L.R.
16 LUGLIO 2001, N. 16
"Modificazioni
ed integrazioni della legge
regionale 15.11.1999, n.30 (Semplificazione legislativa mediante
abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e
ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998,
n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del
decreto legislativo 19.11.1997, n.422)".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36
ARTICOLO
1
(Integrazione
dell'art. 10, comma 1, lett. ss) della legge regionale
15
novembre 1999, n. 30 )
1.
Alla lettera ss) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale
15
novembre 1999, n. 30, dopo le parole "interesse regionale" sono
aggiunte
le parole: "ad eccezione dell'articolo 10".
2.
La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la
vigenza
dell'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n.
24,
già abrogato.
ARTICOLO
2
(Integrazione
dell'art. 35, comma 1, lett. c) della legge regionale 18
novembre
1998,
n. 37)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35
della legge regionale
18
novembre 1998, n. 37, come modificata dalla legge regionale 22
dicembre
2000, n. 42, articolo 3, comma 1, dopo le parole "ad
esclusione
degli articoli" e prima del numero "10", è aggiunto il
numero
"9bis,".
2.
La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la
vigenza
dell'articolo 9 bis della legge regionale 13 marzo 1995, n.
10,
come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre
1997,
n. 42, già abrogato.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Di
Bartolo, deliberazione n.461 del 16 maggio 2001, atto consiliare n.
656
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 maggio
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente il 6
giugno
2001, con parere e relazione del Consigliere Bottini (atto
n.656/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18
giugno
2001, deliberazione n. 116.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 15 novembre 1999, n.30 recante "Semplificazione
legislativa
mediante abrogazione di leggi regionali recanti
disposizioni
non più applicabili" (pubblicata nel B.U.R. n.59 del 17
novembre
1999), è stata già modificata ed integrata con leggi
regionali
3 gennaio 2000, n.1 (in B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000) e 20
gennaio
2000, n. 5 (in B.U.R. n.4 del 26 gennaio 2000).
-
La legge regionale 18 novembre 1998, n.37 recante "Norme in materia
di
trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19
novembre
1997, n.422" (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.69 del 25
novembre
1998), è stata già modificata ed integrata con legge
regionale
22 dicembre 2000, n. 42 (in B.U.R. n.68 del 29 dicembre
2000).
-
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
"Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma
4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella G.U. n.287
del
10 dicembre 1997.
Note
all'art. 1:
-
Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 15 novembre
1999,
n.30 (si vedano le note al titolo della legge), così come
modificato
ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
10. (Viabilità e trasporti).
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono
abrogate
le seguenti leggi regionali in materia di viabilità e
trasporti:
a) l.r. 19 luglio 1972, n. 12, recante:
"Esercizio delle funzioni
in
materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti
lacuali";
b)
l.r. 7 marzo 1973, n. 15, recante: "Contributo quadriennale al
Comune
di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S.
Egidio";
c) l.r. 20 maggio 1975, n. 32, recante:
"Anticipazione per conto
dello
Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione
che
applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000
per
ciascun agente, per il periodo dall'1 luglio 1974 - 28 febbraio
1975";
d) l.r. 12 agosto 1976, n. 34, recante:
"Interventi finanziari a
favore
di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale.
Deleghe per l'erogazione";
e) l.r. 15 giugno 1977, n. 28, recante:
"Interventi finanziari a
favore
di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale.
Deleghe per l'erogazione";
f) l.r. 21 dicembre 1977, n. 61, recante:
"Sanzioni
amministrative
per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di
trasporto
urbano";
g) l.r. 17 gennaio 1978, n. 1, recante:
"Ripartizione dei fondi
statali
previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella
legge
16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli
destinati
all'autotrasporto pubblico di persone";
h) l.r. 20 febbraio 1978, n. 7, recante:
"Contributo della
Regione
Umbria al fondo regionale trasporti per l'anno 1978";
i) l.r. 23 giugno 1978, n. 28, recante:
"Contributo a saldo della
gestione
1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica
concessionarie di autolinee di competenza regionale";
l) l.r. 24 agosto 1978, n. 46, recante:
"Ripartizione dei fondi
statali
per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n.
377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di
acquisto
dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone";
m) l.r. 9 maggio 1979, n. 19, recante:
"Proroga del termine di
cui
all'articolo 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto
1978,
n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979
previsti
dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16
ottobre
1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto
pubblico di persone";
n) l.r. 11 maggio 1979, n. 20, recante:
"Sovvenzione annua a
favore
della Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per
l'esercizio
delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie
Terni-Umbertide
con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e
Umbertide-S.
Sepolcro";
o) l.r. 14 agosto 1979, n. 43, recante:
"Interventi finanziari a
favore
di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone";
p) l.r. 6 dicembre 1979, n. 64, recante:
"Incremento dello
stanziamento
previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto
1978,
n. 46";
q) l.r. 31 marzo 1980, n. 23, recante:
"Corrispettivo alla
Società
Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti
automobilistici
di competenza regionale effettuati nel periodo 1
gennaio-30
settembre 1980";
r) l.r. 26 maggio 1980, n. 53, recante:
"Interventi finanziari a
favore
di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone.
Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17
agosto
1979, n. 44";
s)
l.r. 28 ottobre 1980, n. 66, recante: "Autorizzazione alla
prosecuzione
dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA
dal
1° ottobre al 31 dicembre 1980";
t) l.r. 4 maggio 1981, n. 20, recante:
"Contributo ai Comuni ed
alle
Province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia
concernenti
la Ferrovia Centrale Umbra";
u) l.r. 1 luglio 1981, n. 43, recante:
"Finanziamento ai Consorzi
per
i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei
compiti
inerenti alle autolinee esercitate dalla MUA nel 1980";
v) l.r. 30 luglio 1981, n. 45, recante:
"Autoveicoli in servizio
pubblico
da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di
tassametri
e colorazione della carrozzeria";
z) l.r. 31 luglio 1981, n. 47, recante:
"Progetto preliminare per
il
risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della
spesa
di L. 450.000.000";
aa) l.r. 20 agosto 1981, n. 60, recante:
"Interventi finanziari a
favore
di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone";
bb) l.r. 25 gennaio 1982, n. 3, recante:
"Modificazioni alla
legge
regionale 30 luglio 1981, n. 45";
cc) l.r. 25 gennaio 1982, n. 4, recante:
"Ripartizione dei fondi
previsti
dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno
1982
da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria";
dd) l.r. 31 maggio 1982, n. 27, recante:
"Contributo per il
ripristino
della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco";
ee) l.r. 14 giugno 1982, n. 31, recante: "Studio di
fattibilità
per
la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa
di
L. 200.000.000";
ff) l.r. 5 luglio 1982, n. 32, recante:
"Contributo per la
predisposizione
del progetto esecutivo delle opere necessarie al
ripristino
della funicolare di Orvieto";
gg) l.r. 15 novembre 1982, n. 50,
recante: "Misura delle tariffe
dei
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
integrazione
della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74";
hh) l.r. 14 dicembre 1982, n. 56,
recante: "Ripartizione dei
fondi
residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4,
per
le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di
trasporto
pubblico in Umbria";
ii) l.r. 24 gennaio 1983, n. 3, recante:
"Ripartizione dei fondi
previsti
dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei
servizi
pubblici di trasporto nell'anno 1983";
ll) l.r. 11 agosto 1983, n. 32, recante:
"Contributo alla
S.A.S.E.
per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983";
mm) l.r. 11 agosto 1983, n. 33, recante:
"Modificazione della
legge
regionale 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: "Ripartizione dei
fondi
previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei
servizi
pubblici di trasporto nell'anno 1983"";
nn) l.r. 6 marzo 1985, n. 6, recante:
"Modificazioni ed
integrazioni
della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. "Contributi
alle
Amministrazioni comunali per interventi sulla viabilità minore e
per
la progettazione di opere viarie di interesse comunale ed
intercomunale"";
oo) l.r. 13 giugno 1986, n. 22, recante:
"Modificazioni ed
integrazioni
della legge regionale 11 agosto 1982, n. 39, recante:
"Contributi
per migliorare la sicurezza e la conservazione delle
strade"";
pp) l.r. 12 agosto 1986, n. 28, recante:
"Ripartizione dei fondi
previsti
dall'articolo 34 - comma primo - della legge 28 febbraio
1986,
n. 41, per investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali
negli anni 1986, 1987 e 1988";
qq) l.r. 25 agosto 1989, n. 29, recante:
"Incentivi finanziari
alle
aziende di trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che
gestiscono
in economia il servizio di trasporto pubblico di persone
per
il rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei
sistemi
di trasporto pubblico";
rr) l.r. 27 aprile 1990, n. 26, recante:
"Contributi alla
Provincia
di Perugia per gli impianti fissi funzionali al servizio di
navigazione
interna sul Lago Trasimeno";
ss) l.r. 2 settembre 1991, n. 24,
recante: "Ristrutturazione ed
adeguamento
del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico
di
interesse regionale" ad eccezione dell'art. 10;
tt) l.r. 2 settembre 1991, n. 25, recante:
"Integrazione della
legge
regionale 4 novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione della
legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in materia di trasporti
pubblici";
uu) l.r. 9 dicembre 1992, n. 20, recante:
"Modificazione della
legge
regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed
adeguamento
del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico
di
interesse regionale";
vv) l.r. 31 agosto 1994, n. 30, recante:
"Erogazione una tantum
di
contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria
per
il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio
1991/1993"".
-
La legge regionale 2 settembre 1991, n.24 recante "Ristrutturazione
ed
adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto
pubblico
di interesse regionale" (pubblicata nel B.U.R. n.43 dell'11
settembre
1991), è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ss)
della
legge regionale n.30/1999. La presente legge ha ripristinato la
vigenza
dell'art. 10 della L.R. n.24/1991, di cui si riporta il testo:
"Art.
10. Sanzioni pecuniarie e documento di identità.
1.
Per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio, ovvero di titolo di
viaggio
non adeguato, oltre al pagamento del biglietto a tariffa
ordinaria
tra i capolinea della corsa effettuata, la sanzione
pecuniaria
è fissata da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire
180.000.
2. La sanzione amministrativa per i
possessori di regolare
abbonamento,
i quali al momento del controllo ne risultino sprovvisti,
è
fissata da un minimo di lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000, a
condizione
che il possesso dell'abbonamento venga dimostrato presso
gli
uffici dell'esercente del servizio pubblico di trasporto entro 48
ore
dalla contestazione.
3. In caso di mancato pagamento della
sanzione all'atto della
contestazione,
gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono
tenuti
a esibire un documento idoneo a comprovare la loro identità,
contenente,
per i minori, il cognome e il nome del soggetto tenuto
alla
sorveglianza, ai sensi dell'art. 2 della legge 689 del 24
novembre
1981.
4. All'accertamento delle infrazioni
provvedono gli esercenti del
servizio
pubblico di trasporto mediante propri agenti giurati,
indipendentemente
dall'ambito dei servizi rispettivamente gestiti".
Note
all'art. 2:
-
Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre
1998,
n. 37 (si vedano le note al titolo della legge), così come
ulteriormente
modificato ed integrato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
35. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore
della presente legge, le
seguenti
norme:
a) legge regionale 4 novembre 1981, n.
74;
b) legge regionale 17 agosto 1979, n. 44,
e successive
modificazioni
ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art.
12,
comma 5;
c) legge regionale 13 marzo 1995, n. 10,
ad esclusione degli
articoli
9bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e 13 bis che rimangono in
vigore
fino al 31 dicembre 2003;
d) legge regionale 20 agosto 1981, n. 58;
e) legge regionale 11 agosto 1982, n.
34".
-
Si riporta il testo dell'art. 9bis della legge regionale 13 marzo
1995,
n. 10 recante "Norme per il trasporto pubblico locale"
(pubblicata
nel B.U.R. n.14 del 22 marzo 1995), come aggiunto
dall'art.1
della legge regionale 5 dicembre 1997, n.42 (in B.U.R. n.62
del
10 dicembre 1997) e successivamente abrogato dall'art. 35 della
legge
regionale n.37/1998, di cui la presente legge ha ripristinato la
vigenza:
"Art. 9 bis. (Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo
10
della
legge regionale 2 settembre 1991, n. 24)
1. Le imprese pubbliche e private esercenti
servizi pubblici di
linea
devono rendere note al pubblico le sanzioni previste
all'articolo
10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli
utenti
sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare
abbonamento
che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.
2. L'accertamento e la contestazione
immediata delle violazioni alle
norme
della presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10,
comma
4, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese
che
esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante
propri
agenti.
3. Per le finalità di cui al comma 2
l'impresa segnala all'ente
concedente
i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.
4. Gli agenti incaricati del controllo,
muniti di apposito documento
di
riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti
previsti
dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
compresi
quelli necessari per la identificazione del trasgressore,
nonché
tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa
vigente.
Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di
polizia
giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e
quella
degli altri organi espressamente abilitati da altre
disposizioni.
5. Qualora non sia stato effettuato il
pagamento della sanzione di
cui
all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24,
commi
1 e 2, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta
rapporto
del processo verbale di accertamento e di prova delle
eseguite
notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica
o
privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile
del
competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione
di cui all'articolo 11 della legge regionale
30
maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
6. Il pagamento delle sanzioni, quando non
sia effettuato
direttamente
agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante
versamento
in apposito conto corrente intestato alle imprese,
pubbliche
o private e agli enti competenti.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge,
le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle
imprese
concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le
rispettive
competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di
applicazione
delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti".
Nota
alla dichiarazione d'urgenza:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.