Reg.
12 aprile 2000, n. 3 (1).
Norme
per la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in
attuazione dell'art. 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 19 aprile 2000, n. 23.
Art.
1
Oggetto.
1.
La normativa contenuta nel presente regolamento si inquadra nella disciplina
generale delle funzioni di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi
regionali, prevista dall'art. 11 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.
2.
Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 della
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, disciplina in particolare:
a)
le funzioni e le competenze ed i singoli atti sui quali si attuano i poteri
sostitutivi regionali;
b)
le procedure di attivazione e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi
di cui alla precedente lettera a).
Art.
2
Campo
di applicazione.
1.
I termini perentori per l'adozione degli atti e lo svolgimento degli
adempimenti, il cui mancato rispetto comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi regionali, sono quelli stabiliti nei vari articoli della L.R. 21
ottobre 1997, n. 31, relativi ai procedimenti di formazione del P.R.G. e del
P.T.C.P. e delle loro varianti.
2.
Le funzioni amministrative regionali delegate o subdelegate alle province ed ai
comuni, per le quali sono attivabili i poteri sostitutivi regionali, sono
quelle previste negli articoli 38 e 39 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
3.
Per le eventuali altre inadempienze nell'esercizio delle funzioni e compiti
conferiti dalla Regione agli enti locali, in materia urbanistica e di beni
ambientali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2 e 3,
della L.R. 14 ottobre 108, n. 34, ed, in quanto compatibile, la disciplina di
dettaglio del presente regolamento.
4.
Resta ferma la disciplina dei poteri sostitutivi regionali prevista dalla
legislazione statale relativamente alle procedure di rilascio della concessione
edilizia.
Art.
3
Invito
ad adempiere.
1.
Nel caso venga accertata dagli uffici regionali competenti la mancata adozione
dei singoli atti entro i termini perentori previsti dalla L.R. 21 ottobre 1997,
n. 31, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, invita l'Ente inadempiente a provvedere entro il termine di trenta
giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, sono esercitati i poteri
sostitutivi regionali previsti dalla legge.
2.
In caso di inadempienza, accertata d'ufficio o su segnalazione dei soggetti
interessati, nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali delegate o
subdelegate ai sensi della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, e nell'adozione dei
relativi atti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta regionale, invita l'Ente inadempiente a provvedere entro il termine di
sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, sono esercitati i
poteri sostitutivi regionali previsti dalla legge.
3.
La lettera di invito a provvedere, di cui ai commi 1 e 2, viene notificata, al
legale rappresentante dell'Ente inadempiente e, se diverso, al presidente
dell'organo collegiale competente ad adottare l'atto, ovvero al dirigente
competente all'adozione dell'atto medesimo ed è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Il termine di trenta o sessanta giorni decorre dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della lettera di
invito con gli estremi dell'avvenuta notifica.
4.
La Regione può altresì invitare e sensibilizzare i singoli enti locali a
provvedere, entro congruo termine, al compimento delle attività e all'adozione
degli atti, concernenti funzioni loro attribuite dalla Regione, per i quali la
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e la legge regionale 10 aprile 1995, n.
28, stabiliscano termini solo ordinatori, dando periodica informazione dei
ritardi e degli inadempimenti alla Giunta regionale e al Consiglio delle
autonomie locali, di cui all'art. 15 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.
Art.
4
Nomina
commissario ad acta.
1.
La Regione decorso inutilmente il termine fissato nell'invito di cui all'art.
3, si sostituisce all'Ente rimasto inattivo o comunque inadempiente, nominando
un commissario, che provvede in via sostitutiva.
2.
La nomina del commissario ad acta è effettuata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. Il commissario
viene individuato tra i dipendenti regionali aventi qualifica dirigenziale.
3.
Il provvedimento di nomina contiene anche il termine perentorio entro il quale
il commissario deve adottare l'atto oggetto dell'intervento sostitutivo non
superiore, di norma, a 60 giorni.
4.
In presenza di fatti o situazioni, oggettivi e dimostrati, che abbiano causato
il mancato rispetto del termine o il ritardo nell'esercizio della funzione e,
comunque, di procedimento amministrativo già avviato dall'Ente, la Giunta
regionale ha facoltà di valutare ed accogliere la eventuale richiesta motivata,
presentata dall'Ente interessato prima della scadenza del termine, di
differire, una sola volta, la nomina del commissario per un ulteriore periodo
di tempo non superiore a 30 giorni.
5.
Il decreto di nomina del commissario ad acta, è notificato, al legale
rappresentante dell'Ente interessato ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
6.
L'Ente, nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario ad
acta, non perde comunque il potere di compiere l'atto o di esercitare la
funzione, per i quali è stata rilevata l'omissione o l'inerzia, fino a quando
non avrà provveduto il commissario stesso.
7.
Della sostituzione dell'Ente inadempiente viene informato il Consiglio delle
autonomie locali, di cui all'art. 15 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.
8.
La nomina del commissario viene comunicata anche all'Ufficio organizzazione e
metodi, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
5
Poteri
ed attività del commissario.
1.
Il commissario dispone di tutti i poteri dell'organo sostituito e si avvale,
per l'esecuzione dell'incarico, delle strutture organizzative dell'Ente
inadempiente, le quali, devono fornire l'assistenza, la documentazione, gli
elementi ed ogni utile supporto per la sollecita adozione dell'atto, per il
compimento dell'attività o per l'esercizio della funzione amministrativa
delegata.
2.
Per l'espletamento dell'incarico il commissario può, altresì, richiedere
motivatamente ed ottenere, ove ne venga ravvisata l'opportunità e la necessità
per meglio garantire il compimento dell'attività entro il termine perentorio
assegnato, anche il supporto integrativo delle unità organizzative e l'impiego
degli strumenti tecnologici dei competenti Servizi regionali.
3.
Il commissario, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto ad utilizzare e far
propri i progetti di atti di programmazione o pianificazione, gli schemi di
atti deliberativi o autorizzativi e tutta la documentazione già predisposta
dall'Ente sostituito, salvo curarne gli adeguamenti, eventualmente necessari,
ai contenuti e dalle prescrizioni di norme di legge e di atti di programmazione
regionale e statale, nonché di pianificazione provinciale.
4.
Per il completamento dei progetti di atti di programmazione o pianificazione,
già iniziati a predisporre da parte dall'Ente sostituito, il commissario si
limita a provvedere agli adempimenti ed agli adeguamenti espressamente previsti
dal P.U.T. e dal P.T.C.P. nonché al recepimento delle normative comunitarie,
statali e regionali di settore intervenute e per il resto a rinnovare le
previsioni dei previgenti strumenti urbanistici, ove esistenti.
5.
Il commissario provvede in ogni caso avvalendosi unicamente delle strutture
dell'Ente sostituito, dei progettisti già incaricati e delle strutture
regionali ai sensi dei commi 1 e 2, senza possibilità di ricorrere a nuovi
incarichi professionali esterni.
Art.
6
Oneri
finanziari.
1.
Al commissario ad acta, trattandosi di dipendente regionale con qualifica
dirigenziale e di incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza, per
l'espletamento dello stesso, oltre la normale retribuzione, spetta unicamente
il trattamento economico di missione alle condizioni e nelle misure previste
dalla normativa regionale vigente.
2.
Le spese per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico dell'Ente
inadempiente, al quale la Regione richiede il rimborso, allegando la
rendicontazione dettagliata e documentata delle stesse, relativamente alla
quota di retribuzione ed al trattamento economico di missione corrisposti al
commissario per le giornate di espletamento dell'incarico.
3.
Gli orari di effettiva presenza presso l'Ente locale o presso la sede degli
uffici regionali nei casi di cui all'art. 5, comma 2, per l'espletamento
dell'incarico, sono attestati mediante autocertificazione del commissario
stesso, resa nelle forme di legge.
4.
Non rientrano tra le spese da porre a carico dell'Ente inadempiente quelle
connesse alle eventuali attività di supporto integrativo, di cui all'art. 5,
comma 2, attesa la sussistenza anche di un interesse regionale al compimento
delle attività e la non indispensabilità in assoluto del ricorso alla specifica
modalità.
5.
In caso di mancato rimborso entro il termine stabilito, la Regione cura la
riscossione delle somme spettanti secondo le modalità e procedure coattive
previste dalle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate
patrimoniali.