L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 (1).

Modificazioni ed' integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca.

 

 

Art. 1

 

1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono aggiunte le parole "ad

esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, ai

sensi del DPR 18 febbraio 1999, n. 238".

 

 

Art. 2

 

1. All'art. 9, comma 1, alla lettera a) della L.R. n. 44/1998 sono aggiunte le parole "o loro delegati;".

 

 

Art. 3

 

1.  (2).

 

 

Art. 4

 

1. All'art. 16 della L.R. n. 44/1998 č soppresso il riferimento all'art. 14 della legge stessa.

 

 

Art. 5

 

1. All'art. 23, comma 1, della L.R. n. 44/1998, le parole "A norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio

1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e della normativa regionale" sono sostituite dalle

parole "In conformitā alla normativa statale e regionale".

 

 

Art. 6

 

1.  (3).

 

 

Art. 7

 

1.  (4).

 

 

Art. 8

 

1. Al comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 44/1998 sono soppresse le parole ", o distanti da questi meno di

200 m," e dopo la parola "immesse" č aggiunta la parola "soltanto".

 

 

Art. 9

 

1. All'art. 37, comma 1, della L.R. n. 44/1998 č modificato ed integrato come segue:

a) alla lettera g), dopo la parola "strascico", sono aggiunte le parole "con l'uso delle reti;";

b) alla lettera j) sono aggiunte le parole "ai fini di attirare la fauna ittica;";

c) alla lettera m), dopo la parola " pesca", sono aggiunte le parole "con reti o altri mezzi, ad esclusione

della canna con o senza mulinello" e, dopo la parola "sbarramenti", sono aggiunte le parole "per motivate

ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche

con l'uso delle canna;";

d) alla lettera q) le parole "e alle immediate vicinanze" sono sostituite con le parole "a distanza

inferiore a venti metri dallo stazionamento";

e) alla lettera s), dopo la parola "febbraio;", sono aggiunte le parole "in casi specifici, in cui risulti che

l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono

individuare i luoghi in cui tale uso č comunque consentito;";

f) alla lettera t), dopo la locuzione "dell'art. 12", sono aggiunte le parole "e nelle zone a tutela

temporanea giā istituite.".

 

 

Art. 10

 

1. L'art. 38 comma 1, della L.R. n. 44/1998, č modificato e integrato come segue:

a) alla lettera a) dopo la locuzione "tipo B", č aggiunta la locuzione "o D";

b) alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole "qualora la stessa venga presentata agli organi

competenti entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica al minimo;";

c) alla lettera e) le parole "e dal regolamento di pesca" sono sostituite dalle parole "dal regolamento di

pesca di cui all'art. 26 e da disposizioni provinciali";

d)  (5).

e) alla lettera r), dopo la parola "pesci,", sono aggiunte le parole "anfibi e crostacei";

f) la lettera z) č sostituita con la lettera "x)";

g)  (6).

2.  (7).

3.  (8).

4.  (9).

5. Il comma 4 dell'art. 38 della L.R. n. 44/1998 č abrogato.

 

 

Art. 11

 

1. L'adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, giā funzionanti alla data di entrata

in vigore della L.R. n. 44/1998, č consentito fino al 30 giugno 2002.

 

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 febbraio 2000, n. 8, S.O. n. 4.

(2) Aggiunge il comma 2 all'art. 14, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 30, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(4) Sostituisce il comma 4 dell'art. 33, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(5) Sostituisce la lettera h) del comma 1 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(6) Aggiunge la lettera y) al comma 1 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(7) Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(8) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

(9) Aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.