L.R. 22 MARZO 2001, N. 9

 

"Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 28 marzo 2001, n. 15

 

 

ARTICOLO 1

 

(Finalità)

 

1.        La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la

salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:

 

a)        promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare

indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli

operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole,

finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in

materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di

qualità;

 

b)        favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità,

regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa

comunitaria, nazionale e regionale.

 

2.        Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono realizzate dalle

Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva

tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto

nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della

Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della

Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura

(ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono altresì

realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle

collettività multietniche.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Destinatari)

 

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione

eroga contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni

pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva,

universitaria, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti

pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Contributi)

 

1.        I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative

di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei

servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento

professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico

docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.

 

2. Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono

dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di

prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nella misura

minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché

presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma

1.

 

3.        La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

 

a)        le modalità per la presentazione dei progetti;

 

b)        il contenuto dei progetti;

 

c)        le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;

 

d)        le modalità di rendicontazione dei contributi;

 

e)        le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

 

4. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in

maniera specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le

iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti

biologici e di qualità.

 

5.        La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle

risorse disponibili:

 

a)        il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto

richiedente;

 

b)        la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Informazione)

 

1. I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti,

nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

 

a)        informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del

servizio;

 

b)        tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

 

c)        materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione

alimentare;

 

d)        informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli

igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle

competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di

rendicontazione dei contributi.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Selezione dei progetti)

 

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di

cui all'art. 2, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine

di elencazione:

 

a) entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati,

rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di

ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui

all'art. 3, comma 2;

 

b) entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale

docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore

previste per dette attività;

 

c) entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di

ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione

residente nel comune o nei comuni di riferimento.

 

2. A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti

presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti

dalla presente legge, in misura minore.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Norma finanziaria)

 

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è

autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere

in termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione

denominato: "Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di

servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e

educazione alimentare".

 

2.        All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della

disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del

cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

3.        La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di

contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia

in termini di competenza che di cassa.

 

4.        Per gli anni 2002 e successivi l'onere di cui al comma 1 sarà

annualmente determinato con legge di bilancio.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Bocci, deliberazione n.1371 del 29 novembre 2000, atto consiliare

n.363 (VIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa

"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" con competenza

referente, e Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -

Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con

competenza consultiva, il 1° dicembre 2000.

 

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 1°

febbraio 2001, con parere e relazione illustrati dal Consigliere

Tippolotti (atto n.363/bis).

 

-          Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 77.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.