Reg.
12 settembre 2000, n. 5 (1).
Norme
transitorie di applicazione del Reg. 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo della
specie cinghiale.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 settembre 2000, n. 51.
Art.
1
1.
Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e
al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le
prescrizioni connesse ai comprensori di gestione della specie, previste dai
commi 2 e 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, entrano
in vigore nella stagione venatoria 2001/2002.
Nelle
more della individuazione dei territori vocati per la presenza del cinghiale e
dei comprensori di gestione della specie, la caccia al cinghiale in forma
collettiva è consentita nei settori individuati dalle province. Nel restante
territorio le squadre possono effettuare le battute mantenendo una distanza tra
loro di almeno 500 metri.