L.R.
27 marzo 2000, n. 29 (1).
Prime
disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e
modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 2000, n. 21, edizione straordinaria.
TITOLO
I
Istituzione
della Conferenza permanente
Art.
1
Istituzione
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria
regionale.
1.
La presente legge, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, di seguito denominato «decreto legislativo di riordino»,
istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio - sanitaria regionale.
Art.
2
Compiti
della Conferenza permanente.
1.
La Conferenza esprime pareri nei confronti della Giunta regionale:
a)
sul progetto di piano sanitario, sui disegni di legge e sugli schemi di
regolamento in materia sanitaria;
b)
sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio - sanitaria;
c)
sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l'elaborazione dei piani
attuativi delle Aziende ospedaliere e dei piani attuativi locali delle Aziende
sanitarie locali.
2.
Sono attribuite alla Conferenza, limitatamente alle Aziende ospedaliere, le
funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e quelle di cui alla lettera c) del comma 4
dello stesso articolo, nonché l'approvazione dei piani attuativi delle Aziende
stesse, che acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità da parte
della Giunta regionale rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.
Art.
3
Costituzione
e composizione della Conferenza.
1.
La Conferenza permanente è costituita come sezione del Consiglio delle
Autonomie locali, di cui all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1998, n.
34; sono membri di diritto i Presidenti delle Province, i Sindaci delle città
sede delle Aziende ospedaliere ed i Presidenti delle Conferenze dei sindaci
delle Aziende USL.
2.
Il Consiglio delle Autonomie locali adegua il proprio regolamento alle
previsioni della presente legge.
3.
La Conferenza, che ha sede presso il Consiglio delle Autonomie locali, elegge
nel proprio seno, nella seduta di insediamento il Presidente, con le modalità
previste dal regolamento del Consiglio delle Autonomie locali.
4.
La Regione assicura le funzioni di supporto mettendo a disposizione del
Consiglio delle Autonomie locali le risorse necessarie.
TITOLO
II
Atto
aziendale
Art.
4
Atto
aziendale.
1.
La organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie regionali sono
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, ex comma 1-bis dell'art. 3
del «decreto legislativo di riordino», adottato dal direttore generale sulla
base della programmazione nazionale e regionale ed in conformità con i princìpi
ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di Direzione di
cui all'art. 17 del «decreto legislativo di riordino».
2.
Sono contenuti nell'atto aziendale:
a)
la individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico - professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze
dei relativi responsabili;
b)
individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa
dell'Azienda unità sanitaria locale;
c)
l'individuazione dei presìdi ospedalieri secondo le modalità di cui all'art. 19
della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;
d)
le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti quali strutture
complesse di livello aziendale, distrettuale o di presidio ospedaliero, nonché
delle strutture complesse che li compongono;
e)
le disposizioni generali in materia contrattuale di cui al comma 1-ter
dell'art. 3, del «decreto legislativo di riordino», prevedendo che
l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e servizi, di
importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia,
avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità, previe indagini di
mercato e confronti concorrenziali e tenendo altresì conto delle risultanze
dell'Osservatorio prezzi regionale; per i contratti d'importo superiore si
applicano le norme comunitarie e nazionali in materia;
f)
la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 15-bis
del «decreto legislativo di riordino» dei compiti per l'attuazione degli
obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e
secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi
stessi;
g)
le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4,
dell'art. 15 del "decreto legislativo di riordino", nonché per la
verifica di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15-ter del decreto
stesso;
h)
le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta alla gestione e programmazione dei servizi sanitari.
3.
L'atto aziendale delle Aziende ospedaliere di cui alla lett. b) del comma 2
dell'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, tiene conto inoltre di quanto
disciplinato dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università e viene adottato
dal direttore generale d'intesa con il rettore della Università, secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 517/1999.
4.
L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono trasmesse alla Giunta
regionale per la verifica di conformità con la programmazione sanitaria
nazionale e regionale e con la presente legge; decorsi 30 giorni dal
ricevimento dell'atto, la verifica si intende conclusa con esito positivo.
5.
A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad
adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto alla lett.
f) dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3.
6.
La Giunta regionale, con apposita direttiva, individua le attività e la
composizione del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del «decreto
legislativo di riordino».
TITOLO
III
Modifiche
alla legge 20 gennaio 1998, n. 3 e alla legge 19 dicembre 1995, n. 51
Art.
5
Verifica
piani attuativi delle Aziende UU.SS.LL.
1.
Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 3198 è soppresso.
2. (2).
3. (3).
(2)
Aggiunge il comma 8 all'art. 3, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
(3)
Sostituisce l'art. 15, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
Art.
6
Dipartimento
di prevenzione.
1. (4).
(4)
Sostituisce l'art. 20, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
Art.
7
Contabilità
analitica.
1. (5).
2.
L'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.
(5) Aggiunge un comma all'art. 8, L.R. 19
dicembre 1995, n. 51.
Art.
8
Norma
transitoria.
1.
Il termine per l'adeguamento dei requisiti minimi di strutture già autorizzate
ed in esercizio, di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 3, è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge.
2.
L'obbligo della tenuta della contabilità economica per la gestione dei servizi
socio - assistenziali previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge regionale
19 dicembre 1995, n. 51, entra in vigore dal 1° gennaio 2001.