L.R.
09 GENNAIO 2001, N. 6
"Integrazioni
della legge regionale
16.04.1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 16 marzo 2001, n. 12
ARTICOLO
1
1.
Dopo il Capo V della legge regionale
16 aprile 1998, n. 14, č
aggiunto
il seguente:
"CAPO
V BIS
DELL'ESAME
DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DEL BILANCIO".
ARTICOLO
2
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-bis.
Sessione
di bilancio.
1.
L'esame del disegno di legge
finanziaria e del disegno di legge
di
approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha
luogo
nell'ambito di un'apposita sessione.
2.
La sessione di cui al comma 1, ha durata
non superiore a giorni
45
a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle
commissioni.
La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei
due
disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.
3.
La programmazione e il calendario
dei lavori delle commissioni e
dell'assemblea
devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni
di
legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la
scadenza
dell'eventuale esercizio provvisorio.
4. Per il fine di cui al comma 3, la
commissione referente
stabilisce
il calendario delle sedute e il programma delle
consultazioni,
attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 4,
comma
1, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, d'intesa
con
le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.
5. Durante la sessione di bilancio č
sospesa ogni deliberazione del
Consiglio
su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o
diminuzioni
di entrate, previste nel bilancio pluriennale."
ARTICOLO
3
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-ter.
Discussione
e approvazione.
1. La discussione generale in Consiglio sui
disegni di legge di cui
all'articolo
55 bis č congiunta.
2. Sugli atti di cui al comma 1, non sono
proponibili questioni
pregiudiziali
e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.
3. Il disegno di legge finanziaria e il
disegno di legge di
approvazione
dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono
votati
nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge
finanziaria
e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di
approvazione
dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo
di
almeno 24 ore."
ARTICOLO
4
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-quater.
Emendamenti
al disegno di legge finanziaria regionale.
1. Non sono ammissibili, sia in commissione
sia in aula, gli
emendamenti
che:
a) non siano compatibili con gli indirizzi
e obiettivi programmatici
espressi
nel Documento Annuale di Programmazione (DAP) e con i limiti
derivanti
dagli indirizzi di finanza statale;
b) abbiano l'effetto di diminuire le
entrate o di aumentare le
spese,
salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i
vincoli
dell'equilibrio di bilancio;
c) comportino variazioni compensative tra
risorse autonome e risorse
vincolate
e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso
vincolo
di destinazione;
d) comportino aumenti di spese
continuative, ricorrenti o a
pluriennalitą
determinata che non siano compensate da riduzioni di
spese
e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia
continuative,
ricorrenti o a pluriennalitą determinata.
2.
Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge
finanziaria
regionale devono essere riversati, attraverso apposite
note
di variazione, nel disegno di legge di bilancio."
ARTICOLO
5
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-quinquies.
Emendamenti
al disegno di legge di bilancio.
1. Alla legge di bilancio possono, invece,
essere presentati
emendamenti
concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della
legge
finanziaria riguardanti fra l'altro:
a) oneri predeterminati legislativamente;
b) oneri di natura inderogabile e/o
obbligatoria (spese di
funzionamento,
spese rimborso prestiti, ecc.);
c) entrate e spese aventi vincolo di
destinazione ivi compreso
l'inscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario
vincolato
derivante
da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di
destinazione
per legge o altro;
d) spese continuative e/o ricorrenti;
e) entrate e spese i cui stanziamenti non
dipendano dal contenuto
della
legge finanziaria;
f) ogni altro emendamento di competenza
della legge di bilancio."
ARTICOLO
6
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-sexies.
Decisione
sull'ammissibilitą degli emendamenti.
1. Sull'ammissibilitą degli emendamenti
presentati all'Assemblea
decide
il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilitą di quelli
presentati
in commissione decide il Presidente della stessa.
2. Gli emendamenti non ammessi in
commissione non possono essere
ripresentati
in Consiglio; quelli respinti in commissione possono
essere
ripresentanti in Consiglio.".
ARTICOLO
7
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, č aggiunto
il
seguente:
"Art.
55-septies.
Discussione
e approvazione DAP.
1. Per la discussione e approvazione del
DAP si applicano le
disposizioni
di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 55 bis.
2. Integrazioni e modifiche al DAP, possono
essere disposte con
l'atto
di indirizzo politico amministrativo di approvazione del DAP
stesso,
ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13.".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri
Liviantoni, Brozzi, Fasolo, Modena
e
Laffranco, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 31
gennaio
2001, atto consiliare n. 469 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 31 gennaio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 2
febbraio
2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Presidente
Pacioni (atto n.469/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 6 febbraio 2001, deliberazione n. 75.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 5 marzo 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 recante "Regolamento
interno
del Consiglio regionale" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.
27
del 24 aprile 1998), č stata gią modificata dalla legge regionale
15
gennaio 2001, n. 5 (in B.U.R. n.4 del 24 gennaio 2001).
Nota
all'art. 2, comma unico, parte novellistica:
-
Il testo dell'art.4, comma 1, lett. b) (recte art. 4, comma 2, lett.
b),
della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7 recante "Norme sulla
partecipazione
all'esercizio delle funzioni di competenza del
Consiglio
regionale e sul referendum consultivo" (pubblicata nel
B.U.R.
n. 15 del 26 marzo 1997), č il seguente:
"Art.
4. (Casi e modi della consultazione). omissis
2.
La consultazione č attuata attraverso: omissis
b)
audizione diretta degli enti
locali, dei sindacati e delle
organizzazioni
sociali, economiche e professionali interessate al
provvedimento;
omissis"
Nota
all'art. 7, comma unico, parte novellistica:
-
Il testo dell'art.21, comma 3, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n. 13 recante "Disciplina generale della programmazione, del
bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione
dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo
2000),
č il seguente:
-
"Art.
21. (Procedimento di formazione del documento regionale annuale
di
programmazione). omissis
3.
La Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale la proposta
di
DAP allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla
concertazione.
Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31
luglio,
con atto di indirizzo politico-amministrativo".
Nota
alla dichiarazione d'urgenza:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge č promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge č dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.