L.R.
22 MARZO 2001, N. 9
"Norme
per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione
alimentare".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 28 marzo 2001, n. 15
ARTICOLO
1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle iniziative
volte a tutelare la
salute
e il benessere dei cittadini, con la presente legge:
a) promuove iniziative di comunicazione ed
educazione alimentare
indirizzate
agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli
operatori
delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole,
finalizzate
alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in
materia
di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di
qualità;
b) favorisce il consumo di prodotti
agricoli biologici e di qualità,
regolamentati
e certificati ai sensi della vigente normativa
comunitaria,
nazionale e regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lett.
a), sono realizzate dalle
Istituzioni
pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva
tenendo
conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto
nazionale
di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della
Regione,
la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della
Agenzia
regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(ARUSIA).
Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono altresì
realizzate
nel rispetto delle identità culturali presenti nelle
collettività
multietniche.
ARTICOLO
2
(Destinatari)
1.
Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione
eroga
contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni
pubbliche
titolari dei servizi di ristorazione collettiva,
universitaria,
scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti
pubblici
titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.
ARTICOLO
3
(Contributi)
1. I contributi sono erogati ai soggetti
destinatari per iniziative
di
comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei
servizi
di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento
professionale
in materia alimentare, rivolte al personale scolastico
docente
ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.
2.
Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono
dimostrare
l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di
prodotti
agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nella misura
minima
del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché
presentare
progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma
1.
3. La Giunta regionale disciplina con
proprio atto:
a) le modalità per la presentazione dei
progetti;
b) il contenuto dei progetti;
c)
le modalità e i termini per la
erogazione dei contributi;
d) le modalità di rendicontazione dei
contributi;
e) le ipotesi di decadenza e revoca dei
contributi.
4.
I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in
maniera
specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le
iniziative
dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti
biologici
e di qualità.
5. La Giunta regionale determina
annualmente, sulla base delle
risorse
disponibili:
a) il numero massimo di progetti
presentabili per ciascun soggetto
richiedente;
b) la soglia massima di contributo
erogabile per ciascun progetto.
ARTICOLO
4
(Informazione)
1.
I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti,
nell'ambito
del servizio ristorativo espletato:
a) informazioni sull'organizzazione
generale e sulle condizioni del
servizio;
b)
tabelle dietetiche e valori
nutrizionali dei menù;
c) materiale informativo in materia di
comunicazione ed educazione
alimentare;
d) informazioni sulla natura e sui
risultati dei controlli
igienico-sanitari
e merceologici compiuti sulle strutture dalle
competenti
autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di
rendicontazione
dei contributi.
ARTICOLO
5
(Selezione
dei progetti)
1.
La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di
cui
all'art. 2, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine
di
elencazione:
a)
entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati,
rispetto
al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di
ristorazione
collettiva, fermo restando il limite minimo di cui
all'art.
3, comma 2;
b)
entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale
docente
delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore
previste
per dette attività;
c)
entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di
ristorazione
collettiva, rispetto al totale della popolazione
residente
nel comune o nei comuni di riferimento.
2.
A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti
presentati
da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti
dalla
presente legge, in misura minore.
ARTICOLO
6
(Norma
finanziaria)
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata
per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere
in
termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione
denominato:
"Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di
servizi
di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e
educazione
alimentare".
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte
con quota della
disponibilità
che sarà appositamente prevista sul fondo globale del
cap.
6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. La Giunta regionale a norma della
vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia
in
termini di competenza che di cassa.
4. Per gli anni 2002 e successivi l'onere
di cui al comma 1 sarà
annualmente
determinato con legge di bilancio.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Bocci,
deliberazione n.1371 del 29 novembre 2000, atto consiliare
n.363
(VIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa
"Attività
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale" con competenza
referente,
e Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -
Finanze
e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con
competenza
consultiva, il 1° dicembre 2000.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 1°
febbraio
2001, con parere e relazione illustrati dal Consigliere
Tippolotti
(atto n.363/bis).
-
Esaminato ed approvato, con
emendamenti, dal Consiglio regionale
nella
seduta del 19 febbraio 2001, deliberazione n. 77.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.