L.R. 20 MARZO 2001, N. 7

 

"Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 - 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 - 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale'".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 23 marzo 2001, n. 14

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996,

n. 3)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996,

n. 3 è sostituito dal seguente:

 

"2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile

appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del

responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale

della più alta posizione economica della categoria D.".

 

2. All'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è

aggiunto il seguente comma:

 

"2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il

personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a

quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di

diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo

consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta

la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in

forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai

fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì,

ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza.

Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che

quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente

è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento

prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione

dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento

giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996,

n. 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari

possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista

dall'articolo 3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di

lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due

unità per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella

seguente misura per ciascun contratto:

 

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza

del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale

appartenente al più alto livello economico della categoria D;

 

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo

spettante ad un dipendente regionale appartenente al livello economico

iniziale della categoria C.".

 

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1996,

n. 3 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso

il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota

mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il

parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 22

aprile 1997, n. 15)

 

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n.

15 è sostituito dal seguente:

 

"4.  Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale  degli

uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria

superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica

amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in

godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata

annualmente dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a

quella prevista per i responsabili di sezione.".

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile

1997, n. 15 è aggiunto il seguente:

 

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento

economico accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge

regionale 20 marzo 2000, n. 21.".

 

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n.

15  è sostituito dal seguente:

 

"6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche

nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene

costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione

di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

 

Il relativo trattamento economico:

 

a)       per il dirigente responsabile dell'Ufficio di supporto del

Presidente del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in

misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai

dirigenti del Consiglio regionale;

 

b)        per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per

la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se

l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato

dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma.".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Fasolo, Donati, Finamonti,

Sebastiani e Ripa di Meana, depositata alla Presidenza del Consiglio

regionale il 2 novembre 2000, atto consiliare n. 304 (VIIa

Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 3 novembre

2000.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 6

dicembre 2000, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Consigliere Finamonti (atto n.304/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 81.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 recante "Nuove norme sul

funzionamento dei gruppi consiliari", è pubblicata nel B.U.R. n. 6 del

31 gennaio 1996.

 

- La legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 recante "Norme

sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza

regionale" (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 28 aprile 1997), è già

stata modificata ed integrata con leggi regionali 2 ottobre 1997, n.

29 (in B.U.R. n.47 dell'8 ottobre 1997) e 23 marzo 2000, n. 26 (in

B.U.R. n.19 del 31 marzo 2000).

 

Nota all'art. 1, alinea:

 

- Il testo vigente degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 23

gennaio 1996, n. 3 (si vedano le note al titolo della legge), così

come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 3. (Personale).

 

1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto

tecnico-amministrativo con la seguente dotazione organica:

 

a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

 

b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

 

c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

 

d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.

 

2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile

appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del

responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale

della più alta posizione economica della categoria D.

 

2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il

personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a

quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di

diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo

consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta

la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in

forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai

fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì,

ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza.

Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che

quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente

è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento

prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione

dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento

giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.

 

Art. 4. (Assegnazione del personale).

 

1. Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di

ciascuna segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del

presidente del Gruppo.

 

2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo unico

regionale, nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti

locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco

o di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su

richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari

possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista

dall'articolo 3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di

lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due

unità per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella

seguente misura per ciascun contratto:

 

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza

del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale

appartenente al più alto livello economico della categoria D;

 

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo

spettante ad un dipendente regionale appartenente al livello economico

iniziale della categoria C.

 

4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque

cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.

 

5.  Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1

dell'art. 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo

pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente

regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e

T.F.R.

 

Art. 5. (Contributo alle spese di funzionamento).

 

1. Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando

quanto previsto all'art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un

fondo per il pagamento delle seguenti spese:

 

a) stampa manifesti e pubblicazioni;

 

b) studi convegni e consulenze;

 

c) postali e telefoniche;

 

d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza;

 

e) cancelleria;

 

f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.

 

2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il

cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile

stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere

della conferenza dei Presidenti dei gruppi".

 

Nota all'art. 2, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997,

n. 15 (si vedano le note al titolo della legge), così come

ulteriormente modificato ed integrato dalla presente legge, è il

seguente:

 

"Art. 9. (Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione

politica).

 

1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3,

sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al

Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai

membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai

Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio

dei revisori dei conti.

 

2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle

attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono

assegnati, non riconducibili nell'ambito delle competenze delle

direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della

Giunta e del Consiglio regionale.

 

3. A ciascuno degli uffici di supporto al Vice Presidente della

Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è

preposto un responsabile anche di livello dirigenziale.

 

4.  Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale  degli uffici

di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria

superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica

amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in

godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata

annualmente dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a

quella prevista per i responsabili di sezione.

 

4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento

economico accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge

regionale 20 marzo 2000, n. 21.

 

5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al

comma 1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è

stabilito in tre unità per il Presidente del Consiglio, in due unità

per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per

i membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle

commissioni permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei

conti.

 

6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche

nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene

costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione

di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

 

Il relativo trattamento economico:

 

a)       per il dirigente responsabile dell'Ufficio di supporto del

Presidente del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in

misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai

dirigenti del Consiglio regionale;

 

b)        per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per

la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se

l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato

dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma.

 

7. L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture

cessano di diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo

proponente.

 

8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente

articolo, per tutta la durata dell'incarico non possono essere

titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali".

 

Nota all'art. 2, comma 2, parte novellistica:

 

- Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 21 recante "Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio

regionale" (pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 24 marzo 2000), è il

seguente:

 

"Art. 13. (Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta

collaborazione con gli organi del Consiglio regionale). omissis

 

2. A detto personale compete un trattamento economico accessorio,

determinato in sede di contrattazione decentrata, da corrispondere

mensilmente a fronte delle responsabilità degli obblighi di

reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. Tale trattamento,

consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per

lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità

della prestazione individuale".

 

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.