L.R. 16 LUGLIO 2001, N. 16

 

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n.30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n.422)".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36

 

 

ARTICOLO 1

 

(Integrazione dell'art. 10, comma 1, lett. ss) della legge regionale

15 novembre 1999, n. 30 )

 

1. Alla lettera ss) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale

15 novembre 1999, n. 30, dopo le parole "interesse regionale" sono

aggiunte le parole: "ad eccezione dell'articolo 10".

 

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la

vigenza dell'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n.

24, già abrogato.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Integrazione dell'art. 35, comma 1, lett. c) della legge regionale 18

novembre

1998, n. 37)

 

1.  Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale

18 novembre 1998, n. 37, come modificata dalla legge regionale 22

dicembre 2000, n. 42, articolo 3, comma 1, dopo le parole "ad

esclusione degli articoli" e prima del numero "10", è aggiunto il

numero "9bis,".

 

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la

vigenza dell'articolo 9 bis della legge regionale 13 marzo 1995, n.

10, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre

1997, n. 42, già abrogato.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Di Bartolo, deliberazione n.461 del 16 maggio 2001, atto consiliare n.

656 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 maggio

2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 6

giugno 2001, con parere e relazione del Consigliere Bottini (atto

n.656/bis).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18

giugno 2001, deliberazione n. 116.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 15 novembre 1999, n.30 recante "Semplificazione

legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti

disposizioni non più applicabili" (pubblicata nel B.U.R. n.59 del 17

novembre 1999), è stata già modificata ed integrata con leggi

regionali 3 gennaio 2000, n.1 (in B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000) e 20

gennaio 2000, n. 5 (in B.U.R. n.4 del 26 gennaio 2000).

 

- La legge regionale 18 novembre 1998, n.37 recante "Norme in materia

di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19

novembre 1997, n.422" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.69 del 25

novembre 1998), è stata già modificata ed integrata con legge

regionale 22 dicembre 2000, n. 42 (in B.U.R. n.68 del 29 dicembre

2000).

 

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante

"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti

in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,

comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella G.U. n.287

del 10 dicembre 1997.

 

Note all'art. 1:

 

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 15 novembre

1999, n.30 (si vedano le note al titolo della legge), così come

modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 10. (Viabilità e trasporti).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

abrogate le seguenti leggi regionali in materia di viabilità e

trasporti:

 

     a) l.r. 19 luglio 1972, n. 12, recante: "Esercizio delle funzioni

in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti

lacuali";

 

     b) l.r. 7 marzo 1973, n. 15, recante: "Contributo quadriennale al

Comune di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S.

Egidio";

 

     c) l.r. 20 maggio 1975, n. 32, recante: "Anticipazione per conto

dello Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione

che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000

per ciascun agente, per il periodo dall'1 luglio 1974 - 28 febbraio

1975";

 

     d) l.r. 12 agosto 1976, n. 34, recante: "Interventi finanziari a

favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione

regionale. Deleghe per l'erogazione";

 

     e) l.r. 15 giugno 1977, n. 28, recante: "Interventi finanziari a

favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione

regionale. Deleghe per l'erogazione";

 

     f) l.r. 21 dicembre 1977, n. 61, recante: "Sanzioni

amministrative per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di

trasporto urbano";

 

     g) l.r. 17 gennaio 1978, n. 1, recante: "Ripartizione dei fondi

statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella

legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli

destinati all'autotrasporto pubblico di persone";

 

     h) l.r. 20 febbraio 1978, n. 7, recante: "Contributo della

Regione Umbria al fondo regionale trasporti per l'anno 1978";

 

     i) l.r. 23 giugno 1978, n. 28, recante: "Contributo a saldo della

gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione

pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale";

 

     l) l.r. 24 agosto 1978, n. 46, recante: "Ripartizione dei fondi

statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n.

377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di

acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone";

 

     m) l.r. 9 maggio 1979, n. 19, recante: "Proroga del termine di

cui all'articolo 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto

1978, n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979

previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16

ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati

all'autotrasporto pubblico di persone";

 

     n) l.r. 11 maggio 1979, n. 20, recante: "Sovvenzione annua a

favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per

l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie

Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e

Umbertide-S. Sepolcro";

 

     o) l.r. 14 agosto 1979, n. 43, recante: "Interventi finanziari a

favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di

persone";

 

     p) l.r. 6 dicembre 1979, n. 64, recante: "Incremento dello

stanziamento previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto

1978, n. 46";

 

     q) l.r. 31 marzo 1980, n. 23, recante: "Corrispettivo alla

Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti

automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1

gennaio-30 settembre 1980";

 

     r) l.r. 26 maggio 1980, n. 53, recante: "Interventi finanziari a

favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di

persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17

agosto 1979, n. 44";

 

     s) l.r. 28 ottobre 1980, n. 66, recante: "Autorizzazione alla

prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA

dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980";

 

     t) l.r. 4 maggio 1981, n. 20, recante: "Contributo ai Comuni ed

alle Province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia

concernenti la Ferrovia Centrale Umbra";

 

     u) l.r. 1 luglio 1981, n. 43, recante: "Finanziamento ai Consorzi

per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei

compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla MUA nel 1980";

 

     v) l.r. 30 luglio 1981, n. 45, recante: "Autoveicoli in servizio

pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di

tassametri e colorazione della carrozzeria";

 

     z) l.r. 31 luglio 1981, n. 47, recante: "Progetto preliminare per

il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della

spesa di L. 450.000.000";

 

     aa) l.r. 20 agosto 1981, n. 60, recante: "Interventi finanziari a

favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di

persone";

 

     bb) l.r. 25 gennaio 1982, n. 3, recante: "Modificazioni alla

legge regionale 30 luglio 1981, n. 45";

 

     cc) l.r. 25 gennaio 1982, n. 4, recante: "Ripartizione dei fondi

previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno

1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria";

 

     dd) l.r. 31 maggio 1982, n. 27, recante: "Contributo per il

ripristino della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco";

 

     ee) l.r. 14 giugno 1982, n. 31, recante: "Studio di fattibilità

per la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa

di L. 200.000.000";

 

     ff) l.r. 5 luglio 1982, n. 32, recante: "Contributo per la

predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al

ripristino della funicolare di Orvieto";

 

     gg) l.r. 15 novembre 1982, n. 50, recante: "Misura delle tariffe

dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e

integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74";

 

     hh) l.r. 14 dicembre 1982, n. 56, recante: "Ripartizione dei

fondi residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4,

per le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di

trasporto pubblico in Umbria";

 

     ii) l.r. 24 gennaio 1983, n. 3, recante: "Ripartizione dei fondi

previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei

servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983";

 

     ll) l.r. 11 agosto 1983, n. 32, recante: "Contributo alla

S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983";

 

     mm) l.r. 11 agosto 1983, n. 33, recante: "Modificazione della

legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: "Ripartizione dei

fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei

servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983"";

 

     nn) l.r. 6 marzo 1985, n. 6, recante: "Modificazioni ed

integrazioni della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. "Contributi

alle Amministrazioni comunali per interventi sulla viabilità minore e

per la progettazione di opere viarie di interesse comunale ed

intercomunale"";

 

     oo) l.r. 13 giugno 1986, n. 22, recante: "Modificazioni ed

integrazioni della legge regionale 11 agosto 1982, n. 39, recante:

"Contributi per migliorare la sicurezza e la conservazione delle

strade"";

 

     pp) l.r. 12 agosto 1986, n. 28, recante: "Ripartizione dei fondi

previsti dall'articolo 34 - comma primo - della legge 28 febbraio

1986, n. 41, per investimenti nel settore dei trasporti pubblici

locali negli anni 1986, 1987 e 1988";

 

     qq) l.r. 25 agosto 1989, n. 29, recante: "Incentivi finanziari

alle aziende di trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che

gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone

per il rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei

sistemi di trasporto pubblico";

 

     rr) l.r. 27 aprile 1990, n. 26, recante: "Contributi alla

Provincia di Perugia per gli impianti fissi funzionali al servizio di

navigazione interna sul Lago Trasimeno";

 

     ss) l.r. 2 settembre 1991, n. 24, recante: "Ristrutturazione ed

adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico

di interesse regionale" ad eccezione dell'art. 10;

 

     tt) l.r. 2 settembre 1991, n. 25, recante: "Integrazione della

legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione della

legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in materia di trasporti

pubblici";

 

     uu) l.r. 9 dicembre 1992, n. 20, recante: "Modificazione della

legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed

adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico

di interesse regionale";

 

     vv) l.r. 31 agosto 1994, n. 30, recante: "Erogazione una tantum

di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria

per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio

1991/1993"".

 

- La legge regionale 2 settembre 1991, n.24 recante "Ristrutturazione

ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto

pubblico di interesse regionale" (pubblicata nel B.U.R. n.43 dell'11

settembre 1991), è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ss)

della legge regionale n.30/1999. La presente legge ha ripristinato la

vigenza dell'art. 10 della L.R. n.24/1991, di cui si riporta il testo:

 

"Art. 10. Sanzioni pecuniarie e documento di identità.

 

1. Per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero di titolo di

viaggio non adeguato, oltre al pagamento del biglietto a tariffa

ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, la sanzione

pecuniaria è fissata da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire

180.000.

 

2.        La sanzione amministrativa per i possessori di regolare

abbonamento, i quali al momento del controllo ne risultino sprovvisti,

è fissata da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000, a

condizione che il possesso dell'abbonamento venga dimostrato presso

gli uffici dell'esercente del servizio pubblico di trasporto entro 48

ore dalla contestazione.

 

3.        In caso di mancato pagamento della sanzione all'atto della

contestazione, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono

tenuti a esibire un documento idoneo a comprovare la loro identità,

contenente, per i minori, il cognome e il nome del soggetto tenuto

alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della legge 689 del 24

novembre 1981.

 

4.        All'accertamento delle infrazioni provvedono gli esercenti del

servizio pubblico di trasporto mediante propri agenti giurati,

indipendentemente dall'ambito dei servizi rispettivamente gestiti".

 

Note all'art. 2:

 

- Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre

1998, n. 37 (si vedano le note al titolo della legge), così come

ulteriormente modificato ed integrato dalla presente legge, è il

seguente:

 

"Art. 35. (Abrogazione di norme).

 

     1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le

seguenti norme:

 

     a) legge regionale 4 novembre 1981, n. 74;

 

     b) legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, e successive

modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art.

12, comma 5;

 

     c) legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, ad esclusione degli

articoli 9bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e 13 bis che rimangono in

vigore fino al 31 dicembre 2003;

 

     d) legge regionale 20 agosto 1981, n. 58;

 

     e) legge regionale 11 agosto 1982, n. 34".

 

- Si riporta il testo dell'art. 9bis della legge regionale 13 marzo

1995, n. 10 recante "Norme per il trasporto pubblico locale"

(pubblicata nel B.U.R. n.14 del 22 marzo 1995), come aggiunto

dall'art.1 della legge regionale 5 dicembre 1997, n.42 (in B.U.R. n.62

del 10 dicembre 1997) e successivamente abrogato dall'art. 35 della

legge regionale n.37/1998, di cui la presente legge ha ripristinato la

vigenza:

 

"Art. 9 bis. (Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 10

della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24)

 

1.        Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di

linea devono rendere note al pubblico le sanzioni previste

all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli

utenti sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare

abbonamento che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.

 

2.        L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle

norme della presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10,

comma 4, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese

che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante

propri agenti.

 

3.        Per le finalità di cui al comma 2 l'impresa segnala all'ente

concedente i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.

 

4.        Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento

di riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti

previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore,

nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa

vigente. Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e

quella degli altri organi espressamente abilitati da altre

disposizioni.

 

5.        Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di

cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24,

commi 1 e 2, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta

rapporto del processo verbale di accertamento e di prova delle

eseguite notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica

o privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile

del competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere

l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 11 della legge regionale

30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

 

6.        Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato

direttamente agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante

versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese,

pubbliche o private e agli enti competenti.

 

7.        Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle

imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le

rispettive competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di

applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti".

 

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.