L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 (1).

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e

conservati.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 febbraio 2000, n. 9, edizione straordinaria.

 

Legge modificata con L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

 

 

TITOLO I

Raccolta dei funghi

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge in attuazione dei princìpi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352, detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi apigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

 

 

Art. 2

Raccolta.

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte la caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

 

 

Art. 3

Proprietari e conduttori di fondi.

 

1. l proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

 

 

Art. 4

Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.

 

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella Regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera

corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. È revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.

2. Le disposizioni dì cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.

3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocata in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

 

 

Art. 5

Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria.

 

1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla Comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui dove essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il Comune medesimo.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ad è rilasciata o versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per lo spese sostenute dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

 

 

Art. 6

Divieti.

 

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 332, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.

4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e del passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

5. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

 

 

Art. 7

Aree particolari.

 

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

 

 

Art. 8

Sospensioni temporanee.

 

1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o dì alcune specie dì funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

 

 

Art. 9

Controlli sanitari.

 

1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio L'ispettore micologo preposta al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

 

 

Art. 10

Divulgazione e contributi.

 

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14 della presente legge.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto dì spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

 

 

TITOLO II

Commercializzazione dei funghi

 

Art. 11

Commercializzazione delle specie di funghi.

 

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale da comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio,

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle nome vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

 

Art. 12

Norma di rinvio.

 

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

 

 

TITOLO III

Norme comuni e finali

 

Art. 13

Vigilanza.

 

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nella aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

 

 

Art. 14

Sanzioni amministrative.

 

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati.

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire 100.000 a lire 300.000, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da lire 200.000 a lire 600.000; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 900.000, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000,

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito di cui al comma 3 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire 150.000;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso, da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di lire 50.000;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche del funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2 da lire 50.000 a lire 150.000;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;

f) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

g) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui il comma 2 dell'art. 6: di lire 100.000 a lire 300.000;

h) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione amministrativa è maggiorati di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;

l) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 30.000 a lire 150.000;

m) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 30.000 a lire 150.000;

n) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da lire 200.000 a lire 600.000;

o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nel giardini privati ecc.: da lire 50.000 a lire 150.000;

p) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire 600.000.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune competente per territorio.

4. Le violazioni della norme di cui al titolo Il della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

 

 

Art. 15

Norma finanziaria.

 

1. Per la finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all'esistente cap. 4176 del bilancio di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, rif. bilancio pluriennale 2242031.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 16

Abrogazione.

 

1. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.

 

 

Tabella "A"

 

- Agaricus arvensis

- Agaricus bisporus

- Agaricus bitorquis

- Agaricus campestris

- Agaricus hortensis

- Agaricus macrosporus

- Amanita caesarea

- Auricolaria auricola judae

- Boletus aereus

- Boletus appendiculatus

- Boletus badius

- Boletus edulis

- Boletus granulatus

- Boletus impolitus

- Boletus lepidus

- Boletus luteus

- Boletus pinicola

- Boletus regius

- Boletus reticulatus

- Boletus rufa

- Boletus scabra

- Clitocybe geotropa

- Clitocybe gigantea

- Hygrophorus penarius

- Hygrophorus russula

- Lactarius deliciosus

- Lactarius salmonicolor

- Lactarius sanguifluus

- Leccinum (tutte la specie)

- Lentinus edodes

- Macrolepiota procera

- Morchella (tutte le specie)

- Pleurotus cornucopiae

- Pleurotus eryngii

- Pleurotus eryngii var. ferulae

- Pleurotus ostreatus

- Pholiota mutabilis

- Pholiota nameko mutabilis

- Russula aurata

- Russula cyanoxantha

- Russula delica

- Russula vesca

- Russula virescens

- Stropharia Rugosoannulata

- Tricholoma acerbum

- Tricholoma atrosquamosum

- Tricholoma columbetta

- Tricholoma equestre

- Tricholoma georgii

- Tricholoma imbricatum

- Tricholoma orirubens

- Tricholorma portentoso

- Tricholoma scalpturatum

- Volvariella esculenta

- Volvariella valvacea