L.R.17 APRILE 2001, N. 12

 

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 2 maggio 2001, n. 20

 

 

ARTICOLO 1

 

1.        Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998,

n. 14, è sostituito dal seguente:

 

"1. Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di

cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di

minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza".

 

2.        Al comma 2 dell'articolo 11 della regionale 16 aprile 1998, n.

14, è aggiunto il seguente:

 

"2bis. I componenti di un gruppo i cui  rappresentanti si trovino

tutti nelle condizioni di cui al comma 2,  fanno parte delle

Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

1.        Dopo l'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è

aggiunto il seguente:

 

"Art. 59bis

Interrogazioni e risposte immediate

 

            1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo

almeno una volta al mese.

 

            2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale

con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore

prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del

rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a

rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida

indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui

all'articolo 30.

 

            3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in

modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare

urgenza e attualità.

 

            4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio

regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore

antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili,

compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di

appartenenza dei presentatori.

 

            5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla

per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o

l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti.

Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di

due minuti.

 

            6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono

essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni

ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate

inammissibili alla procedura di trattazione immediata."

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

Norma transitoria

 

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle

commissioni permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'articolo

11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, come modificato

dall'articolo 1.

 

2. Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1, non

ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2

dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

-          di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo e

Modena, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23

febbraio 2001, atto consiliare n. 513 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 23 febbraio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 1°

marzo 2001, con parere e relazione del Consigliere Brozzi (atto

n.513/bis).

 

-          Testo rinviato all'esame della Ia Commissione consiliare

permanente da parte del Consiglio regionale, nella seduta del 5 marzo

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 14

marzo 2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Consigliere Brozzi (atto n.513/ter).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 19 marzo 2001, deliberazione n. 90.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 aprile 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 recante "Regolamento

interno del Consiglio regionale" (pubblicata nel B.U.R. n.27 del 24

aprile 1998), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali

15 gennaio 2001, n. 5 (in B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4) e 9 marzo

2001, n. 6 (in B.U.R. 16 maggio 2001, n. 12).

 

- Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 16 aprile

1998, n. 14, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla

presente legge, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria del 13 giugno 2001.