L.R.
23 marzo 2000, n. 24 (1).
Istituzione
del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 marzo 2000, n. 19, ediz. straord.
Art.
1
Finalità.
1.
Per il cofinanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
finanziamento comunitario, è istituito, nello stato di previsione della spesa
del bilancio 2000, il fondo denominato: "Fondo per il cofinanziamento dei
programmi comunitari".
Art.
2
Attuazione
dei programmi comunitari.
1.
In relazione all'approvazione da parte della Commissione europea dei programmi
e progetti attuativi di regolamenti comunitari, la Giunta regionale, al fine di
provvedere all'iscrizione in bilancio della quota di cofinanziamento regionale,
è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni
sia alla competenza che alla cassa mediante prelevamento dal fondo di cui
all'articolo 1.
2.
La Giunta regionale è altresì, autorizzata, in relazione alle modifiche
apportate ai piani finanziari a seguito di operazioni di riprogrammazione, ad
apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per adeguare le
quote di cofinanziamento regionale.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2000, la
spesa di lire 32.400.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa,
al capitolo 9756 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato:
"Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui comma 1, si fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 1.800.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap.
9710 del bilancio di previsione 1999, elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a
detto bilancio;
b)
quanto a lire 30.600.000.000 con la disponibilità che verrà prevista sul fondo
globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 2000.
3.
La disponibilità relativa all'anno 1999 di cui al comma 2, lett. a), è iscritta
alla competenza dell'anno 2000 in attuazione dell'articolo 26, commi 5 e 6,
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
4.
Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni sia
in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.