L.R.
11 febbraio 2000, n. 11 (1).
Modificazioni
ed' integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo
sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici e l'esercizio della pesca.
Art.
1
1.
All'art. 1, comma 2 della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, sono aggiunte
le parole "ad
esclusione
di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o
di singoli edifici, ai
sensi
del DPR 18 febbraio 1999, n. 238".
Art.
2
1.
All'art. 9, comma 1, alla lettera a) della L.R. n. 44/1998 sono aggiunte le
parole "o loro delegati;".
Art. 3
1.
(2).
Art. 4
1. All'art. 16 della L.R. n. 44/1998 č soppresso il riferimento all'art. 14
della legge stessa.
Art.
5
1.
All'art. 23, comma 1, della L.R. n. 44/1998, le parole "A norma degli
artt. 2 e 4 della legge 10 maggio
1976,
n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e della normativa
regionale" sono sostituite dalle
parole
"In conformitā alla normativa statale e regionale".
Art. 6
1.
(3).
Art. 7
1.
(4).
Art. 8
1.
Al comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 44/1998 sono soppresse le parole ",
o distanti da questi meno di
200
m," e dopo la parola "immesse" č aggiunta la parola
"soltanto".
Art.
9
1.
All'art. 37, comma 1, della L.R. n. 44/1998 č modificato ed integrato come
segue:
a)
alla lettera g), dopo la parola "strascico", sono aggiunte le parole
"con l'uso delle reti;";
b)
alla lettera j) sono aggiunte le parole "ai fini di attirare la fauna
ittica;";
c)
alla lettera m), dopo la parola " pesca", sono aggiunte le parole
"con reti o altri mezzi, ad esclusione
della
canna con o senza mulinello" e, dopo la parola "sbarramenti",
sono aggiunte le parole "per motivate
ragioni
di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono
vietare la pesca anche
con
l'uso delle canna;";
d)
alla lettera q) le parole "e alle immediate vicinanze" sono
sostituite con le parole "a distanza
inferiore
a venti metri dallo stazionamento";
e)
alla lettera s), dopo la parola "febbraio;", sono aggiunte le parole
"in casi specifici, in cui risulti che
l'uso
di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province
competenti possono
individuare
i luoghi in cui tale uso č comunque consentito;";
f)
alla lettera t), dopo la locuzione "dell'art. 12", sono aggiunte le
parole "e nelle zone a tutela
temporanea
giā istituite.".
Art.
10
1.
L'art. 38 comma 1, della L.R. n. 44/1998, č modificato e integrato come segue:
a)
alla lettera a) dopo la locuzione "tipo B", č aggiunta la locuzione
"o D";
b)
alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole "qualora la stessa
venga presentata agli organi
competenti
entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica al
minimo;";
c)
alla lettera e) le parole "e dal regolamento di pesca" sono
sostituite dalle parole "dal regolamento di
pesca
di cui all'art. 26 e da disposizioni provinciali";
d) (5).
e)
alla lettera r), dopo la parola "pesci,", sono aggiunte le parole
"anfibi e crostacei";
f)
la lettera z) č sostituita con la lettera "x)";
g) (6).
2. (7).
3. (8).
4. (9).
5.
Il comma 4 dell'art. 38 della L.R. n. 44/1998 č abrogato.
Art.
11
1.
L'adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, giā
funzionanti alla data di entrata
in
vigore della L.R. n. 44/1998, č consentito fino al 30 giugno 2002.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 febbraio 2000, n. 8, S.O. n. 4.
(2)
Aggiunge il comma 2 all'art. 14, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
(3)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 30, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
(4)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 33, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
(5)
Sostituisce la lettera h) del comma 1 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n.
44.
(6)
Aggiunge la lettera y) al comma 1 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
(7)
Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
(8)
Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n.
44.
(9)
Aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 38, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.