L.R.17
APRILE 2001, N. 12
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998,
n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 2 maggio 2001, n. 20
ARTICOLO
1
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale 16 aprile 1998,
n.
14, è sostituito dal seguente:
"1.
Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di
cui
cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di
minoranza,
tenuto conto della loro rispettiva consistenza".
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
regionale 16 aprile 1998, n.
14,
è aggiunto il seguente:
"2bis.
I componenti di un gruppo i cui
rappresentanti si trovino
tutti
nelle condizioni di cui al comma 2,
fanno parte delle
Commissioni
mediante delega a Consiglieri di altro gruppo".
ARTICOLO
2
1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale
16 aprile 1998, n. 14, è
aggiunto
il seguente:
"Art.
59bis
Interrogazioni
e risposte immediate
1. Lo svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata ha luogo
almeno
una volta al mese.
2. La seduta è convocata dal
Presidente del Consiglio regionale
con
comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore
prima,
con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del
rappresentante
della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a
rispondere
non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida
indipendentemente
dalla verifica del numero legale, di cui
all'articolo
30.
3. L'interrogazione consiste in una
sola domanda, formulata in
modo
sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare
urgenza
e attualità.
4. L'interrogazione è presentata al
Presidente del Consiglio
regionale,
il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore
antecedenti
la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili,
compila
l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di
appartenenza
dei presentatori.
5. Il presentatore
dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla
per
non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o
l'Assessore
delegato, risponde per non più di quattro minuti.
Successivamente
l'interrogante ha diritto di replica per non più di
due
minuti.
6. Le interrogazioni di cui al
presente articolo non possono
essere
ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni
ordinarie,
salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate
inammissibili
alla procedura di trattazione immediata."
ARTICOLO
3
Norma
transitoria
1.
Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle
commissioni
permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'articolo
11
della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, come modificato
dall'articolo
1.
2.
Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1, non
ha
effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2
dell'articolo
10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni,
Brozzi, Fasolo e
Modena,
depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23
febbraio
2001, atto consiliare n. 513 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 23 febbraio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 1°
marzo
2001, con parere e relazione del Consigliere Brozzi (atto
n.513/bis).
-
Testo rinviato all'esame della Ia
Commissione consiliare
permanente
da parte del Consiglio regionale, nella seduta del 5 marzo
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 14
marzo
2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Consigliere
Brozzi (atto n.513/ter).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 19 marzo 2001, deliberazione n. 90.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 aprile 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 recante "Regolamento
interno
del Consiglio regionale" (pubblicata nel B.U.R. n.27 del 24
aprile
1998), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali
15
gennaio 2001, n. 5 (in B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4) e 9 marzo
2001,
n. 6 (in B.U.R. 16 maggio 2001, n. 12).
-
Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 16 aprile
1998,
n. 14, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla
presente
legge, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria
del 13 giugno 2001.