L.R.
27 marzo 2000, n. 28 (1).
Disposizioni
per il settore lattiero - caseario - Modalità e criteri per l'attribuzione
delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla Regione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 2000, n. 21, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge definisce i criteri per l'assegnazione ai produttori umbri
delle quote latte messe a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 1,
comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 convertito con legge 27 aprile
1999, n. 118 e ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.
Art.
2
Criteri
quote: legge 27 aprile 1999, n. 118.
1.
I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi
dell'articolo 1, comma 21 del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito
con legge 27 aprile 1999, n. 118, sono assegnati ai produttori umbri con le
seguenti priorità in ordine decrescente:
a)
produttori che hanno subito riduzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett.
a) del decreto-legge n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995,
n. 46;
b)
produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nel
bollettino AIMA n. 1 periodo 1997/1998, ai sensi della legge 27 gennaio 1998,
n. 5;
c)
produttori che hanno subìto riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nei
bollettini AIMA, per effetto dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge
24 febbraio 1995, n. 46.
2.
Per ciascuna delle priorità di cui alle lett. b) e c) del comma 1, sono
attribuite in ordine le seguenti ulteriori priorità:
-
produttore titolare di un quantitativo di riferimento complessivo, prima delle
riduzioni subite, inferiore a 150 tonnellate;
-
altri produttori.
3.
L'assegnazione avverrà fino a concorrenza della:
-
riduzione subita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge
n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995, n. 46;
-
riduzione subita con l'applicazione del decreto-legge n. 411/1997, nei limiti
delle quote attribuite dal bollettino ufficiale AIMA n. 1, relativo al periodo
1997/1998, con esclusione dei quantitativi riconosciuti per effetto di
contratti a carattere temporaneo;
-
riduzione subita con l'applicazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della
legge n. 46/1995.
4.
Qualora i quantitativi risultassero insufficienti a soddisfare tutte le
necessità di ciascuna classe, si provvederà a ripartire le quote residue
disponibili a favore dell'ultima classe e sub classe di priorità in maniera
proporzionale alle quote assegnabili a ciascuna azienda di quella classe o sub
classe prima della riduzione subita.
5.
Qualora i quantitativi spettanti alla Regione Umbria vengano resi disponibili
in periodi di tempo successivi l'assegnazione avverrà secondo le priorità
indicate al comma 2 fino ad esaurimento delle richieste degli aventi diritto.
6.
In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni coloro che nel corso
dei periodi 1997-1998, 1998-1999, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o
in parte, le quote di cui erano titolari e coloro che hanno cessato la produzione
lattiera a qualunque titolo.
7.
I quantitativi eventualmente non assegnati in quanto in esubero rispetto alle
necessità di cui al comma 3, saranno assegnati con le modalità previste
all'articolo 3.
Art.
3
Criteri
quote latte: decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.
1.
I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi del
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, con decorrenza 1° aprile 2000, dedotte le
quantità di cui ai successivi commi 5 e 6 ed all'articolo 4, sono assegnati ai produttori
umbri titolari di quantitativi di riferimento di cui alla legge 26 novembre
1992, n. 468, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999
a titolo permanente.
2.
Non potranno usufruire di nuove assegnazioni i produttori che:
-
nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 non abbiano prodotto in almeno uno dei due
periodi il 90 per cento della quota loro assegnata, salvo i casi di forza
maggiore previsti dall'articolo 2 del D.P.R. n. 569/1993 già segnalati alla
Regione. Per le aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate con le
ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre
1997 potrà essere considerato il miglior risultato tra quelli relativi ai
periodi dal 1995/1996 al 1998/1999;
-
nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano
ceduto in modo definitivo o temporaneo, attraverso contratti di qualsiasi
natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento di cui erano
titolari.
3.
L'attribuzione delle nuove quote avverrà nel rispetto dei limiti di 30
tonnellate di produzione lattiera per ogni ettaro di superficie agraria
utilizzata, come definita dall'articolo 10 della legge n. 468/1992. A tal fine
saranno considerati solo i terreni di proprietà, comproprietà, usufrutto o detenuti
in forza di contratti di affitto pluriennali e di cui si dimostri l'effettivo
possesso. Nel caso di cooperative saranno considerati i terreni nella
disponibilità della società ed i terreni delle aziende associate.
4.
Non saranno effettuate assegnazioni di quantitativi inferiori a 2 tonnellate.
5.
Alle scuole secondarie pubbliche ad indirizzo agrario che nel periodo 1998/1999
erano titolari di quantitativi di riferimento utilizzati per condurre attività
di allevamento a scopo didattico, al fine di garantire dimensioni sufficienti a
svolgere la propria missione, saranno prioritariamente assegnati quantitativi
di latte fino alla concorrenza di 150 tonnellate in totale, qualora tale limite
non potesse essere raggiunto con le assegnazioni di cui al comma 1.
6.
Alla Comunità Incontro ONLUS di Amelia, al fine di consolidare l'attività di
allevamento praticato a scopi terapeutici a favore dei soggetti assistiti, è
riservata un quantitativo di riferimento di 100 tonnellate a valere sulle
assegnazioni di cui al presente articolo.
7.
Le quote assegnate ai singoli produttori, ai sensi degli articoli 3 e 4, non
potranno essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate, o costituire
oggetto di contratti di soccida, o di qualsivoglia altro strumento negoziale
per i successivi cinque periodi, salvo i casi di forza maggiore di cui
all'articolo 2 del D.P.R. n. 569/1993.
Art.
4
Quote
riservate ai giovani allevatori e alle zone terremotate.
1.
Una quota pari al 20 per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a giovani
allevatori, come definiti dal Regolamento CE 1257/99, titolari di quota in
misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo
permanente.
2.
Una quota pari al 20 per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a titolari di
quota, conduttori di aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrate con le
ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre
1997, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a
titolo permanente.
3.
Non potranno usufruire di assegnazione ai sensi del presente articolo coloro
che nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano
ceduto in modo definitivo, o temporaneo attraverso contratti di qualsiasi
natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento.
4.
Le quote attribuite ai sensi degli articoli 3 e 4 sono cumulabili nel rispetto
del limite indicato al comma 3 dell'articolo 3.
Art.
5
Modalità
per l'assegnazione.
1.
La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità operative inerenti la
presentazione delle richieste di assegnazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 ed
ogni altro aspetto connesso.