L.R.
27 APRILE 2001, N. 14
"Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001/2003".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 2
ARTICOLO
1
(Stato
di previsione dell'entrata)
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno
finanziario
2001 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato
in
lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire
11.516.113.141.594
in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in
vigore
delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento
nella
cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario
2001 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.
3.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,
n.
13 l'articolazione in unità previsionali di base (di seguito
denominate
U.P.B.) della parte entrata del
bilancio di previsione
2001
è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle
entrate
(Tabella A).
ARTICOLO
2
(Stato di previsione della spesa)
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno
finanziario
2001 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato
in
lire 9.394.448.048.410 in termini di competenza e in lire
11.516.113.141.594
in termini di cassa.
2.
E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2001
entro
il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato
di
previsione di cui al comma 1.
3.
E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno
finanziario
2001 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti
nello
stato di previsione di cui al comma 1.
4.
Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000,
l'articolazione
in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del
bilancio
di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo
stato
di previsione delle spese (Tabella B).
ARTICOLO
3
(Quadro generale riassuntivo)
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno
finanziario
2001 annesso alla presente legge.
ARTICOLO
4
(Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002
dell'entrata)
1.
L'avanzo finanziario di lire 845.799.698.721 iscritto alla U.P.B.
0.01.002
dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi
stanziati
a fronte di entrate a destinazione vincolata e non
utilizzati
entro l'esercizio 2000, è destinato agli interventi
indicati
nella Tabella 'I' allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1,
saranno
apportate con la legge di assestamento del bilancio 2001 in
base
alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
ARTICOLO
5
(Risorse
destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale
per
l'anno 2001)
1.
Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per
l'anno
2001 ammontano a lire 1.935.121.000.000 e sono destinate agli
interventi
indicati nella Tabella 'M' allegata alla presente legge.
ARTICOLO
6
(Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di
previsione
per l'anno 2001, le variazioni agli stanziamenti di
competenza
e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia
dell'entrata
che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui
conti
correnti infruttiferi intestati
"Regione Umbria" presso la
Tesoreria
centrale e provinciale dello Stato.
2.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo
46,
comma 3 della legge regionale n. 13/2000
ad effettuare
variazioni
compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco n. 3
allegato
alla presente legge.
ARTICOLO
7
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo
42, comma 2 della legge regionale n.
13/2000, quelle
indicate
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
2.
Sono in ogni caso integrabili tutte le U.P.B. per consentire il
pagamento
dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione
amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della
legge
regionale n. 13/2000.
ARTICOLO
8
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1.
In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000, è
approvato
l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
ARTICOLO
9
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge
regionale
n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2001 in lire
155.112.036.356
e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.
ARTICOLO
10
(Autorizzazione
alla stipulazione di mutui)
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo
regionale
dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della legge
regionale
n. 13/2000, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere,
uno
o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.631.800.000
per
una durata massima di anni trenta ed entro il
limite di spesa di
lire
500.000.000 per l'anno 2001 e di lire 7.000.000.000 per gli anni
successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà
fronte
con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle
U.P.B.
15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato
(appendice
n. 1).
3.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16
maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è
diretto
al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'E'
allegata
alla presente legge.
4.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura
dell'esercizio
2000, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui
autorizzati
con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n.
18
è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a
norma
dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più
mutui
fino all'importo complessivo di lire 67.105.300.000 per una
durata
massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di lire
3.500.000.000
per l'anno 2001 e lire 7.000.000.000 per ciascuno degli
anni
successivi.
5.
Al conseguente onere relativo agli anni
2001 e successivi si farà
fronte
con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle
U.P.B.
15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato
(appendice
n. 1).
6.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è
diretto
al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'H'
allegata
alla presente legge.
ARTICOLO
11
(Autorizzazione
alla emissione di prestiti obbligazionari)
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16
maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35
della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre
prestiti
obbligazionari per una durata massima di anni trenta, in
alternativa
totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 10.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata
a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle
migliori
condizioni di mercato, determinando le condizioni e le
modalità
dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un
fondo
vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito
obbligazionario.
3.
Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla
Regione
mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli
di
spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per
effettuare,
alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed
interessi
nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura
del
rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene
istituito
speciale vincolo a favore dell'ente o
degli enti creditizi
incaricati
del servizio del prestito ovvero dell'operazione di
copertura
rischi.
4.
In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Giunta regionale
può
dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste
secondo
il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle
somme
occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli
interessi
e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti
derivati
presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio
del
prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità
assoluta
rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il
tesoriere
è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle
entrate
acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con
specifico
vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti
creditizi
incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di
copertura
del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a
tale
vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente
al
pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad
accantonare
tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5.
La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie
all'emissione
dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative
all'ottenimento
di uno o più rating in funzione delle caratteristiche
del
prestito stesso.
6.
L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli
stanziamenti
delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione
annuale
e pluriennale 2001/2003.
ARTICOLO
12
(Estinzione
anticipata di mutui onerosi)
1.
La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica
anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti
precedentemente
contratti, allo scopo di conseguire economie negli
oneri
di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta
regionale
è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o
rinegoziare,
e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose
di
quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in
sostituzione,
di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo
comprensivo
del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente
e
degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una
riduzione
degli oneri di ammortamento.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata
a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle
migliori
condizioni di mercato, determinando le condizioni e le
modalità
delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un
fondo
vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti
obbligazionari.
Si applicano al riguardo i commi 3, 4 e 5
dell'articolo
11.
3.
All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli
stanziamenti
iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e
15.3.002
del bilancio pluriennale 2001/2003 per far fronte alle rate
di
ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione
anticipata.
ARTICOLO
13
(Gestione
attiva del portafoglio di debiti)
1.
La Giunta regionale è autorizzata in relazione alle condizioni di
mercato,
a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente,
mediante
operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di
interesse,
attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla
prassi
dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali
strumenti
ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del
portafoglio
di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
2.
Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni
dell'articolo 11, comma 4.
ARTICOLO
14
(Cartolarizzazione
dei crediti)
1.
In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle
vigenti
disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a
ricorrere
alla cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30
aprile
1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle
operazioni
e ponendo in essere tutte le procedure necessarie
all'esecuzione.
2.
All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli
stanziamenti
che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003
e
15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003.
ARTICOLO
15
(Spese per la edizione di cataloghi
scientifici)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di
stanziamento
di lire 30.000.000 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B.
10.1.007 dello stato di previsione della spesa è
subordinata al
preventivo
accertamento della corrispondente entrata iscritta nella
U.P.B. 2.03.001.
ARTICOLO
16
(Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione
-
Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire
12.000.000.000
a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza
delle
U.P.B. 2.02.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002
"Investimenti
in favore dell'occupazione" dello stato di previsione
della
spesa è subordinata al preventivo accertamento della
corrispondente
entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.
ARTICOLO
17
(Spese
per la carta tecnica regionale)
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a
valere sulla quota di
stanziamento
di lire 200.000.000 della U.P.B. 5.01.008 della parte
spesa
del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della
corrispondente
entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.
ARTICOLO
18
(Recupero
di anticipazioni in materia di edilizia)
1.
Le risorse finanziarie in materia di edilizia per lire
195.613.192.532,
iscritte in entrata nella U.P.B. 2.03.002 connesse al
trasferimento
di funzioni alla Regione in applicazione dell'articolo
61
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono prioritariamente utilizzate
al
recupero integrale delle anticipazioni effettuate a carico del
bilancio
regionale sino alla data del 31 dicembre 2000 per le medesime
finalità.
ARTICOLO
19
(Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati)
1.
Per l'anno 2001 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2
della
legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei
funzionari
delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa
indicate
nella Tabella 'P' allegata alla presente legge.
ARTICOLO
20
(Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità)
1.
In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n.
13/2000,
la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso
dell'anno
2001 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in
materia
di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie,
qualora
il loro ammontare non superi l'importo
di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è
esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO
21
(Approvazione
del bilancio pluriennale 2001-2003)
1.
E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2001/2003
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della
presente
legge.
ARTICOLO
22
(Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale
n.
13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di
previsione
dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a)
Agenzia Regione Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in
Agricoltura
(ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n.
35
(Appendice n. 2);
b)
Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU) - Gestione liquidatoria
-
di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);
c)
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.SU.) di cui
alla
legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 4);
d)
Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
Perugia
di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n.
5);
e)
Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
Terni
di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n.
6);
f)
Agenzia Umbria Lavoro di cui alla legge regionale 25 novembre 1998,
n.
41 (Appendice n. 7).
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Sereni,
deliberazione n.179 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.
542
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti Ia
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
Patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali" con competenza
referente,
IIa "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del
territorio
- Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale" e
IIIa
"Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione -
Cultura
- Sport" con competenza consultiva, rispettivamente il 9 marzo
2001.
-
Espletate sull'atto apposite audizioni in data 22 marzo 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 27
marzo
2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal
Presidente
Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere Melasecche
Germini
per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni
consiliari
permanenti IIa e IIIa (atto n.542/bis).
-
Esaminato ed approvato, con
emendamenti, dal Consiglio regionale
nella
seduta del 30 marzo 2001, deliberazione n. 95.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il
24 aprile 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria Generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 1, comma 3:
-
Il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
recante
"Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell'ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione
dell'Umbria"
(pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è
il
seguente:
"Art.
41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei
capitoli).
1. La determinazione delle unità
previsionali di base è effettuata
con
la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale
si
provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla
classificazione
dell'anno precedente.
2. La disaggregazione di ciascuna unità
previsionale di base in
capitoli
ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata
dalla
Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo
capitolo:
a) spese attinenti a più centri di
responsabilità amministrativa;
b) spese correnti, spese in conto
capitale e spese relative al
rimborso
di mutui e prestiti;
c) spese relative a funzioni proprie
della Regione e spese
relative
a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese finanziate con assegnazioni
dello Stato a destinazione
vincolata
iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso
bilancio,
ed altre spese".
Nota
all'art. 2, comma 4:
-
Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000,
n.13,
si veda la nota all'art. 1, comma 3.
Nota
all'art. 6, comma 2:
-
Il testo dell'art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
46. (Variazioni di bilancio). omissis
3. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare nel corso
dell'esercizio,
e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del
bilancio
che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità
previsionali
di base. Con legge di bilancio o di variazione allo
stesso,
la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad
effettuare
variazioni compensative fra i capitoli di più unità
previsionali
di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un
medesimo
programma o progetto. omissis".
Nota
all'art. 7:
-
Il testo degli artt. 42, comma 2, e 82, comma 3, della legge
regionale
28 febbraio 2000, n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma
3),
è il seguente:
"Art.
42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
omissis
2. Da tale fondo, sono prelevate, con
deliberazione della Giunta
regionale,
le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di
competenza
e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino
insufficienti,
alla condizione che riguardino spese aventi carattere
obbligatorio
o connesse con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.
omissis
Art.
82. (Residui passivi. Nozione). omissis
3. Le somme di cui al comma 2 possono
essere conservate nel conto
dei
residui per non più di due anni successivi a quello in cui
l'impegno
si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più
luogo
alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui,
il
relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere
iscritto
nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge
regionale
può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro
totale
estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico
vincolo
di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei
trasferimenti.
omissis".
Nota
all'art. 8, comma unico:
-
Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
43. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1. Nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale è
iscritto
un fondo di riserva per le spese impreviste.
2. Da tale fondo, con deliberazione della
Giunta regionale, sono
prelevate
e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di
cassa
delle unità previsionali di base della spesa, le somme
occorrenti
per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in
vigore
aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non
prevedibili
all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino
capienza
negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non
devono
comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di
continuità.
3.
Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da
approvarsi
con apposito articolo della legge di approvazione del
bilancio,
delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui
al
comma 2.
4. Alla legge di approvazione del
rendiconto generale della
Regione
è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2,
con
indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti
dal
fondo di cui al presente articolo".
Nota
all'art. 9, comma unico:
-
Il testo dell'art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
44. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
1. Nel bilancio annuale di cassa è
iscritto un "Fondo di riserva
per
l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento
è
annualmente determinato, con apposito articolo della legge di
approvazione
del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo
dell'ammontare
complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.
2. Con deliberazione della Giunta
regionale, sono trasferite dal
fondo
ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità
previsionali
di spesa del bilancio le somme necessarie a provvedere ad
eventuali
deficienze delle relative dotazioni.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2,
non sono soggette a
controllo
e sono comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni
dalla
data di adozione".
Note
all'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5:
-
Il testo dell'art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
63. (Mutui e prestiti).
1. Entro i limiti e per le finalità
fissati dalla legge, la
contrazione
di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i
relativi
contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di
approvazione
di bilancio o da successiva legge di variazione al
bilancio
di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata
massima
del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche
in
riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa
con
il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2. Non può essere autorizzata la
contrazione di nuovi mutui e
prestiti
se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto
relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al
cui
bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
3. Le rate di ammortamento dei mutui e
gli oneri derivanti dalla
contrazione
di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni
ordinari
regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite
unità
previsionali di base distintamente per la quota destinata al
pagamento
degli interessi e per la quota destinata al rimborso del
capitale.
4. La contrazione dei mutui o
l'assunzione dei prestiti è
deliberata
- in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla
Giunta
regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata,
nonché
l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni
accessorie.
5. Entro 15 giorni dalla definizione del
mutuo, la Giunta
regionale
è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul
Bollettino
Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni
pattuite.
6. Le entrate derivanti da mutui e
prestiti stipulati entro il
termine
dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i
residui
attivi.
7. Le somme iscritte nello stato di
previsione dell'entrata in
relazione
ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine
dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni".
-
Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281 recante
"Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario"
(pubblicata nella G.U. n.127 del 22 maggio 1970),
modificata
ed integrata con legge 23 dicembre 1970, n.1084 (in G.U.
n.5
dell'8/1/1971), con legge19 maggio 1976, n.335 (in G.U. n.146 del
1/6/1976),
con legge 14 giugno 1990, n.158 (in G.U. n.144 del
22/6/1990),
con decreto legge 31 ottobre 1990, n.310 (in G.U. n.256
del
2/11/1990) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre
1990, n.403 (in G.U. n.302 del 29/12/1990), con legge 15
marzo
1997, n.59 (in S.O. alla G.U. n.63 del 17/3/1997) e con decreto
legislativo
28 marzo 2000, n. 76 (in G.U. n.77 del 1/4/2000), è il
seguente:
"Art.
10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.
Le
Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni
esclusivamente
per provvedere a spese di investimento nonché per
assumere
partecipazioni in società finanziarie regionali cui
partecipano
altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle
materie
di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle
delegate
ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione.
L'importo
complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e
interesse
dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione
nell'esercizio
considerato deve essere compatibile con i vincoli di
cui
al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento
dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate
della
regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento
trovino
copertura nell'àmbito del bilancio pluriennale della regione
stessa.
La
legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al
primo
comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli
esercizi
finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura
degli
oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari,
che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale,
che ne determina le condizioni e le modalità, previo
conforme
parere del comitato interministeriale per il credito e per il
risparmio,
ai sensi delle leggi vigenti.
Le
Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di
fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non
eccedente
l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad
esse
spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio
finanziario
in cui sono contratte.
Ai
mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il
trattamento
fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione
dello Stato".
-
Il testo dell'art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18
recante
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e
annesso
bilancio pluriennale 2000/2002" (pubblicata nel suppl.
straord.
n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
12. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui).
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo
regionale
dell'esercizio 2000, ai sensi dell'articolo 11 della legge
regionale
di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è
autorizzata
ad assumere, a norma dell'articolo 31 della medesima
legge,
uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
67.105.300.000
per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di
spesa
di lire 500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 6.400.000.000 per
ciascuno
degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà
fronte
con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp.
6080
e 9790 di cui al programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale
2000/2002
allegato (Appendice n. 1).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, è
subordinata, a norma
dell'articolo
31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978,
n.
23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario
1998.
4.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento
delle
spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura
dell'esercizio
1999, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui
autorizzati
con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n.
11,
è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a
norma
dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978,
n. 23, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
106.936.300.000
per una durata massima di 15 anni ed entro il limite
di
spesa di lire 6.500.000.000 per l'anno 2000 e lire 10.600.000.000
per
ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si farà
fronte
con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp.
6080
e 9790 del programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002
allegato
(Appendice n. 1).
7.
Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento
delle
spese indicate nella Tabella R) allegata alla presente legge".
Note
all'art. 11, comma 1:
-
Per il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281, si
vedano
le note all'art. 10, commi 1, 3, 4 e 5.
-
Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante
"Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nel
S.O.
alla G.U. n.304 del 30 dicembre 1994), è il seguente:
"Art.
35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti
territoriali.
1.
Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane
e
i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno
1990,
n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali
territoriali
e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari
destinati esclusivamente al finanziamento degli
investimenti.
Per le regioni resta ferma la disciplina di cui
all'articolo
10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato
dall'articolo
9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di
emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente.
Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra
enti
locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne
fanno
parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti
obbligazionari.
L'autorizzazione si intende negata qualora non sia
espressamente
concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si
applicano
le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo
46
sarà a totale carico dell'ente emittente.
2.
L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti
condizioni:
a)
che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino
a
consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di
dissesto
o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite
dall'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b)
che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di
amministrazione
ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio
1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.
68.
3.
Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo
del
penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se
non
sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in
cui
è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario
deve
essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari
all'ammontare
del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento.
Gli
investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario,
devono
avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari
all'ammontare
del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari
emessi
dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti
alla
determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa
vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4.
La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a
cinque
anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da
consorzi
tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può
essere
successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento
dell'unione
o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei
comuni
prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli
articoli
11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei
rapporti
giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito
al
nuovo ente.
5.
Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in
azioni
di società possedute dagli enti locali.
6.
Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli
interessi
potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o
trimestrali,
a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento
effettivo
al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non
dovrà
essere superiore, al momento della emissione, al rendimento
lordo
dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente
maggiorato
di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state
emissioni
della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di
Stato
esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle
obbligazioni
da emettere maggiorato di un punto. I titoli
obbligazionari
sono emessi al portatore, sono stanziabili in
anticipazione
presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in
pegno
per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti
devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di
imposta
sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
possessori
persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i
soggetti
tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
di
competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito
capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1
per
cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito
obbligazionario,
da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato
quale
contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.
7.
La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve
indicare
l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la
durata
e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo
piano
di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del
prestito,
ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi
provenienti
dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.
L'ente
emittente si avvale per il collocamento del servizio del
prestito
di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o
comunitaria,
ferme restando le disposizioni che ne disciplinano
l'attività.
L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del
prestito
obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della
legge
3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve
provvedere
al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi
occorrenti
per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute
fiscali,
e per il rimborso del capitale secondo il piano di
ammortamento
predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i
possessori
dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti
emittenti.
8.
Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle
delegazioni
di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre
1978,
n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è
assicurato
dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a
dare
mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È
vietata
ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì
ogni
forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti
locali.
9.
Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili,
le
norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto
del
Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni
obbligazionarie
sono sottoposte al benestare preventivo della Banca
d'Italia,
che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta,
nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129
del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli
obbligazionari
possono essere quotati sui mercati regolamentati ai
sensi
della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente
emittente
esclusivamente con mezzi provenienti da economie di
bilancio.
10.
Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il
Ministro
del tesoro determina le caratteristiche dei titoli
obbligazionari,
nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti
sono
tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce
l'ammontare
delle commissioni di collocamento che dovranno percepire
gli
intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di
quotazione
sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere
previste
modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
bilancio
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,
n. 504".
Nota
all'art. 14, comma 1:
-
La legge 30 aprile 1999, n.130 recante "Disposizioni sulla
cartolarizzazione
dei crediti", è pubblicata nella G.U. n.111 del 14
maggio
1999.
Nota
all'art. 16 - rubrica:
-
La legge regionale 18 aprile 1997, n.14 recante "Norme
sull'amministrazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale
e delle aziende sanitarie locali", è pubblicata nel B.U.R.
n.20
del 23 aprile 1997.
Nota
all'art. 18, comma unico:
-
Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo
1997, n.59" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile
1998),
è il seguente:
"Art.
61. Disposizioni finanziarie.
1.
Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilità
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto
legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla
sezione
autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti,
relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a)
dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b)
dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c)
dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo
e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21-quinquies
del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d)
dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985,
n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n.
118;
e)
dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f)
dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo
la
ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la
programmazione
economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di
impegno
autorizzati:
a)
dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b)
dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c)
dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo
2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d)
dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118;
e)
dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3.
L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio
1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento
è
stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
dall'articolo
3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,
nei
limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4.
Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità
di
cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni
sul
fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da
quanto
previsto dalle seguenti disposizioni:
a)
articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b)
articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c)
articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d)
articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si
applicano
ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18
della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6.
Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente
decreto legislativo sono devolute alle regioni
contestualmente
alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione
o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
7.
Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59
vengono
determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la
Conferenza
unificata".
Nota
all'art. 19, comma unico:
-
Il testo dell'art. 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n.13 (si veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
76. (Aperture di credito).
1. Nei casi previsti dalla presente legge,
l'effettuazione delle
spese
può avvenire attraverso aperture di credito a favore di
funzionari
delegati entro limiti di importo di volta in volta
definiti.
2. Per le spese di funzionamento degli
uffici, per quelle di
manutenzione
degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per
le
altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le aperture di
credito
sono autorizzate, con atto motivato della Giunta regionale
entro
il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione
del
bilancio.
3. Il funzionario delegato, in
rispondenza alle esigenze per le
quali
è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi
mediante
i buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i
pagamenti
diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.
4. Il prelievo è effettuato, per ciascuna
unità previsionale di
spesa
e per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a
favore
del funzionario delegato".
Nota
all'art. 20, comma 1:
-
Il testo dell'art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
65. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta
entità).
1. La legge regionale di approvazione del
bilancio autorizza la
Giunta
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la
Regione
vanta in materia di entrate di natura tributaria e non,
comprese
le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di
accertamento,
riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti
eccessivo
rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite
massimo
di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi
viene disposto mediante
deliberazione
della Giunta regionale, senza onere alcuno per i
debitori".
Note
all'art. 22:
-
Il testo dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
(si
veda la nota all'art. 1, comma 3), è il seguente:
"Art.
52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).
1. I bilanci di previsione degli enti,
aziende, organismi e
istituti,
dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono
trasmessi
annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro
il
1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della
Regione
a norma di Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. Nei bilanci degli enti predetti,
redatti in termini di
competenza
e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo
le
direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la
compilazione
di un bilancio consolidato regionale.
3. Le spese degli enti, aziende,
organismi ed istituti di cui al
comma
1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione
inclusi
nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì
indicate
nel bilancio della Regione, in nota a margine delle
corrispondenti
unità previsionali di base.
4. I rendiconti degli enti, aziende,
organismi e istituti,
dipendenti
dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni
anno
dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e
pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti
sono
redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e
87.
5. I bilanci di esercizio approvati da
ciascuna società in cui la
Regione
abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto
generale
della Regione dell'anno cui si riferiscono".
-
La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 recante "Riordino delle
funzioni
amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:
scioglimento
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e
istituzione
dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l'innovazione
in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n.1 al
B.U.R.
n.50 del 2 novembre
1994.
-
La legge regionale 12 agosto 1994, n.26 recante "Norme sul diritto
allo
studio universitario", è pubblicata nel B.U.R. n.37 del 25 agosto
1994.
-
La legge regionale 2 maggio 1983, n.12 recante "Riordinamento degli
I.A.C.P.
delle province di Perugia e Terni" (pubblicata nel B.U.R. 6
maggio
1983, n.30), è stata modificata con legge regionale 6 luglio
1984,
n.31 (in B.U.R. 9 luglio 1984, n.51).
-
La legge regionale 25 novembre 1998, n.41 recante "Norme in materia
di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego", è
pubblicata
nel S.O.n.3 al B.U.R. n.72 del 2 dicembre 1998.
NOTA
ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
Art.
127, II comma, Costituzione - "La legge è promulgata nei dieci
giorni
dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente
dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente,
la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate
ai
termini indicati".
Art.
69, comma 2, Statuto - "La promulgazione e l'entrata in vigore di
una
legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei
termini
di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia
dichiarata
urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri
assegnati
alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.