L.R.
20 gennaio 2000, n. 6 (1).
Disposizioni
in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 gennaio 2000, n. 4, S.O. n. 1.
TITOLO
I
Principi
generali
Art.
1
Ambito
di applicazione.
1.
Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai
commi 12, 13, 14 dell'art. 28.
2.
Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in
Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei
posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio
1963, n. 59.
Art.
2
Definizioni.
1.
Ai fini della presente legge, si intendono:
a)
per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del
commercio;
b)
per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per 10 anni, di cui all'art.
28, comma 1, lettera a) del decreto;
c)
per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante, di cui
all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto;
d)
per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un
posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
e)
per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività
e non compreso nei mercati;
f)
per manifestazione, il complesso delle attività delle fiere e dei mercati;
g)
per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui
all'art. 5 del decreto;
h)
per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali
previsti dall'art. 5 del decreto;
i)
per produttori agricoli, soggetti che esercitano l'attività di vendita in base
alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
i)
per mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lett. d) del decreto;
k)
per fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lett. e) del decreto;
l)
per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di
feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi
appositamente individuati;
m)
per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validità limitata ad un
periodo di tempo non inferiore ad un mese né superiore a tre mesi.
Art.
3
Caratteristiche
ed articolazione merceologica delle manifestazioni.
1.
I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a)
permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b)
stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né
superiore a sei mesi l'anno.
2.
I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle
fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di
esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal
contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati
nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita
del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3.
Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999,
n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche
nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare
categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi
nelle fiere e nei mercati.
4.
Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato,
appositamente individuati.
5.
I Comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di
prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di
soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie
degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente
iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti
autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del
T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per
cento dei posteggi previsti.
Art.
4
Requisiti
per l'esercizio dell'attività.
1.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società
di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed
al rilascio delle autorizzazioni.
2.
L'autorizzazione all'aggiunta di un settore merceologico di cui all'art. 5 del
decreto è subordinato alla sola verifica dei requisiti soggettivi.
3.
Le autorizzazioni a società di persone sono intestate alle società e non ai
singoli.
4.
Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate:
a)
non più di una per ciascuna persona fisica;
b)
non oltre il numero dei soci per le società di persone.
5.
È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione da parte di altro
soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un
dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di
vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale
dell'autorizzazione.
Nel
caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato
medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto
all'I.N.P.S.
6.
I produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, entro il 31
gennaio di ogni anno, dichiarano ai Comuni, nel cui ambito territoriale intendono
operare, la volontà di continuare l'attività in essi, nonché la permanenza dei
requisiti previsti dalla legge.
7.
La vendita di frutta minuta, secca e non, può essere effettuata senza
autorizzazione.
TITOLO
II
Disciplina
delle autorizzazioni
Art.
5
Autorizzazione
all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio.
1.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso
di posteggio è rilasciata dal Comune sede di posteggio. Ciascun singolo
posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della
concessione del posteggio. La concessione ha validità decennale e non può
essere ceduta se non con l'azienda ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per
uguale periodo, salvo diversa disposizione del Comune, espressa nei
provvedimenti di cui all'art. 13.
3.
L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di
posteggio, consente:
a)
la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione, ai sensi dell'art. 28, comma
6, del decreto;
b)
la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4.
Nello stesso mercato non può essere rilasciata più di una autorizzazione, e
connessa concessione di posteggio, a favore dello stesso soggetto, se persona
fisica ovvero non più di tre nell'ipotesi di società.
Sono
fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5.
È ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di
tipo A per mercati diversi, anche in comuni diversi, per gli stessi giorni ed
orari.
6.
L'operatore ha facoltà di vendere tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione, salvo i vincoli merceologici eventualmente disposti e fatte
salve le disposizioni relative alla commercializzazione previste da leggi
speciali.
7.
Il vincolo merceologico dei posteggi può essere disposto per le fiere in
qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di eventuali graduatorie pluriennali
ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7. Nei posteggi dei mercati o fuori mercato il
vincolo merceologico può essere disposto solo nei casi di nuova istituzione di
posteggi, riattribuzione del posteggio in seguito a decadenza, rinuncia,
scadenza e rinnovo della concessione decennale. I vincoli di carattere
merceologico non possono superare, per ciascun anno solare a partire da quello
di approvazione della presente legge, il dieci per cento del totale dei
posteggi della fiera o mercato.
8.
Lo scambio consensuale dei posteggi è sempre ammesso purché gli operatori
effettuino la relativa richiesta al Comune sede del posteggio il quale provvede
all'aggiornamento delle autorizzazioni nei sessanta giorni successivi. Un nuovo
scambio consensuale può essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi.
Art.
6
Procedura
di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.
1.
Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa
concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi,
sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente
l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali
determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di
accoglimento delle istanze.
2.
Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni trasmettono i
bandi alla Regione ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale entro i
trenta giorni successivi.
3.
Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere spedite ai Comuni
solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei
bandi nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino al termine di trenta giorni
da essa. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il Comune
provvede ad approvare la graduatoria.
4.
Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la
contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:
a)
maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che
l'operatore si è presentato, entro l'orario previsto, in conformità al disposto
di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto;
b)
eventuali criteri integrativi disposti dal Comune;
c)
ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data
del timbro postale.
5.
Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi
nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati,
nell'istanza, specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono
concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali
indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e
assegna gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto,
nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.
6.
L'operatore che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un mercato, cui
avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde l'anzianità di frequenza
maturata nel mercato stesso per un periodo di un anno.
7.
Qualora il Comune sopprima dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi
soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque
disponibili.
8.
Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le
autorizzazioni ed i relativi posteggi:
a)
per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti
stabiliti dai Comuni;
b)
per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per
associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente
riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato
e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due
categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente;
c)
fuori dei mercati.
9.
Coloro che hanno regolarmente presentate, nei previsti termini, istanza avente
priorità ai sensi del comma 9 dell'art. 24 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248,
hanno priorità nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal
decreto n. 114/1998, nei limiti di n. 2 posteggi nella Regione, tra quelli
disponibili.
Art.
7
Subingresso
nelle autorizzazioni di tipo A.
1.
Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi
dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il
subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune
sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il
possesso
dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia
dell'atto di cessione.
2.
La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data
di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è
svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione
di subingresso.
3.
Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1
è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche
in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono
continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4.
In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si
trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese.
5.
Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni
alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica
manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne
necessariamente tutti i suddetti giorni.
6.
Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo
A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che
provvede alle necessarie annotazioni.
7.
Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui
all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono
reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del
dante causa.
8.
Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili,
anche al conferimento di azienda in società.
Art.
8
Autorizzazione
di tipo B all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
1.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è
rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di
persone, dal Comune in cui ha sede legale la società, sulla base del possesso
dei requisiti soggettivi.
2.
L'autorizzazione di tipo B riguarda:
a)
l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere, sul territorio nazionale;
b)
l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati della Regione, limitatamente
ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
c)
la vendita a domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto.
3.
La Regione consente sul proprio territorio l'esercizio del commercio in forma
itinerante sulla base di autorizzazioni di tipo B rilasciate dalle altre
Regioni.
4.
L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare
soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a
terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento
metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto
nell'arco della stessa giornata. I Comuni, con riferimento ad aree particolari
del proprio territorio, possono ridurre i limiti temporali di permanenza fino a
quindici minuti, consentendo in ogni caso la vendita per il tempo necessario a
servire i clienti presenti.
5.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a
90 giorni, fissato dal Comune stesso.
6.
Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale
della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà
comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al
rilascio della nuova autorizzazione, previo annullamento e ritiro del titolo
originario, dandone contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli
adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi
della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.
7.
Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi
dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il
subentrante invia al proprio Comune di residenza la comunicazione di
subingresso contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti
soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di
cessione. Qualora il Comune di residenza del subentrante sia diverso da quello
del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per
gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle
autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 7.
Art.
9
Revoca
e sospensione delle autorizzazioni, confisca.
1.
L'autorizzazione è revocata:
a)
nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti
previsti per l'esercizio dell'attività;
b)
nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data
della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del
silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c)
nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del
decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal
subingresso, ai sensi del disposto degli artt. 22, comma 4, lettera b) e 30,
comma 1, del decreto;
d)
qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza
giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto
del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2.
Il Comune, avuta notizia del verificarsi di una delle fattispecie di revoca, lo
contesta all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni.
Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3.
L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi
previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto.
4.
I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed
immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi
di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b)
del decreto.
5.
Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a
fini assistenziali o di beneficenza.
TITOLO
III
Programmazione
del commercio su aree pubbliche
Art.
10
Parametri
di sviluppo del commercio su aree pubbliche.
1.
Al fine di garantire un più equilibrato sviluppo del settore commerciale, la
Giunta regionale può, sulla base degli indirizzi generali programmatici,
disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B
da parte dei Comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio.
2.
Per l'ampliamento delle fiere e mercati già esistenti, o l'istituzione di
nuovi, i Comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei
posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in
sede fissa, nel limite massimo del 15 per cento per ciascun anno solare. Il
numero totale dei posteggi utilizzabili è ottenuto moltiplicando il numero di
posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si
svolge nell'anno e sommando tutti i valori così ottenuti a livello comunale.
Art.
11
Criteri
per l'istituzione di nuovi mercati e fiere.
1.
I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non
previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già
esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento
dimensionale.
2.
La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è
effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3.
Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove
fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:
a)
delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o
a vocazione turistica;
b)
dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche
nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di
mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità
degli utenti;
c)
delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico,
artistico e ambientale;
d)
delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità
di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo
il decongestionamento delle aree problematiche;
e)
delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi
pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
f)
delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio
alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare
ciascun mercato di servizi igienici;
g)
della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione
all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo
diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;
h)
della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate.
4.
I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto
previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del
presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a
sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate,
tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e
del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
Art.
12
Soppressione,
riconversione e qualificazione dei mercati.
1.
La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in
presenza delle seguenti condizioni:
a)
caduta sistematica della domanda;
b)
numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed
attrattività;
c)
motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti
eliminabili.
2.
Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e
sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento
definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri
mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In
tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli
operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei
criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità
maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.
3.
I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
a)
sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione
degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b)
trasferimenti di fiere mercati;
c)
variazioni di data di svolgimento.
4.
La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla
base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessità di
favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.
5.
Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un
posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso
presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio
di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4,
senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art.
6.
6.
Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni
possono stipulare convenzioni con l'Azienda di promozione turistica, le
Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su
aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento
di
fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti
inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle
graduatorie.
7.
Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati
con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei
posteggi, debbono prevedersi almeno due ulteriori posteggi, non conteggiati nei
limiti di cui all'art. 10 comma 2, destinati alla vendita di prodotti
alimentari
tipici
di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.
Art.
13
Provvedimenti
comunali per il commercio sulle aree pubbliche.
1.
I Comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori
provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al
riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
a)
alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da
istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date
ed aree di svolgimento;
b)
alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei
posteggi;
c)
alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita
indagine delle esigenze;
d)
alla definizione di eventuali priorità integrative;
e)
alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;
f)
alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap,
associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59;
g)
alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui
concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro - loco per
l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle
leggi che le regolano;
h)
alle determinazioni io materia di commercio in forma itinerante;
i)
alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a
condizioni particolari;
j)
alla determinazione degli orari di vendita;
k)
alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese
quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle
concessioni di posteggio;
l)
alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
m)
alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
n)
alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
o)
al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
p)
alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai
sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.
2.
I Comuni stabiliscono:
a)
la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e
dell'eventuale destinazione merceologica;
b)
le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione
della circolazione pedonale e veicolare;
c)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
d)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi
diritto;
e)
le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
3.
L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni
solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio
storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione
stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale
rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.
4.
I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di
categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono
individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi
percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a
vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di
mercati o fiere nei giorni di svolgimento.
5.
La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino
nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché
non vi abbiano provveduto.
Art.
14
Osservatorio
regionale del commercio.
1.
Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del
commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio,
istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonché di
consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono
alla Regione:
a)
i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;
b)
un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con
indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese,
cessate, revocate, trasferite;
c)
un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori,
residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
TITOLO
IV
Norme
per l'esercizio dell'attività
Art.
15
Rilascio
delle concessioni di posteggio nelle fiere.
1.
Coloro che intendono partecipare alle fiere debbono far pervenire al Comune ove
le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, o entro
il maggior termine disposto dai Comuni, istanza di concessione di posteggio per
i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la
quale s'intende partecipare. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento per il quale fa fede la data di timbro postale.
2.
I Comuni, decorso il termine per la presentazione delle istanze, redigono la
graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti
criteri:
a)
anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
b)
altri criteri eventualmente disposti dal Comune;
c)
ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
3.
Qualora il Comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in relazione a
categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano i posteggi
per quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune,
sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo
di
posteggi
assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne
diritto.
4.
La graduatoria di cui al comma 2 è affissa all'Albo comunale almeno dieci
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
5.
I Comuni possono prevedere che le domande di partecipazione per una stessa
fiera o per più fiere siano valide anche per più edizioni consecutive.
6.
I Comuni possono prevedere che, per una medesima fiera, la graduatoria abbia
validità fino ad un massimo di quattro anni consecutivi. In ogni caso le
concessioni di posteggio sono valide per i soli giorni di svolgimento di
ciascuna edizione.
7.
Al fine di incrementare gli scambi economici e culturali, i Comuni possono
riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non superiore al cinque per
cento del totale, ad operatori stranieri sulla base di intese con Istituzioni
di altri Paesi che prevedano l'analoga partecipazione di operatori locali in
proprie manifestazioni similari. L'individuazione degli operatori locali da
inviare all'estero è effettuata dal Comune tra coloro che sono utilmente
collocati nella graduatoria della fiera locale di cui trattasi, sulla base di
criteri concordati con le Associazioni di categoria.
Art.
16
Assegnazione
temporanea di posteggi.
1.
L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di
assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di
cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso,
indipendentemente dai prodotti trattati.
2.
L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6,
comma 8, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri
soggetti aventi titolo.
3.
Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box
e da altre strutture fisse.
4.
L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è
effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione
del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a)
inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo
inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari
di posteggi;
b)
inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art.
15, comma 3.
Art.
17
Computo
delle presenze.
1.
Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con
riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha
richiesto di partecipare.
2.
Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare
nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle
presenze, con quale di esse intende partecipare.
Art.
18
Orari
del commercio su aree pubbliche.
1.
I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle
attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori
agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio;
b)
l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e
bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con
riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8
della legge 25 agosto 1991, n. 287.
2.
Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il
divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati,
limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi
isolati.
3.
I Comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di
categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se
esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.
Art.
19
Aree
private messe a disposizione.
1.
Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune
un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le
aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2.
Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente
richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo
A, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art.
6.
3.
Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le
altre condizioni generali di cui alla presente legge.
TITOLO
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
20
Conversioni
delle autorizzazioni.
1.
Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le
autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa
previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art.
28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio
già rilasciate;
b)
i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono le
autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio
in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b) del decreto.
2.
La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle
caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto e dei
titoli di priorità.
3.
I Comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione
dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale
deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.
4.
Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non
siano state convertite, conservano la loro validità.
5.
I limiti previsti dall'art. 4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di
subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della
legge 23 marzo 1991, n. 112.
Art.
21
Sanzioni.
1.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle
attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di
merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio.
2.
Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del
commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di
tipo A, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in
mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio
da
parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4,
comma 5.
3.
Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni
chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai
Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di
prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato,
il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel
medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, la violazione delle limitazioni in
materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli artt. 13, comma 4 e 18
comma 2.
4.
Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel
medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, lo spostamento, a rotazione, di più
operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto.
5.
Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione
dell'art. 29, comma 3 del decreto:
a)
l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;
b)
l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o
di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.
6.
La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di
prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei
prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del
comma precedente.
7.
È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della
presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:
a)
l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad
inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art.
8, comma 7;
b)
l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di
cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto agli art. 7, comma 6
e art. 8, comma 6;
c)
il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito,
nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3;
d)
il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo
necessario al legittimo esercizio;
e)
la mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di
cui all'art. 4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n.
59/1963.
8.
È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per
le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la
vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.