L.R.
9 marzo 2000, n. 19 (1).
Disciplina
dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999,
n. 3.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 marzo 2000, n. 19, ediz. straord.
Vedi
L.R. 04 settembre 2001, n. 26.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51
che abroga l’art. 10 della presente legge.
Vedi
L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
e funzioni.
1.
La presente legge disciplina le Comunità montane in attuazione dell'articolo
28, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 7,
comma 1 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
2.
Le Comunità montane sono costituite per la valorizzazione delle zone montane,
per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'esercizio singolo o associato
delle funzioni comunali.
3.
Spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 e gli interventi speciali per la montagna previsti
dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'Unione Europea.
Art.
2
Zone
omogenee.
1.
Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di cui al comma 5
dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo
7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con legge regionale da emanarsi entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge verificando la adeguatezza
della dimensione delle zone omogenee esistenti, sentito il Consiglio delle
autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998,
n. 34.
2.
Nella individuazione delle zone di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ai
fini dell'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi in forma associata e
per favorire il raggiungimento della soglia di 50.000 abitanti di popolazione
residente, può includere i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 111 della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, anche su proposta dei Comuni stessi e
sentito il Consiglio delle autonomie locali.
Art.
3
Costituzione
delle Comunità montane.
1.
Il Presidente della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, ai sensi
dell'articolo 28, comma 3 della legge n. 142/1990 in ciascuna zona omogenea di
cui all'articolo 2, la Comunità montana.
Art.
4
Approvazione
dello Statuto.
1.
Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della Comunità montana ed
entra in vigore secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 4,
commi 3 e 4 della legge n. 142/1990, cosi come modificato e integrato dall'articolo
1, commi 2 e 3 della legge n. 265/1999.
Art.
5
Piano
pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi.
1.
Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, con
le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 agosto
1995, n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settore della
Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, entro
sei mesi dalla loro costituzione, il piano quinquennale di cui all'articolo 29,
comma 3 della legge n. 142/1990, nonché i relativi programmi annuali di
esecuzione, da approvare contestualmente al bilancio di previsione. Il piano
quinquennale è approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.
2.
Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la Comunità montana
intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce
l'unitario strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio
di competenza.
3.
Le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo concorrono alla
formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui
alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni.
4.
Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la
proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere
nel corso dell'anno da parte della Comunità montana, riferita a tutte le
possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari
procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono
le risorse previste nei capitoli di spesa indicati all'articolo 8.
TITOLO
II
Manodopera
forestale e affidamento lavori
Art.
6
Manodopera
forestale.
1.
Le Comunità montane, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e
programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale
per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria,
impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina
contrattuale.
Art.
7
Affidamento
di lavori alle Comunità montane.
1.
Gli enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere
pubbliche, di importo sino a 200.000 euro, da realizzarsi con i contributi
della Regione, verificano la disponibilità e l'idoneità della Comunità montana
competente per territorio, o di una Comunità montana limitrofa, alla
realizzazione degli interventi in economia diretta. Gli stessi interventi
devono essere compatibili con le mansioni previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per le maestranze
delle Comunità montane.
TITOLO
III
Finanziamento
delle funzioni e patrimonio agro-forestale
Art.
8
Finanziamento
delle funzioni.
1.
Per il finanziamento delle funzioni svolte dalle Comunità montane sono
istituiti i seguenti fondi:
a)
capitolo 4172 - "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla
Regione alle Comunità montane";
b)
capitolo 8330 - "Fondo per gli investimenti delle Comunità montane".
2.
Sono soppressi i capitoli del bilancio regionale di seguito indicati:
a) cap. 4006;
b) cap. 4141;
c) cap. 4144;
d)
cap. 4170;
e)
cap. 4105;
f) cap. 4020, cap. 8350, cap. 8400 e cap.
8505;
g) cap. 4160;
h)
cap. 8360 e cap. 8471;
i)
cap. 8390.
3.
Gli importi disponibili nei capitoli di cui al comma 2, alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, confluiscono nei fondi di cui al comma 1, come
segue:
a)
al capitolo 4172, quelli delle lettere a), b), c), d) ed e);
b)
al capitolo 8330, quelli delle lettere f), g), h), i).
4.
La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'articolo 28 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ad
apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia nei
termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge,
l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio.
Art.
9
Criteri
di ripartizione ed erogazione finanziamenti.
1.
Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità
montane è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a)
venti per cento in parti uguali;
b)
cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della
legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c)
trenta per cento in base alla popolazione residente nella Comunità montana,
risultante dai dati dell'ultimo censimento.
2.
Il fondo per gli investimenti delle Comunità montane è ripartito sulla base dei
seguenti criteri:
a)
venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati
dell'ultimo censimento;
b)
trentacinque per cento in base alla superficie montana;
c)
trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
d)
dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del
programma annuale attuativo del piano forestale regionale decennale.
3.
Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione
delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane l'Amministrazione
regionale provvede in un'unica soluzione.
4.
Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle Comunità
montane l'Amministrazione regionale provvede:
a)
quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto;
b)
quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta
corretta esecuzione dei lavori.
5.
Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo,
le Comunità montane presentano all'Amministrazione regionale una documentata
relazione illustrativa degli interventi eseguiti.
Art.
10
Azioni
di iniziativa regionale.
1.
Per le azioni di iniziativa regionale previste nel piano decennale di
forestazione è istituito un nuovo capitolo denominato "Fondo per le azioni
di iniziativa regionale previste nel piano decennale di forestazione".
2.
Con legge di bilancio si provvede alle conseguenti dotazioni finanziarie.
Art.
11
Trasferimento
patrimonio agro-forestale regionale.
1.
I beni agro - forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato e
compresi nel patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o
comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione
dell'articolo 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni
agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione sono trasferiti al
patrimonio indisponibile dei Comuni in ragione della loro ubicazione.
2.
Dal trasferimento sono esclusi:
a)
i fabbricati e le relative aree di sedime;
b)
i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.
3.
La individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla Giunta
regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
I Comuni per la gestione dei beni di cui al comma 1, si avvalgono della
Comunità montana di cui fanno parte o di una Comunità montana limitrofa. Le
Comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo
sulla base di specifici accordi stipulati con i Comuni destinatari nel rispetto
della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.
5.
Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione forestale del
patrimonio agro-forestale pubblico, i Comuni possono altresì, affidare la
gestione complessiva o parziale dei propri beni agro-forestali alle Comunità
montane che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 4.
TITOLO
IV
Modificazione
della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
Art.
12
Modificazione
articolo 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
1. (2).
(2)
Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 39, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
TITOLO
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
13
Zone
omogenee e statuti.
1.
Le zone omogenee, fino alla loro ridefinizione ai sensi dell'articolo 2, sono
quelle individuate dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
come ridelimitate dall'articolo 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
2.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge n.
265/1999, gli statuti delle Comunità montane vigenti al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione
dei nuovi statuti, ai sensi dell'articolo 4, entro il termine di cui
all'articolo 2, comma 1.
Art.
14
Personale.
1.
Nei primi quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale di ruolo, con lo stato giuridico e il trattamento
economico dei dipendenti degli enti locali, in servizio nelle Comunità montane
alla data del 31 dicembre 1998, può essere incrementato soltanto con personale
dei ruoli organici dello Stato, della Regione e degli enti locali, per effetto
del conferimento di funzioni disposte con la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
e con altre leggi.
2.
Il personale impiegatizio amministrativo e tecnico, non compreso tra quello di
cui al comma 1, assunto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di
natura privatistica, ed in servizio presso ciascuna Comunità montana alla data
del 31 dicembre 1998, è inquadrato, mediante procedura concorsuale, in un ruolo
speciale transitorio con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
Detto personale transita nei posti di organico del ruolo di ciascuna Comunità
montana mano a mano che si verificano vacanze del predetto ruolo a seguito di
trasferimenti, dimissioni e pensionamenti e per l'esercizio di funzioni e
compiti conferiti alle Comunità montane da leggi regionali.
3.
Le dotazioni organiche del ruolo delle Comunità montane sono rideterminate in
base al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1998, a cui va
aggiunto un numero di posti pari a quello risultante dalle procedure
concorsuali già avviate alla data del 31 luglio 1999.
Art.
15
Ripartizione
finanziamenti.
1.
I criteri di cui all'articolo 9 della presente legge, si applicano a partire
dall'anno 2001.
2.
Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.
Art.
16
Adozione
del programma annuale per l'anno 2000.
1.
Il programma annuale per l'anno 2000 è approvato dalle Comunità montane anche
in assenza del piano quinquennale di cui all'articolo 5, al fine del relativo
finanziamento da parte della Regione.
Art.
17
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogate:
a)
tutte le norme della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, ad eccezione dell'articolo
1;
b)
la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7;
c)
l'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8;
d)
la legge regionale 22 marzo 1994, n. 9.
2.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali di approvazione degli statuti delle
Comunità montane:
a)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 13;
b)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 14;
c)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 15;
d)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 16;
e)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 17;
f)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 18;
g)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 19;
h)
legge regionale 11 marzo 1974, n. 20;
i)
legge regionale 19 maggio 1975, n. 31;
l)
legge regionale 6 dicembre 1976, n. 40;
m)
legge regionale 28 novembre 1979, n. 61;
n)
legge regionale 23 febbraio 1982, n. 7;
o)
legge regionale 8 marzo 1982, n. 10;
p)
legge regionale 2 aprile 1982, n. 14;
q)
legge regionale 2 aprile 1982, n. 15;
r)
legge regionale 30 agosto 1982, n. 43;
s)
legge regionale 19 ottobre 1982, n. 48;
t)
legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1;
u)
legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;
v)
legge regionale 17 marzo 1987, n. 16;
z)
legge regionale 2 giugno 1987, n. 31;
aa)
legge regionale 10 gennaio 1989, n. 3.