2 sono consentiti interventi di reinserimento
ambientale come definiti nel R.T.A.
5.
Per la coltivazione di cave nelle aree boscate oltre alla ricomposizione
ambientale di cui all'art. 6, devono essere effettuati interventi di
compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la
realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata
dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia
la disponibilità.
6.
Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione
dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere
equivalente da versare alla Provincia, finalizzato ad interventi di
miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
7.
Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito
del Comune interessato o dei Comuni limitrofi.
Art.
6
Ricomposizione
ambientale.
1.
Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme
delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione
di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le
condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e
compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica
della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.
2.
Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione
ambientale, prevede:
a)
la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;
b)
il reinserimento paesaggistico;
c)
la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti.
3.
Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto,
finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali
durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nel R.T.A.
Art.
7
Procedimento
per l'approvazione del progetto per l'esercizio dell'attività estrattiva.
1.
I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al
Comune territorialmente competente apposita istanza con l'allegato progetto,
redatti in conformità a quanto previsto dal R.T.A.
2.
Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma
1, verifica la compatibilità urbanistica del progetto anche in relazione ai
vincoli ostativi di cui all'art. 5 e rilascia la dichiarazione prevista dalla
lett. b), comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.
3.
Qualora non sia necessario sottoporre il progetto a valutazione di impatto
ambientale, conclusa la procedura di verifica di cui all'art. 4 della legge
regionale 9 aprile 1998, n. 11, l'istante presenta al Comune la seguente
documentazione integrativa:
a)
provvedimento emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 9
aprile 1998, n. 11;
b)
progetto definitivo redatto secondo le norme del R.T.A. e comunque articolato
per lotti funzionali di estrazione e di ricomposizione ambientale, salvo casi
in cui trattasi di un unico lotto.
4.
Nei dieci giorni successivi dalla presentazione della documentazione di cui al
comma 3, il Comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del
progetto definitivo entro trenta giorni dalla convocazione. Alla conferenza
sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri,
nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente
competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di
intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lett. a) del comma 2
dell'art. 13, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificata
dall'art. 37 della legge
regionale
21 ottobre 1997, n. 31.
5.
Le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 4 sono stabilite
nel R.T.A.
6.
Qualora il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA, il progetto
definitivo è quello previsto dalla lett. a), del comma 2 dell'art. 5 della
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, integrato secondo quanto indicato dal
R.T.A.
7.
La conferenza di servizi di cui all'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1998,
n. 11, tiene luogo della conferenza di servizi di cui al comma 4 in ordine
all'approvazione del progetto definitivo.
8.
Il giudizio di compatibilità ambientale di cui al comma 1 dell'art. 7 della
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, ha validità pari a quella del progetto
definitivo approvato.
Art.
8
Autorizzazione.
1.
La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata ad autorizzazione
rilasciata dal Comune entro venti giorni dal l'approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 7.
2.
L'autorizzazione ha per oggetto:
a)
l'attività di estrazione;
b)
la ricomposizione ambientale;
c)
i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere
ubicati entro il perimetro della cava;
d)
le strade di cantiere.
3.
L'autorizzazione contiene:
a)
la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
b)
il tipo e la quantità di materiali estraibili;
c)
le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e
negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare,
e di compensazione ambientale;
d)
il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei
materiali estraibili;
e)
i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti
in sede di conferenza di servizi;
f)
l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 ed
eventualmente del comma 6 dell'art. 5;
g)
gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.
4.
Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni sette,
prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per
la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate.
La
domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di
scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti
per completare l'escavazione.
5.
Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono
approvate dal Comune competente.
6.
Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni,
pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse
dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art.
7.
Art.
9
Subingresso
nelle coltivazioni.
1.
L'autorizzazione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.
2.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve
chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.
3.
La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dal R.T.A. e con
allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione,
deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto
di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento
per causa di morte.
4.
Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di
cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.
5.
Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di
autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
Art.
10
Garanzie
patrimoniali.
1.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte
dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con
esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art.
1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire l'esecuzione
di
tutte
le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione
ambientale.
2.
L'importo della garanzia è determinato dal Comune con riferimento al prezzario
regionale ed aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo.
3.
Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo
accertamento, ai sensi dell'art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere
in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.
4.
A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche
parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di
ricomposizione ambientale realizzate.
Art.
11
Adempimenti
connessi con l'autorizzazione.
1.
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:
a)
di nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei lavori di cava
quale unica figura responsabile ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
b)
di comunicare alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio
dei lavori ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128,
così come modificati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624/1996 e di trasmettere
contestualmente alla Provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;
c)
di comunicare al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di
ricomposizione ambientale;
d)
di trasmettere alla Regione copia della documentazione di cui al comma 3
dell'art. 12;
e)
di mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di
accertamento di cui all'art. 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di
cui all'art. 14 gli strumenti e il personale necessari;
f)
di trasmettere alla Provincia competente i dati statistici loro richiesti ai
fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n.
322.
2.
Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto
diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del
comma 2 dell'art. 14, il documento di sicurezza e salute di cui all'art. 6 del
D.Lgs. n. 624/1996.
Art.
12
Determinazione
del contributo per il recupero ambientale.
1.
La coltivazione della cava comporta, a carico del titolare dell'autorizzazione,
il versamento di un contributo. Il contributo rapportato alla qualità e
quantità dei materiali da estrarre, è determinato dal Comune sulla base degli
importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'approvazione
della presente legge ed aggiornati annualmente entro il 30 giugno, fino al
limite massimo del cinque per cento nei primi tre anni di attività, sette per
cento dal quarto al settimo anno di attività, dieci per cento dall'ottavo al
nono anno, riferito al valore medio in banco della relativa categoria dei
materiali.
2.
L'importo annuale del contributo di cui al comma 1, da versare al Comune entro
il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come
risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 3.
3.
Entro il termine di cui al comma 2 il titolare dell'autorizzazione trasmette al
Comune ed alla Provincia una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento
dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo eseguito entro i trenta giorni
precedenti e redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava in
conformità a quanto stabilito nel R.T.A. (3).
4.
Le somme incassate dai Comuni ai sensi del comma 2 sono, quanto al sessanta per
cento, utilizzate dai Comuni medesimi:
a)
per interventi infrastrutturali e opere di tutela ambientale;
b)
per l'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande di
autorizzazione e al controllo delle attività di cava; e, quanto al restante
quaranta per cento, sono versate alla Provincia competente per territorio per
l'esercizio delle funzioni ad essa conferite dalla presente legge.
Art.
13
Adempimenti
connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.
1.
Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale,
il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla
Provincia, i quali sulla base delle competenze stabilite dall'art. 4 commi 1 e
2 accertano la rispondenza dei lavori stessi con quanto previsto nel progetto e
nel provvedimento di autorizzazione.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi alla
presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato. Le risultanze sono
sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.
3.
Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale
svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta
l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione
delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal
provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede
d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.
5.
Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle
opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di
svincolo parziale della garanzia ai sensi del comma 4 dell'art. 10.
6.
Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare
dell'autorizzazione.
Art.
14
Funzione
di vigilanza e di polizia mineraria.
1.
Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto
e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dai Comuni
territorialmente competenti anche in forma associata.
2.
Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n.
128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza
dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza
delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.
3.
Comuni e Autorità di vigilanza, per le rispettive funzioni, possono avvalersi,
previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni
pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'A.R.P.A.
4.
L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario,
può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente
per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.
5.
L'Autorità di vigilanza provvede a fornire alla Regione e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, i dati statistici per il programma statistico
nazionale.
6.
Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di
formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative
per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle
attività estrattive.
Art.
15
Sospensione
e decadenza dell'autorizzazione.
1.
Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione
dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento,
qualora:
a)
venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;
b)
il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi del comma 3 dell'art.
12, e dell'art. 11, comma 1, lett. a), b) ed e) nonché comma 2;
c)
non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;
d)
non siano rispettati i contratti di lavoro.
2.
Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi
seguenti:
a)
qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione
dei lavori;
b)
qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento al sensi
del comma 1;
c)
qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo
state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del
progetto approvato.
3.
La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare
dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di
vigilanza.
4.
Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune
dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali
estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei
luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il
ripristino.
5.
I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e
all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza,
alla Regione e all'Autorità giudiziaria.
6.
Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede
in danno con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
16
Revoca
dell'autorizzazione.
1.
Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto
idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e
degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare
dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a proprie spese,
assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune
territorialmente competente.
2.
In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, il Comune provvede
alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava
al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio
1927, n. 1443.
3.
Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare
dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato
all'Autorità di vigilanza.
Art.
17
Sanzioni.
1.
Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2
dell'art. 12 comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al dieci per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al trenta per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
2.
Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.
3.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune
dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4.
Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza
la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da lire
sessanta milioni a lire seicento milioni, tenuto conto della quantità e del
valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il
trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla
base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e
previa diffida, si sostituisce in danno.
5.
Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che
eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati
ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in
modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.
6.
In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di
autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire
dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
7.
La mancata, errata o incompleta trasmissione:
a)
al Comune, della comunicazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 11;
b)
alla Regione, della documentazione di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art.
11;
c)
alla Provincia competente, dei dati statistici di cui alla lett. f) del comma 1
dell'art. 11, comporta la sanzione pecuniaria da lire novecentomila a lire tre
milioni.
8.
L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dal Comune con le procedure di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n.
15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si
applica quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
18
Riutilizzo
di inerti da demolizioni.
1.
Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse
esistenti, la Regione, con il Piano per la gestione integrata e razionale dei
rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, promuove il
recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di
demolizione di fabbricati e manufatti. Le autonomie locali ed i privati
concorrono al perseguimento di tale obiettivo.
2.
I rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni di edifici e manufatti in
muratura e cemento armato, prima del loro trattamento possono essere stoccati
anche ai fini della messa in riserva di cui al decreto ministeriale 5 febbraio
1998, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'impianto di trattamento, ovvero
nelle
aree
destinate dallo strumento urbanistico comunale all'attività estrattiva o
depositati nei piazzali di stoccaggio autorizzati.
3.
I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di
infrastrutture ad uso pubblico, devono prevedere anche l'utilizzo di materiali
idonei provenienti dal trattamento dei rifiuti inerti da demolizioni.
4.
Il Piano regionale delle opere pubbliche riconosce priorità ai progetti
coerenti con la previsione di cui al comma 3.
Art.
19
Norme
transitorie e procedimenti pendenti.
1.
Dopo l'adozione dei Piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al
comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3
agosto 1998, n. 267, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici
generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5,
possono approvare:
a)
piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n.
31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad
attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;
b)
piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi
dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in
ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi,
l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto
1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui
all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di
ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di
ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.
2.
In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali,
nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di
trasformazioni
edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti
esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a
conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti
di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo
18.
3.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni
trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando
quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono
rappresentate cartograficamente nel P.U.T.
4.
I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni
dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di
vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo
all'attestazione
annuale
di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza
si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.
5.
Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5,
possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a
cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.
6.
Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente
legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente
normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di
cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere
concessa per non più di due anni.
7.
Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai
sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima
dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione
prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata
sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997,
qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in
data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.
8.
Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante
l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5
della L. R. n. 11/1998.
Art.
20
Abrogazioni.
1.
La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n.
27, sono abrogate.
2.
Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come
sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è
abrogato.
Tavola
1 (4)
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2000. n. 2, S.O. n. 3.
(2)
Vedi il Reg. 24 maggio 2000, n. 4.
(3)
Con Delib.G.R. 2 agosto 2000, n. 909 il termine, di cui al presente comma, è
stato prorogato in data successiva al 30 giugno, purché entro e non oltre il 30
ottobre 2000.
(4)
Si omette la tavola 1, che delimita gli ambiti regionali in cui è vietato
l'esercizio dell'attività estrattiva.