L.R.
20 MARZO 2001, N. 7
"Modificazioni
ed integrazione della legge
regionale 23.1.1996, n. 3 - 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi
consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n.
15 - 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla
dirigenza regionale'".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 23 marzo 2001, n. 14
ARTICOLO
1
(Modificazioni
ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996,
n.
3)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996,
n.
3 è sostituito dal seguente:
"2.
A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile
appartenente
alla categoria D. Il trattamento economico del
responsabile
è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale
della
più alta posizione economica della categoria D.".
2.
All'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è
aggiunto
il seguente comma:
"2-bis.
Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il
personale
dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a
quelle
indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di
diritto
privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo
consiliare
interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta
la
novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in
forza
del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai
fini
dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì,
ai
fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza.
Alla
cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che
quest'ultima
sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente
è
riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento
prima
della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione
dell'anzianità
complessivamente maturata ai fini del trattamento
giuridico,
economico, di quiescenza e previdenza.".
3.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996,
n.
3 è sostituito dal seguente:
"3.
Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari
possono
ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista
dall'articolo
3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di
lavoro
dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due
unità
per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella
seguente
misura per ciascun contratto:
a)
nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza
del
trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale
appartenente
al più alto livello economico della categoria D;
b)
nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo
spettante
ad un dipendente regionale appartenente al livello economico
iniziale
della categoria C.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1996,
n.
3 è sostituito dal seguente:
"2.
Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso
il
cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota
mensile
stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il
parere
della conferenza dei Presidenti dei gruppi.".
ARTICOLO
2
(Ulteriori
modificazioni ed integrazione della legge regionale 22
aprile
1997, n. 15)
1.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n.
15
è sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il
personale degli
uffici
di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria
superiore
alla D. Detto personale se dipendente della pubblica
amministrazione,
mantiene il trattamento giuridico ed economico in
godimento,
integrato da un'indennità forfetaria, determinata
annualmente
dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a
quella
prevista per i responsabili di sezione.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile
1997,
n. 15 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento
economico
accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge
regionale
20 marzo 2000, n. 21.".
3.
Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n.
15 è sostituito dal seguente:
"6.
Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche
nel
settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene
costituito,
su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione
di
un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Il
relativo trattamento economico:
a)
per il dirigente responsabile
dell'Ufficio di supporto del
Presidente
del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in
misura
comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai
dirigenti
del Consiglio regionale;
b)
per il personale di cui al comma 4
è pari a quello previsto per
la
categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se
l'incaricato
è in possesso del diploma di laurea, integrato
dall'indennità
forfetaria prevista allo stesso comma.".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri Fasolo,
Donati, Finamonti,
Sebastiani
e Ripa di Meana, depositata alla Presidenza del Consiglio
regionale
il 2 novembre 2000, atto consiliare n. 304 (VIIa
Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 3 novembre
2000.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 6
dicembre
2000, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Consigliere
Finamonti (atto n.304/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 81.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 recante "Nuove norme sul
funzionamento
dei gruppi consiliari", è pubblicata nel B.U.R. n. 6 del
31
gennaio 1996.
-
La legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 recante "Norme
sull'organizzazione
degli uffici della Regione e sulla dirigenza
regionale"
(pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 28 aprile 1997), è già
stata
modificata ed integrata con leggi regionali 2 ottobre 1997, n.
29
(in B.U.R. n.47 dell'8 ottobre 1997) e 23 marzo 2000, n. 26 (in
B.U.R.
n.19 del 31 marzo 2000).
Nota
all'art. 1, alinea:
-
Il testo vigente degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 23
gennaio
1996, n. 3 (si vedano le note al titolo della legge), così
come
modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
3. (Personale).
1.
I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto
tecnico-amministrativo
con la seguente dotazione organica:
a)
due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b)
tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
c)
cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
d)
sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.
2.
A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile
appartenente
alla categoria D. Il trattamento economico del
responsabile
è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale
della
più alta posizione economica della categoria D.
2-bis.
Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il
personale
dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a
quelle
indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di
diritto
privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo
consiliare
interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta
la
novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in
forza
del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai
fini
dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì,
ai
fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza.
Alla
cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che
quest'ultima
sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente
è
riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento
prima
della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione
dell'anzianità
complessivamente maturata ai fini del trattamento
giuridico,
economico, di quiescenza e previdenza.
Art.
4. (Assegnazione del personale).
1.
Alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica di
ciascuna
segreteria provvede l'Ufficio di presidenza su proposta del
presidente
del Gruppo.
2.
Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo unico
regionale,
nonché tra quello dipendente da enti regionali, enti
locali,
dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco
o
di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su
richiesta
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3.
Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari
possono
ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista
dall'articolo
3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di
lavoro
dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due
unità
per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella
seguente
misura per ciascun contratto:
a)
nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza
del
trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale
appartenente
al più alto livello economico della categoria D;
b)
nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo
spettante
ad un dipendente regionale appartenente al livello economico
iniziale
della categoria C.
4.
Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque
cessati
alla scadenza di ciascuna legislatura.
5. Qualora non vengano utilizzate tutte le
unità previste dal comma 1
dell'art.
3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo
pari
al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente
regionale
di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e
T.F.R.
Art.
5. (Contributo alle spese di funzionamento).
1.
Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando
quanto
previsto all'art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un
fondo
per il pagamento delle seguenti spese:
a)
stampa manifesti e pubblicazioni;
b)
studi convegni e consulenze;
c)
postali e telefoniche;
d)
trasferte, missioni e spese di rappresentanza;
e)
cancelleria;
f)
libri, riviste, giornali periodici e quotidiani.
2.
Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il
cassiere
del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile
stabilita
annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere
della
conferenza dei Presidenti dei gruppi".
Nota
all'art. 2, alinea:
-
Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997,
n.
15 (si vedano le note al titolo della legge), così come
ulteriormente
modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
9. (Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione
politica).
1.
In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3,
sono
costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al
Vice
Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai
membri
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai
Presidenti
delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio
dei
revisori dei conti.
2.
Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle
attività
inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono
assegnati,
non riconducibili nell'ambito delle competenze delle
direzioni
regionali o di altre articolazioni organizzative della
Giunta
e del Consiglio regionale.
3.
A ciascuno degli uffici di supporto al Vice Presidente della
Giunta,
agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è
preposto
un responsabile anche di livello dirigenziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il
personale degli uffici
di
supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria
superiore
alla D. Detto personale se dipendente della pubblica
amministrazione,
mantiene il trattamento giuridico ed economico in
godimento,
integrato da un'indennità forfetaria, determinata
annualmente
dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a
quella
prevista per i responsabili di sezione.
4-bis.
L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento
economico
accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge
regionale
20 marzo 2000, n. 21.
5.
Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al
comma
1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è
stabilito
in tre unità per il Presidente del Consiglio, in due unità
per
il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per
i
membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle
commissioni
permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei
conti.
6.
Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche
nel
settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene
costituito,
su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione
di
un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Il
relativo trattamento economico:
a)
per il dirigente responsabile
dell'Ufficio di supporto del
Presidente
del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in
misura
comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai
dirigenti
del Consiglio regionale;
b)
per il personale di cui al comma 4
è pari a quello previsto per
la
categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se
l'incaricato
è in possesso del diploma di laurea, integrato
dall'indennità
forfetaria prevista allo stesso comma.
7.
L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture
cessano
di diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo
proponente.
8.
I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente
articolo,
per tutta la durata dell'incarico non possono essere
titolari
di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali".
Nota
all'art. 2, comma 2, parte novellistica:
-
Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000,
n.
21 recante "Ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio
regionale"
(pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 24 marzo 2000), è il
seguente:
"Art.
13. (Personale assegnato ai gruppi e alle strutture di diretta
collaborazione
con gli organi del Consiglio regionale). omissis
2.
A detto personale compete un trattamento economico accessorio,
determinato
in sede di contrattazione decentrata, da corrispondere
mensilmente
a fronte delle responsabilità degli obblighi di
reperibilità
e di disponibilità ad orari disagevoli. Tale trattamento,
consistente
in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per
lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della
prestazione individuale".
Nota
alla dichiarazione d'urgenza:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.