L.R.
21 febbraio 2000, n. 12 (1).
Disciplina
della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei
spontanei freschi e
conservati.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 febbraio 2000, n. 9, edizione straordinaria.
Legge
modificata con L.R. 17 dicembre 2002, n.
34.
TITOLO
I
Raccolta
dei funghi
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge in attuazione dei princìpi fondamentali della legge 23 agosto
1993, n. 352, detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la
somministrazione dei funghi apigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi
esistenti.
Art.
2
Raccolta.
1.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti
nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei
boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti
personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi,
senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza
autorizzazione.
2.
I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da
persona adulta.
3.
La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque,
dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7
nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri
periodi dell'anno.
4.
È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al
giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari
concrescenti non separabili che superino tale peso.
5.
Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte
la caratteristiche morfologiche, che consentano, la sicura determinazione della
specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6.
I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista
al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali
intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso
l'uso di contenitori di plastica.
Art.
3
Proprietari
e conduttori di fondi.
1.
l proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti
agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi
nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
Art.
4
Autorizzazioni
per particolari categorie di raccoglitori.
1.
Il Comune può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai
residenti nella Regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità
superiore a tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito.
A tal fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in
carta libera
corredata
da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno
precedente.
L'autorizzazione
ha durata annuale e può essere rinnovata. È revocata nel caso di accertata,
grave irregolarità.
2.
Le disposizioni dì cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a
qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del
bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,
nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.
3.
La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e
divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente
legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un
numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole
di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali
autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione
dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di
gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono
immediatamente revocata in caso di violazione delle norme che ne disciplinano
l'impiego.
Art.
5
Autorizzazione
a cittadini non residenti in Umbria.
1.
I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto
delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla
Comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui
dove essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa parte
di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 2
marzo 1999, n. 3, è competente il Comune medesimo.
2.
L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ad è rilasciata
o versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per lo spese sostenute
dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente
legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con
riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi
all'esercizio delle funzioni.
3.
L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di
accertata irregolarità.
Art.
6
Divieti.
1.
Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 332, in
tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a
pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2.
È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e
la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo
chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione
naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.
3.
È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del
cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella
"A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con proprio
atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta tabella
introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.
4.
Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre
la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica
superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle
acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e del
passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo
dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
5.
È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini
di qualsiasi specie.
6.
La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno
raggiunto i due metri di altezza.
Art.
7
Aree
particolari.
1.
La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico
venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni
di silenzio venatorio.
Art.
8
Sospensioni
temporanee.
1.
La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni
di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del
Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può
sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o dì alcune specie dì funghi in
quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano
prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di
estinzione per alcune specie fungine.
Art.
9
Controlli
sanitari.
1.
Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14
luglio 1995, n. 376, sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei
funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2.
I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al
controllo sanitario obbligatorio L'ispettore micologo preposta al controllo,
qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle
caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della
specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro
immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi
riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a
invasione di parassiti.
3.
I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e
dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati
micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.
Art.
10
Divulgazione
e contributi.
1.
La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e
dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative
finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2.
La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi
corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14 della
presente legge.
3.
La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto dì spesa, ad
enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed
iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della
conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4.
I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza
delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione
del numero degli iscritti.
TITOLO
II
Commercializzazione
dei funghi
Art.
11
Commercializzazione
delle specie di funghi.
1.
È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e
coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei
provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2.
La Giunta regionale da comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di
cui al comma 1.
3.
È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati
provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente
Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente
per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio,
4.
Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e
confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione
sanitaria prevista dalle nome vigenti.
5.
La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa
vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art.
12
Norma
di rinvio.
1.
Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei
funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995,
n. 376.
TITOLO
III
Norme
comuni e finali
Art.
13
Vigilanza.
1.
Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli
agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma
dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di
polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche
volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di
vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o
equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui
all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773.
2.
Nella aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli enti di gestione.
3.
Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme
disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per
commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio
1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.
Art.
14
Sanzioni
amministrative.
1.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con
l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate
dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui
alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle
fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati.
a)
raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al
comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non
accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire 100.000 a lire 300.000, in
caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da lire
200.000 a lire 600.000; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1
dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 900.000, in caso di recidiva per la
medesima violazione la sanzione è fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000,
b)
raccolta al di fuori dell'orario consentito di cui al comma 3 dell'art. 2: da
lire 50.000 a lire 150.000;
c)
violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il
rispetto dei limiti di peso, da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg.
5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di lire 50.000;
d)
raccolta che altera le caratteristiche morfologiche del funghi e mancata
pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2 da lire
50.000 a lire 150.000;
e)
violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso
di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;
f)
realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da lire
1.000.000 a lire 5.000.000;
g)
raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso,
di cui il comma 2 dell'art. 6: di lire 100.000 a lire 300.000;
h)
violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante la
raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle
consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione amministrativa è
maggiorati di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di
cinque;
i)
violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso
di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;
l)
danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi
specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 30.000 a lire 150.000;
m)
violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la
raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 30.000 a lire 150.000;
n)
violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n.
352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da lire 200.000 a lire
600.000;
o)
violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n.
352, riguardante la raccolta di funghi nel giardini privati ecc.: da lire
50.000 a lire 150.000;
p)
violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di
funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire 600.000.
3.
Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano
la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non
consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5.
Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è
riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui
alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai
funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati
sono consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo
sanitario, provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza
individuati dal Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo
sono destinati alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune
competente per territorio.
4.
Le violazioni della norme di cui al titolo Il della presente legge, comportano
l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei
funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di
cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla
somministrazione.
5.
La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto
privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6.
È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni
delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.
Art.
15
Norma
finanziaria.
1.
Per la finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per
l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di
cassa con imputazione all'esistente cap. 4176 del bilancio di previsione.
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità
esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, rif. bilancio pluriennale
2242031.
3.
Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con
legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23.
Art.
16
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.
Tabella
"A"
-
Agaricus arvensis
-
Agaricus bisporus
-
Agaricus bitorquis
-
Agaricus campestris
-
Agaricus hortensis
-
Agaricus macrosporus
-
Amanita caesarea
-
Auricolaria auricola judae
-
Boletus aereus
-
Boletus appendiculatus
-
Boletus badius
-
Boletus edulis
-
Boletus granulatus
-
Boletus impolitus
-
Boletus lepidus
-
Boletus luteus
-
Boletus pinicola
-
Boletus regius
-
Boletus reticulatus
-
Boletus rufa
-
Boletus scabra
-
Clitocybe geotropa
-
Clitocybe gigantea
-
Hygrophorus penarius
-
Hygrophorus russula
-
Lactarius deliciosus
-
Lactarius salmonicolor
-
Lactarius sanguifluus
-
Leccinum (tutte la specie)
-
Lentinus edodes
-
Macrolepiota procera
-
Morchella (tutte le specie)
- Pleurotus cornucopiae
- Pleurotus eryngii
- Pleurotus eryngii var. ferulae
- Pleurotus ostreatus
- Pholiota mutabilis
-
Pholiota nameko mutabilis
-
Russula aurata
-
Russula cyanoxantha
-
Russula delica
-
Russula vesca
-
Russula virescens
-
Stropharia Rugosoannulata
-
Tricholoma acerbum
-
Tricholoma atrosquamosum
-
Tricholoma columbetta
-
Tricholoma equestre
-
Tricholoma georgii
-
Tricholoma imbricatum
-
Tricholoma orirubens
-
Tricholorma portentoso
-
Tricholoma scalpturatum
-
Volvariella esculenta
-
Volvariella valvacea