L.R. 22 dicembre 2000, n. 41 (1).
Variazione al bilancio preventivo regionale per
l'esercizio finanziario 2000 (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2000, n.
67, supplemento straordinario.
(2) Il bilancio di previsione per il 2000 è stato
approvato con L.R. 9 marzo 2000, n. 18.
Art. 1
Variazione al bilancio 2000.
1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio
2000 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate
alla presente legge.
2. Le stesse variazioni di cui al comma 1, sono
apportate al bilancio pluriennale 2000/2002 approvato con l'articolo 27 della legge
regionale 9 marzo 2000, n. 18.
3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per
l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti
in aumento dei capitoli indicati nella tabella n. 2).
Art. 2
Variazioni alla Tab. Q) allegata alla legge regionale
9 marzo 2000, n. 18 bilancio.
1. Alla tabella Q) allegata alla legge regionale n.
18/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'importo di lire «3.000.000.000» indicato in
corrispondenza del cap. 8900 è sostituito con l'importo di lire
«3.115.000.000»;
b) l'importo di lire «190.000.000» indicato in
corrispondenza del cap. 9680 è sostituito con l'importo di lire «75.000.000»;
c) l'importo di lire «350.000.000» indicato in
corrispondenza del cap. 8158 è sostituito con l'importo di lire «300.000.000»;
d) è aggiunto il cap. 8159 con l'importo di lire
«70.000.000».
e) è aggiunto il cap. 8330 con l'importo di lire
«380.000.000»;
f) è aggiunto il cap. 8390 con l'importo di lire
«600.000.000»;
g) l'importo di lire «2.092.000.000» iscritto in
corrispondenza del cap. 7695 è sostituito con l'importo di lire
«1.092.000.000».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Allegati (3)
(3) Gli allegati, che si omettono, contengono
variazioni al bilancio di previsione per il 2000, approvato con L.R. 9 marzo
2000, n. 18.