Reg.
25 febbraio 2000, n. 2 (1).
Disciplina
dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11.
Art.
1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8-ter del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n.
229, e dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le modalità e i termini
per la richiesta e l'eventuale rilascio da parte dei Comuni della
autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie,
nonché del rilascio, da parte dell'Amministrazione regionale,
dell'autorizzazione all'esercizio delle attività da svolgere nelle strutture
suddette, così come classificate alla lettera a), alla lettera b), alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 nonché dei commi 2 e 4,
dello stesso articolo.
2.
L'espressione "realizzazione" si intende riferita a tutte le
fattispecie previste dall'alinea del comma 1 dell'art. 8-ter del D.Lgs. n.
502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
3.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed i locali
destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o
associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1.
4.
Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l'obbligo di comunicare l'apertura
del proprio studio all'Azienda USL competente per territorio, corredandola di
apposita dichiarazione inerente il titolo di studio posseduto.
Art.
2
Autorizzazione
alla realizzazione.
1.
Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1,
trasmette alla Direzione regionale sanità e servizi sociali della Giunta
regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e relativa
documentazione, al fine della verifica di compatibilità del progetto.
2.
L'Amministrazione regionale, sentite le Unità sanitarie locali, approva i
modelli per la richiesta di autorizzazione ed indica la documentazione da
allegare alla medesima.
3.
L'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" della
Direzione regionale sanità e servizi sociali, sentito il Servizio assistenza
sanitaria, distrettuale ed ospedaliera della stessa Direzione, nonché acquisito
il parere del Direttore generale della USL competente, effettua la verifica di
compatibilità del progetto; la verifica, così come descritta dal comma 3
dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni,
avviene con le modalità di cui all'art. 3. La USL competente è quella che
insiste nell'ambito territoriale determinato dal Consiglio regionale con
Delib.C.R. 10 gennaio 2000, n. 765, in attuazione della lettera b) del comma 5
dell'art. 8-ter del D.Lgs.
n.
502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni.
4.
Qualora venga richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di strutture, ivi
comprese quelle che erogano prestazioni con ricovero ospedaliero, le quali, per
economicità della loro gestione, abbisognano di un bacino di utenza che
travalica l'ambito territoriale della USI, in cui viene realizzata, il parere
di cui al comma 3 è richiesto ai Direttori generali delle USL interessate.
5.
A conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l'Ufficio temporaneo
"Accreditamento e valutazione di qualità" adotta una determinazione
di assenso o di diniego qualificata come atto di maggiore rilevanza, ai sensi
dell'art. 2 1, comma 4, della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
6.
La determinazione di cui al comma 4 è adottata entro sessanta giorni dal
ricevimento della copia dell'istanza trasmessa dal Comune. Entro tale termine
si collocano anche i pareri previsti al comma 2, che vanno resi nel termine
perentorio di venti giorni dalla richiesta.
7.
La determinazione di cui al comma 4, non appena consegue l'efficacia, è
trasmessa al Comune richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
8.
Il Comune, nell'ipotesi di diniego dell'assenso da parte della Regione, non può
rilasciare la concessione e l'autorizzazione.
9.
Nell'ipotesi di richiesta di riesame al Comune, ai sensi dell'art. 8 ter, comma
5, lettera a), del D.Lgs. n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, di
atti motivati dal diniego regionale, o di prescrizioni comunque contestate dal
soggetto richiedente, il Comune stesso la trasmette immediatamente alla Direzione
regionale sanità e servizi sociali della Giunta regionale ai fini del
pronunciamento, dell'Ufficio che viene reso entro trenta giorni dal ricevimento
con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi
dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/1997.
Art.
3
Verifica
di compatibilità del progetto.
1.
Ai fini della verifica la Giunta regionale provvede alla mappatura delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, classificandole per tipologie
di attività, avuto riguardo anche alla capacità produttiva delle stesse,
all'interno degli ambiti territoriali determinati dal Consiglio regionale con
Delib.C.R. 10 gennaio 2000, n. 765.
Art.
4
Autorizzazione
all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie.
1.
L'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è
rilasciata dall'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di
qualità" della Direzione regionale sanità e servizi sociali, con
determinazione dirigenziale qualificata di maggiore rilevanza ai sensi
dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/1997.
2.
L'istanza è redatta su moduli predisposti dall'Amministrazione regionale e va
inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione
regionale sanità e servizi sociali, allegando la documentazione inerente il
possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 8-ter, comma 4, del D.Lgs. n.
502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché copia del provvedimento
comunale di autorizzazione alla realizzazione.
3.
La determinazione di cui al comma 1 è assunta entro sessanta giorni dal
ricevimento dell'istanza, sentito il Servizio "Assistenza sanitaria,
distrettuale ed ospedaliera" della Direzione ed acquisito il parere della
USL competente, così come individuata al comma 2 dell'art. 2, ed è trasmessa al
richiedente a
mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. I suddetti pareri vanno resi entro venti
giorni dalla richiesta, termine che si colloca all'interno del precedente.
4.
Qualora venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria
e/o socio-sanitaria, anche in regime di ricovero ospedaliero, che, per
economicità della sua gestione, abbisogna di un bacino di utenza che travalica
l'ambito territoriale della USL in cui è esercitata l'attività stessa, il
parere di cui al comma 3 è richiesto ai Direttori generali delle USL
interessate.
5.
È fatta salva la normativa inerente l'agibilità della struttura.
6.
Nell'ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative all'esercizio
delle attività contestate dal soggetto richiedente, lo stesso può richiedere
all'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità"
della Direzione il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 8-ter, comma
5, lettera a), del D.Lgs. n. 502/1992 e sue modificazioni ed integrazioni, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.
7.
L'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" si
pronuncia sulla richiesta di riesame entro trenta giorni dal suo ricevimento,
con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'art.
21, comma 4, della L.R. n. 15/1997.
Art.
5
Elementi
dell'autorizzazione all'esercizio.
1.
L'autorizzazione all'esercizio indica in particolare:
a)
i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona
fisica;
b)
la sede e la ragione sociale, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una
società;
c)
la sede e la denominazione, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto
pubblico;
d)
la tipologia delle prestazioni autorizzate;
e)
il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore tecnico responsabile
dell'attività;
f)
eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti
minimi.
Art.
6
Norma
transitoria.
1.
All'entrata in vigore del presente regolamento, i procedimenti di rilascio
delle autorizzazioni, sospesi con la Delib.G.R. 1° dicembre 1999, n. 1826, sono
riattivati.