L.R.
23 MAGGIO 2001, N. 15
"Modificazioni
ed integrazioni della legge
regionale 30 aprile 1990, n. 34 - Norme in materia di polizia municipale e
locale".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 6 giugno 2001, n. 27
ARTICOLO
1
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale
30
aprile 1990, n.34)
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990,
n.
34 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito
con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è
così
composto:
a) tre rappresentanti designati,
rispettivamente, dalle sezioni
regionali
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dell'Unione
Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni
ed
Enti Montani (UNCEM);
b) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali
confederali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
c)
quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale
aventi
sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto
limitato
a due;
d)
un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale."
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990
sono
aggiunti i seguenti:
"2bis.
Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è
eletto
dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite
dal
regolamento di cui al comma 2ter.
2ter.
Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio
funzionamento
con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
2quater.
Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la
Giunta
regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei
rapporti
istituzionali con gli enti locali.".
ARTICOLO
2
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale
30
aprile 1990, n.34)
1.
All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le
parole
"di cui all'articolo 9," sono soppresse le parole "oltre a
promuovere
iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo
miglioramento
della polizia municipale,".
2.
All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le
parole
"In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla
Giunta
regionale proposte relative:" sono sostituite con le parole "Il
Comitato
tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula
proposte
alla Giunta regionale in merito:".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 34/1990,
è
aggiunto il seguente:
"3.
Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e
formula
le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio
degli
atti da parte del Presidente della Giunta regionale.".
ARTICOLO
3
(Norma
transitoria)
1.
Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede con proprio
decreto
alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo
regionale.
La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo
regionale
è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore
regionale
della struttura competente in materia, che la presiede.
2.
Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto
nella
seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a
maggioranza
dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza,
si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior
numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il
maggior
numero di voti.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Sereni,
deliberazione n.190 del 7 marzo 2001, atto consiliare n. 581
(VIIa
Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 27 marzo
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia Commissione
consiliare permanente l'11
aprile
2001, con parere e relazione, illustrati oralmente, dal
Presidente
Pacioni (atto n.581/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento,
nella
seduta del 23 aprile 2001, deliberazione n. 97.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 18 maggio 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Direzione regionale alle Risorse Umane,
Finanziarie
e Strumentali (Servizio Riforme e Affari istituzionali -
Sezione
Enti locali e Osservatorio sulla riforma della Pubblica
amministrazione
regionale e locale), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3
e
4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di
facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli
atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 recante "Norme in materia
di
polizia municipale e locale ", è pubblicata nel B.U.R. n.20 del 9
maggio
1990.
Nota
all'art. 1:
-
Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1990,
n.
34 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed
integrato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
9. Comitato tecnico consultivo regionale.
1.
E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito
con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è
così
composto:
a) tre rappresentanti designati,
rispettivamente, dalle sezioni
regionali
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dell'Unione
Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni
ed
Enti Montani (UNCEM);
b) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali
confederali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
c)
quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale
aventi
sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto
limitato
a due;
d)
un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.
2bis.
Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto
dallo
stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal
regolamento
di cui al comma 2ter.
2ter.
Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio
funzionamento
con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
2quater.
Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la
Giunta
regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei
rapporti
istituzionali con gli enti locali
3.
Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il
rimborso
delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti
regionali
a livello dirigenziale".
Nota
all'art. 2:
-
Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1990,
n.
34 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed
integrato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
10. Compiti e funzioni del Comitato.
1. Il Comitato di cui all'art. 9, svolge
funzioni consultive nei
confronti
della Giunta regionale. Esso esprime altresì il proprio
parere
su tutte le iniziative legislative in materia di polizia
amministrativa,
nonché nel caso che si debba intervenire per pubbliche
calamità
che abbiano interessato il territorio della regione.
2. Il Comitato tecnico consultivo, in
particolare, esprime parere
e
formula proposte alla Giunta regionale in merito:
a)
alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con
riferimento
ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;
b)
alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale
addetto
ai servizi di polizia locale e municipale;
c)
alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti
operativi
in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e
municipale;
d)
ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale
per
gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare
riguardo
alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi
stessi.
3.
Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula
le
proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli
atti
da parte del Presidente della Giunta regionale".