L.R. 20 dicembre 2000, n. 39 (1).
Disciplina della pubblicazione degli atti regionali,
del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2000, n.
67, edizione straordinaria.
TITOLO I
Disciplina della pubblicazione degli atti
Art. 1
Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione:
a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi unici e i testi coordinati di leggi e
regolamenti regionali;
d) il Piano regionale di sviluppo, il Piano
urbanistico territoriale e gli altri strumenti di programmazione e di
pianificazione regionale di carattere strategico che interessano l'intero
territorio della Regione;
e) le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse
quelle interne;
f) i decreti e le ordinanze del Presidente della
Giunta regionale o degli assessori delegati;
g) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni
regionali;
h) le richieste di referendum e la proclamazione dei
relativi risultati;
i) le sentenze e le ordinanze della Corte
costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di
attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi
giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali;
j) gli annunzi, gli avvisi, i bandi di gara e di
concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione è
disposta da leggi statali o regionali o richiesta dagli enti interessati;
k) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di
altri enti ed organi, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti
dello Stato o della Regione;
l) le decisioni di annullamento e quelle che contengono
prescrizioni adottate dalla Commissione regionale di controllo sugli atti della
Regione e dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
m) l'elenco delle proposte di atti legislativi,
regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, nonché il
testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione, ai sensi della legge
regionale 21 marzo 1997, n. 7.
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono
pubblicate le deliberazioni della Giunta regionale, le direttive, le circolari,
i comunicati, gli avvisi, le determinazioni dirigenziali e tutti gli altri atti
della Regione di cui è disposta la pubblicazione.
3. Al fine di favorire l'informazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che
interessano la Regione.
4. Possono essere pubblicati, a richiesta di
amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui
pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.
Art. 2
Modalità di pubblicazione.
1. Gli atti di cui all'articolo 1 sono pubblicati in
forma integrale, salvo che ne sia prevista la pubblicazione per estratto.
2. Gli estratti sono redatti a cura dell'organo o
struttura amministrativa che ha emanato l'atto.
Art. 3
Richiesta di pubblicazione e relative spese.
1. La pubblicazione degli atti degli organi e dei
dirigenti regionali è richiesta alla Direzione del Bollettino Ufficiale della
Regione dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio
regionale, dai competenti assessori e dai dirigenti responsabili. La
pubblicazione degli atti degli altri enti è richiesta dalle Amministrazioni
interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, ovvero
mediante richiesta motivata, nel caso previsto all'articolo 1, comma 4.
2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli
organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della
stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o
amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui
all'articolo 16.
3. Il testo degli atti di cui all'articolo 1, comma
1, lettere j) e k), redatto in duplice copia, è firmato dal soggetto che
inoltra la richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o
della carica ricoperta. Allo stesso deve essere allegata la ricevuta
comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'articolo
16, effettuato esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al
Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti le inserzioni è inviata una copia
del fascicolo del Bollettino Ufficiale della Regione recante le inserzioni
medesime.
Art. 4
Termini per la pubblicazione.
1. La pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e
degli atti regionali è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta
alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione, salvo ogni diverso
termine stabilito da leggi o regolamenti.
Art. 5
Ripartizione del Bollettino Ufficiale della Regione.
Periodicità delle pubblicazioni, indici e supplementi.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione si divide in
cinque parti:
a) parte prima e seconda (serie generale), da
pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale, il mercoledì,
nonché in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario,
b) parte terza (avvisi e concorsi), da pubblicarsi
con periodicità settimanale, il martedì;
c) parte quarta (atti enti locali), da pubblicarsi
con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;
d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni
qualvolta vi sono atti per i quali è stabilita la partecipazione dei cittadini
all'esercizio delle funzioni regionali, nonché per divulgare l'elenco degli
atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio
regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997.
2. Nel caso in cui la data prevista per la
pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è anticipata al giorno
precedente non festivo.
3. Nella parte prima e seconda sono pubblicati gli atti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k)
e gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli atti di
cui all'articolo 1, comma 1, lett. j); nella parte quarta gli atti di cui
all'articolo 1, comma 1, lett. l) e nella parte quinta gli atti di cui
all'articolo 1, comma 1, lett. m).
4. La Giunta regionale può disporre ulteriori
partizioni all'interno delle parti individuate al comma 1, in relazione agli
atti da pubblicare.
5. Il Bollettino Ufficiale della Regione è corredato
da un indice semestrale e annuale numerico, cronologico e alfabetico per
materia, articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la
pubblicazione.
6. Il Direttore responsabile, allorché lo richiedano
particolari esigenze, può disporre la pubblicazione di supplementi ordinari
alle parti prima, seconda e terza.
7. Per la pubblicazione di atti particolarmente
voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la
pubblicazione di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro, si
provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari.
8. L'oggetto degli atti pubblicati nei supplementi
ordinari e straordinari è indicato nel sommario del corrispondente fascicolo
ordinario.
Art. 6
Validità degli atti pubblicati ed efficacia della
pubblicazione.
1. I testi degli atti pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione si presumono conformi all'originale e costituiscono
testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante
esibizione dell'originale o di copia conforme.
2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati
e delle note di cui all'articolo 8, ha mero carattere informativo.
3. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali
sostituisce a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini ufficiali
dei Ministeri e nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Art. 7
Correzione degli errori materiali.
1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti
difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa per la
stampa, o contenga errori materiali, si provvede alla correzione mediante
pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta
formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.
2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono
rettificati d'ufficio o su segnalazione degli interessati, previa verifica e
riscontro con gli atti originali.
Art. 8
Testi coordinati, note e testi aggiornati.
1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la
soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una
norma, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
in calce al provvedimento modificativo, della intera norma, nel nuovo testo
risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo
caratteristico.
2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito
diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1,
la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con la
collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione un testo aggiornato della
legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo
caratteristico e ne è specificata la fonte.
3. Qualora una legge o un regolamento contengano
numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce, il testo delle norme oggetto
del rinvio.
4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da
rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione,
in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto
del rinvio.
Art. 9
Raccolta ufficiale e sistematica delle leggi, dei
regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.
1. Presso il Servizio Segreteria della Giunta
regionale è tenuta la «Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei
decreti dei Presidente della Giunta regionale» divisa in tre parti:
a) la prima contiene il testo originale delle leggi
regionali;
b) la seconda contiene il testo originale dei
regolamenti regionali;
c) la terza contiene il testo originale dei decreti
del Presidente della Giunta regionale o degli assessori delegati.
2. A cura della Segreteria generale della Presidenza
della Giunta regionale è pubblicata la Raccolta sistematica delle leggi, dei
regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, in distinti
fascicoli, secondo la ripartizione di cui al comma 1.
3. I decreti del Presidente della Giunta regionale
vengono pubblicati nella Raccolta nella stessa forma in cui sono stati
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La Raccolta «Leggi e regolamenti» è pubblicata con
periodicità trimestrale, completata con indice annuale, nonché con la copertina
per la rilegatura dei fascicoli trimestrali.
5. La Raccolta «Decreti del Presidente della Giunta
regionale» è pubblicata con periodicità semestrale.
Art. 10
Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione.
1. A cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, si provvede alla pubblicazione del «Codice delle leggi e dei
regolamenti della Regione Umbria», in cui sono raccolti e periodicamente
aggiornati, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali.
2. Alla stampa, alla distribuzione del volume ed ai
relativi oneri provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
TITOLO II
Ordinamento del Bollettino Ufficiale
Art. 11
Responsabilità della pubblicazione.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione ha un
Direttore responsabile nella persona di un dirigente della Segreteria generale
della Presidenza della Giunta regionale nominato dalla Giunta regionale, su
proposta del Segretario generale.
Art. 12
Stampa e distribuzione.
1. La Giunta regionale individua le caratteristiche
tipografiche del Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La stampa e la spedizione del Bollettino Ufficiale
della Regione, nonché la sua elaborazione e diffusione informatica, sono
affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di
apposito capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta regionale.
3. La stampa del Bollettino Ufficiale della Regione
avviene, di regola, utilizzando carta riciclata, in conformità a quanto
disposto dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.
Art. 13
Tiratura.
1. La tiratura dei fascicoli del Bollettino Ufficiale
della Regione è determinata dal Direttore responsabile distintamente per
ciascuna parte, in relazione al numero degli abbonati e delle richieste di
volta in volta inoltrate dalle strutture regionali.
Art. 14
Diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione.
1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli
sono affidate, in base a convenzione, a librerie che garantiscano regolarità e
continuità della distribuzione.
2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la
redazione del Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La distribuzione della parte quinta di cui
all'articolo 5, comma 1, lett. d), è gratuita; il Presidente del Consiglio
regionale indica i soggetti ai quali va trasmessa.
Art. 15
Distribuzione gratuita.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene
distribuito gratuitamente agli assessori e consiglieri regionali nonché ai
direttori ed ai dirigenti regionali.
2. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene
inviato gratuitamente, in tutte le sue parti, alle biblioteche comunali del
territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, individua annualmente gli uffici e le ulteriori
categorie di soggetti alle quali è inviato gratuitamente il Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 16
Condizioni di abbonamento, prezzi di vendita dei
fascicoli, tariffe delle inserzioni.
1. La Giunta regionale determina, entro il dieci
ottobre di ogni anno, i prezzi di vendita dei fascicoli, degli abbonamenti e le
tariffe di inserzione per l'anno successivo, tenendo conto anche dei presunti
costi e ricavi di gestione.
Art. 17
Raccolta dei numeri e conservazione dei fascicoli del
Bollettino Ufficiale della Regione.
1. La Segreteria generale della Presidenza della
Giunta regionale provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del
Bollettino Ufficiale della Regione e degli indici semestrali e annuali
suddivisi in:
a) parte prima e seconda;
b) parte terza;
c) parte quarta;
d) parte quinta.
2. Le copie di ogni numero del Bollettino Ufficiale
della Regione che residuano dalla distribuzione agli abbonati e dalla vendita,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sono conservate a cura della redazione
per cinque anni; decorso tale termine, le eventuali copie eccedenti il numero
di dieci sono inviate al macero.
Art. 18
Elaborazione elettronica del Bollettino Ufficiale
della Regione.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione viene
elaborato e diffuso anche in forma telematica. La Giunta regionale regolamenta
le forme di diffusione informatica del Bollettino Ufficiale della Regione,
adottando le soluzioni tecniche che garantiscano l'autenticità
dell'informazione.
2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale
adottano soluzioni organizzative per l'invio informatico - telematico degli
atti destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni
all'amministrazione regionale.
3. La Regione promuove azioni e aderisce ad
iniziative, anche a livello nazionale, volte all'adozione e allo sviluppo dei
sistemi informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino Ufficiale
della Regione.
TITOLO III
Gestione contabile
Art. 19
Proventi derivanti dagli abbonamenti, vendite e
inserzioni.
1. L'importo degli abbonamenti, delle inserzioni e il
ricavato delle vendite sono versati direttamente dai soggetti interessati in
apposito conto corrente postale intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria».
2. La redazione - amministrazione del Bollettino
Ufficiale della Regione provvede a versare trimestralmente alla Tesoreria
regionale l'importo affluito nel conto corrente postale di cui al comma 1.
3. I proventi derivanti da abbonamenti, vendite ed
inserzioni confluiscono nel cap. 2450 dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio regionale.
Art. 20
Contabilità.
1. La redazione - amministrazione del Bollettino
Ufficiale della Regione annota, in apposito registro, tutte le entrate
confluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 dell'articolo 19.
2. Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle
fatture per le inserzioni a pagamento fatte nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché le registrazioni ai fini I.V.A. previste dalla normativa vigente
in collaborazione con il competente servizio della Direzione regionale alle
risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno è trasmesso al
competente servizio della Direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e
strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso
indicante:
a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;
b) gli incassi realizzati per la vendita dei
fascicoli tramite le librerie ai sensi dell'articolo 14;
c) gli incassi per le inserzioni a pagamento;
d) l'indicazione delle somme restituite, debitamente
indicate in apposito elenco;
e) l'indicazione dei versamenti effettuati alla
Tesoreria regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19;
f) i costi di stampa e gestione del Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. I certificati di allibramento di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, sono conservati a cura della redazione -
amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione per la durata di dieci
anni dalla data di arrivo, dopo di che possono essere eliminati, in conformità
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e alla normativa regionale in
materia di archivi.
5. Il registro di cui al comma 1, nonché quelli di cui
al comma 2, sono conservati a cura della redazione - amministrazione del
Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO IV
Norme finali
Art. 21
Norma finanziaria.
1. All'onere per l'attuazione della presente legge si
fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio di previsione,
la cui entità è stabilita a norma della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 22
Abrogazioni.
1. La legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54
e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 21, sono abrogate.