L.R.
11 gennaio 2000, n. 3 (1).
Norme
in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione
del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 gennaio 2000, n. 3, S.O. n. 1.
TITOLO
I
Norme
generali
Art.
1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma
3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento alla legislazione nazionale
vigente in materia:
a)
promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività proprie e
degli organismi da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per
garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini
e istituzioni;
b)
favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della
società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo, la
qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva
locale aventi sede nella Regione, nonché la formazione delle diverse figure
professionali;
c)
istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato
CO.RE.COM., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO
II
Comunicazione
istituzionale
Art.
2
Obiettivi.
1.
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati
personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte
deontologiche, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero,
volte a conseguire:
a)
l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e
periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione l'emittenza
radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;
b)
la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, anche
attraverso affissioni;
c)
la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero, attraverso
vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.
2.
L'attività d'informazione e comunicazione è, in particolare, finalizzata a:
a)
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l'applicazione;
b)
illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione;
c)
favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed
ai suoi servizi;
d)
promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
e)
promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo attraverso la
valorizzazione d'iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni
possibile mezzo pubblicitario.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono
le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più
ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi
anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale
che operano in Umbria.
4.
Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio
regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di
ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti
l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa
copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il
CO.RE.COM.
Art.
3
Forme,
strumenti e prodotti.
1.
Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la
strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello,
le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.
Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di
manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e
congressi.
Art.
4
Strutture.
1.
Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le
apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite
in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei provvedimenti
attuativi della stessa.
2.
Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del
Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell'art. 8
della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e composti da personale iscritto
agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni
pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad
esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal
contratto nazionale di lavoro giornalistico.
3.
I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa alle attività
di informazione, sono coordinati da un giornalista, che assume la qualifica di
capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti
rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del
Consiglio regionale.
4.
I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi
professionali se non formalmente autorizzati dall'Amministrazione.
Art.
5
Ufficio
relazioni con il pubblico - URP.
1.
L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica,
di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa.
Art.
6
Bollettino
Ufficiale.
1.
La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il
Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del
Presidente della Giunta, regionale e gli altri atti della Regione e degli enti
locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della
conoscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle
materie di competenza della Regione in conformità alle norme che ne regolano
l'attività.
Art.
7
Promozione
dell'immagine.
1.
L'attività di promozione dell'immagine si attua attraverso:
a)
gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, nazionale e
internazionale;
b)
le attività editoriali della Regione;
c)
il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale della
Regione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di
cui al comma 4 dell'art. 2.
Art.
8
Portavoce.
1.
Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo
incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne
all'Amministrazione, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione.
2.
Il portavoce, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare altra
attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o
delle pubbliche relazioni.
3.
Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore
a quello di capo redattore.
Art.
9
Comunicati
di pubblica utilità.
1.
La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica
la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 comma
5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art.
10
Pubblicità.
1.
La Regione individua annualmente una somma, per campagne pubblicitarie e di
promozione delle proprie attività.
2.
Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai
sensi del comma l0 dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle
emittenti locali operanti nei territori dei Paesi, dell'Unione Europea, nonché
alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori
medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM.
Art.
11
Programmi
radiotelevisivi d'iniziativa regionale.
1.
La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza, sulla base delle linee
programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di
programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle
sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all'art. 12,
che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere
locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con propria
deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.
2.
La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per la
realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano
di cui all'art. 2, comma 4, sentito il parere del CO.RE.COM.
TITOLO
III
Emittenti
radiotelevisive
Art.
12
Registro
regionale delle imprese delle comunicazioni.
1.
È istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanti
nel settore della comunicazione radiotelevisiva (2).
2.
Allo stesso sono iscritte:
a)
le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;
b)
le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
c)
le concessionarie di pubblicità locale.
3.
I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito
regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua
costituzione.
4.
L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso alle
provvidenze di cui alla presente legge.
5.
L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(2)
In attuazione del presente comma, con deliberazione 22 agosto 2000, n. 9 è
stato approvato il regolamento per la istituzione del registro regionale, di
cui al presente articolo.
Art.
13
Sostegno
per l'innovazione tecnologica.
1.
La Regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale,
favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate,
iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione
e all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la
diffusione nel settore radiotelevisivo, mediante:
a)
sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate all'acquisizione di
strumenti per la produzione e diffusione;
b)
contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti
all'acquisizione e all'ammodernamento di mezzi e strutture di produzione;
c)
contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e
trasmissione.
2.
La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito il parere del
CO.RE.COM.:
a)
definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei
contributi;
b)
individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di
spesa;
c)
stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell'abbattimento dei
tassi di interesse di cui al comma 1, lettera b).
Art.
14
Forme
associative per i servizi radiotelevisivi.
1.
Nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, la Giunta
regionale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti
radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art.
12, per la gestione comune di una o più fasi dell'attività diretta alla
produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la
creazione di servizi comuni. La costituzione di forme associative avviene nella
misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del
cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.
2.
Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, costituisce titolo
preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
Art.
15
Qualificazione
e formazione professionale.
1.
La Regione, d'intesa con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione
della stampa umbra, può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in
materia di formazione professionale la realizzazione di appositi corsi di
qualificazione e aggiornamento riservati agli operatori del l'informazione, e
corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con
particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali
rilevate dal CO.RE.COM.
Art.
16
Parere
sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze.
1.
La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul piano di
assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3,
commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e
ne dà comunicazione al Consiglio.
TITOLO
IV
Istituzione
e funzionamento del CO.RE.COM.
Art.
17
Istituzione
del CO.RE.COM.
1.
A istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato è altresì organo di
consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
Art.
18
Composizione
e durata.
1.
Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri più il Presidente scelti fra
soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel
settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti, culturale,
giuridico, economico e tecnologico.
2.
Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale su proposta del
Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono altresì eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due, ai sensi della legge regionale 21
marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. I membri del
CO.RE.COM.
sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene
comunicato all'Autorità.
3.
I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo
1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque
giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri
nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di
sette mesi.
Art.
19
Cause
di incompatibilità.
1.
La carica di componente e di presidente del CO.RE.COM. è incompatibile con:
a)
quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e
Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della
Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici
economici e non, di nomina governativa, parlamentare, dei Consiglio o delle
Giunte
regionali, provinciali e comunali;
b)
quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei
partiti e dei movimenti politici;
c)
quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti
nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità,
dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del
monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale.
2.
Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari di rapporti
di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma l.
3.
L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata
all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale
invito a far cessare la causa di incompatibilità o a formulare osservazioni
entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione.
4.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il
Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al
Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza dandone
comunicazione all'interessato.
Art
20
Assenze
dei membri del CO.RE.COM.
1.
In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. viene operata
una trattenuta del due per cento sull'indennità.
2.
L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del CO.RE.COM.
costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.
3.
È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per
forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata.
4.
Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza
per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.
5.
La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio
regionale.
Art.
2l
Dimissioni.
1.
Le dimissioni dei membri del CO.RE.COM sono presentate al Presidente del
Consiglio regionale.
2.
In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei membri, si
applica il comma 6 dell'art.
2
della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge
regionale 21 marzo 1997, n. 8, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 30
giugno 1999, n. 18.
Art.
22
Funzioni
del Presidente.
1.
Il Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale del Comitato;
b)
convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede,
sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c)
cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.
2.
Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento.
Art.
23
Regolamento.
1.
Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un regolamento per
il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra
l'altro, disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché
un "codice etico" di comportamento dei componenti, dei dipendenti e
dei consulenti, in cui sono disciplinate le modalità di consultazione dei
soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni
e dell'informazione.
2.
Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art.
24
Indennità
di funzione e rimborsi.
1.
Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità,
pari al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al
consigliere regionale.
2.
Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità,
pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere
regionale.
3.
Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba
assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a
partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della
sua indennità di funzione. L'indennità del Presidente dopo il primo mese di
assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per cento per i restanti
cinque mesi.
4.
Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede
abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni
giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente,
il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.
5.
Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per
ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute
del CO.RE.COM., si recano fuori Regione in località diverse da quelle di
residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i
dirigenti regionali.
Art.
25
Funzioni.
1.
Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione
nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità,
ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le
modalità stabilite dall'apposito regolamento.
2.
Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma
di comunicazione di interesse regionale.
3.
Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su
materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base
di apposite convenzioni.
Art.
26
Struttura.
1.
Il CO.RE.COM., per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita
struttura, costituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile
1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle
comunicazioni in base all'art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
da personale di ruolo degli enti locali. L'organico della struttura è definito
sentita l'Autorità.
2.
Nell'esplicazione delle sue funzioni, il CO.RE.COM. può avvalersi anche di
soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art
27
Programmazione
delle attività.
1.
Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio
regionale, per l'approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle
funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con
l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2.
Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e
all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale,
con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività
svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione
della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni
proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3.
La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria
disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema
delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno
precedente dal CO.RE.COM.
Art.
28
Forme
di consultazione.
1.
Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione sulle materie di sua
competenza con la sede regionale della concessionaria nel servizio pubblico
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le
associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari
opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa umbra, con
gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni.
2.
La Regione e il CO.RE.COM. organizzano conferenze regionali sulla informazione
e sulla comunicazione.
Art.
29
Finanziamento
e gestione economica e finanziaria.
1.
Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e
regionale, il CO.RE.COM. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata,
iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
2.
Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e
della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CO.RE.COM.
ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in materia di
amministrazione e contabilità.
3.
Il CO.RE.COM, si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal
Consiglio regionale.
Art.
30
Norma
transitoria.
1
In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali
competenti provvedono alla elezione del CO.RE.COM. entro trenta giorni dalla
sua entrata in vigore.
2.
Nelle more della prima elezione del CO.RE.COM. e fino all'effettivo
insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal Comitato regionale
radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991,
n.
10.
TITOLO
V
Norme
finali
Art.
31
Norma
finanziaria.
1
Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di
lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap.
di nuova istituzione n. 175 denominato: "Spese per l'informazione e la
comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazione, emittenza radiofonica e
televisiva locale, nazionale ed internazionale",
2.
Per le finalità di cui all'art. 13 è autorizzata, altresì, per l'anno 2000, la
spesa di lire 400.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa,
al cap. di nuova istituzione n. 6520 (tit. II, rubr. 2, ctg. 3) denominato: "Spese per il sostegno degli
investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate".
3.
Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 500.000.000 per l'anno 2000 si
fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap.
9710 del medesimo bilancio.
4.
La Giunta regionale - a riforma della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 2001 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge
di bilancio ai sensi
dell'art.
5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
6.
Agli oneri di cui all'art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente
previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi.
Art.
32
Abrogazione.
1.
Sono abrogate la L.R. 29 aprile 1991, n. 10 e la L.R. 16 giugno 1998, n. 20.