Reg. 12 settembre 2000, n. 5 (1).

Norme transitorie di applicazione del Reg. 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo della specie cinghiale.

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 20 settembre 2000, n. 51.

 

 

Art. 1

 

1. Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di gestione della specie, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, entrano in vigore nella stagione venatoria 2001/2002.

Nelle more della individuazione dei territori vocati per la presenza del cinghiale e dei comprensori di gestione della specie, la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nei settori individuati dalle province. Nel restante territorio le squadre possono effettuare le battute mantenendo una distanza tra loro di almeno 500 metri.