L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 (1).
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18
novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2000, n.
68, edizione straordinaria.
Art. 1
1. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37 la lettera c) è integrata come segue:
«ivi compresi:
1. la concessione di autostazioni di servizio di
linea;
2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei
porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri
beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del
certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti
addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi
pubblici di traino;
3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la
navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa
esercitata dai comuni interessati».
2. (2).
(2) Aggiunge la lettera d) al comma 4 dell'art. 18, L.R.
18 novembre 1998, n. 37.
Art. 2
1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37, le parole «fino al 31 dicembre 2000, stipulando
contratti di servizio dal 1° gennaio 2000» sono sostituite con le seguenti:
«fino al 31 dicembre 2003, previ accordi di servizio dal 1° gennaio 2001».
2. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37, le parole «dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con
le seguenti: «dal 1° gennaio 2004».
3. (3).
(3) Aggiunge
il comma 5-bis all'art. 34, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
Art. 3
1. Al comma 1, lettera c) dell'art. 35 della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole «dell'art. 9 che rimane in
vigore fino al 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore
fino al 31 dicembre 2003;».
2. La modificazione di cui al comma 1, ha l'effetto
di ripristinare la vigenza degli artt. 7 e 13-bis della legge regionale 15
marzo 1995, n. 10, abrogati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n.
37/1998, nonché di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. n. 10/1995.