L.R.
16 LUGLIO 2001, N. 17
"Provvedimenti
di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36
ARTICOLO
1
(Integrazioni
all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)
1.
Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge
regionale
6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:
"c
bis) regolamento di organizzazione.".
2.
Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo
1998,
n. 9, sono aggiunti i seguenti:
"1
bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto
compatibili,
le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività
contrattuale
in vigore per le Aziende sanitarie locali.
1
ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma
3,
lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di
contabilità.".
ARTICOLO
2
(Modificazione
dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile
1999,
n. 8)
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n.
8,
le parole "dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23."
sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 30 della legge
regionale
18 febbraio 2000, n. 13."
ARTICOLO
3
(Integrazione
alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8 è
aggiunto
il seguente:
"Art.
3/bis. (Funzionamento del fondo regionale per la programmazione
negoziata)
1.
La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e
programmi
di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante
prelevamento
sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di
cui
all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità
previsionali
di base esistenti o all'istituzione di nuove unità
previsionali
di base. Tali somme si intendono vincolate alla
realizzazione
dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.
2.
Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione
dei
progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla
ricostituzione
del fondo regionale per la programmazione negoziata."
ARTICOLO
4
(Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale
28
febbraio 2000, n. 13)
1.
Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto
stabilito
dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a) della
legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria".
2.
In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità
previsionali
di base possono corrispondere a più centri di
responsabilità
amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri
di
responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo
capitolo.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Sereni,
deliberazione n.180 del 28 febbraio 2001, atto consiliare n.
588
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 29 marzo
2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente l'11
giugno
2001, con parere e relazione, illustrati oralmente, dai
Consiglieri
Bottini, per la maggioranza, e Zaffini, per la minoranza
(atto
n.588/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento,
nella
seduta del 18 giugno 2001, deliberazione n. 115.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 6 marzo 1998, n.9 recante "Norme sulla
istituzione
e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente
(A.R.P.A.)", è pubblicata nel B.U.R. n.20 del 12 marzo
1998.
-
La legge regionale 7 aprile 1999, n.8 recante "Costituzione del
fondo
regionale per la programmazione negoziata", è pubblicata nel
B.U.R.
n.21 del 14 aprile 1999.
-
La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina
generale
della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento
contabile
e dei controlli interni della Regione dell'Umbria"
(pubblicata
nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è stata
modificata
ed integrata con legge regionale 9 marzo 2000, n.18 (in
Suppl.
Straord. n.3 al B.U.R. n.14 del 15 marzo 2000).
Nota
all'art. 1, alinea:
-
Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998,
n.9
(si vedano le note al titolo della legge), così come modificato ed
integrato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
13. (Vigilanza).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività
di vigilanza della
Regione
sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta
regionale
i seguenti atti:
a)
programma annuale di attività;
b)
bilancio di previsione;
c)
conto consuntivo;
c
bis) regolamento di organizzazione.
1
bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto
compatibili,
le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività
contrattuale
in vigore per le Aziende sanitarie locali.
1
ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma
3,
lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di
contabilità".
Nota
all'art. 2, comma unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1999,
n.8
(si vedano le note al titolo della legge), così come modificato ed
integrato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Alla costituzione del fondo di cui
all'art. 1 della presente
legge
è destinata, per l'anno 1999, la somma di lire 8.023.000.000 da
iscrivere
nei termini di competenza e di cassa al cap. 9780 di nuova
istituzione
nel bilancio regionale 1999, denominato "Fondo regionale
per
la programmazione negoziata".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1 si provvede con
pari
disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di
previsione
1998, elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a detto bilancio.
3. La disponibilità relativa all'anno
1998 di cui al comma 2 è
iscritta
nella competenza dell'anno 1999 in attuazione dell'art. 26,
commi
5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
4. La Giunta regionale - a norma
dell'art. 28, comma 2, della
legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad
apportare
al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di
competenza
che di cassa.
5. Per gli anni 2000 e successivi
l'entità della spesa sarà
determinata
annualmente con legge di bilancio a norma dell'art.30
della
legge regionale 28 febbraio 2000, n.13"..
Note
all'art. 2, comma unico, parte novellistica:
-
Si riporta il testo dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio
2000,
n.13 - recte 28 febbraio 2000, n. 13 - (si vedano le note al
titolo
della legge):
"Art.
30. (Leggi regionali di spesa)
1. Le leggi regionali che prevedono nuove o
maggiori spese, ovvero
minori
entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per
annualità
e la relativa copertura con riferimento al bilancio
pluriennale.
2.
Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere
annuale
previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale. Le leggi di spesa a carattere permanente
indicano
l'onere
a regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni
dell'onere
annuo alla legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo
27.
3. Le leggi regionali che dispongono spese
a carattere pluriennale
indicano
l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per competenza
e
per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni
che
determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere
pluriennale
cessano di avere validità a partire dall'esercizio
finanziario
2000. La legge finanziaria regionale
determina le quote
destinate
a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni
considerati
dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli
impegni
giuridicamente perfezionati.
4. L'amministrazione regionale può
stipulare contratti o, comunque,
assumere
obbligazioni e impegni, nei limiti dell'intera somma indicata
dalle
leggi di cui al comma 3, ovvero nei limiti indicati nella legge
finanziaria
regionale, fermo restando che formano impegno sugli
stanziamenti
di ciascun anno soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni
giuridicamente perfezionate nel corso del relativo
esercizio.
I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti
delle autorizzazioni annuali di cassa".
Nota
all'art. 4, comma 1:
-
Il testo degli artt.35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a), della
legge
regionale 28 febbraio 2000, n.13 (si vedano le note al titolo
della
legge), è il seguente:
"Art.
35. (Struttura del bilancio).
1. Il bilancio annuale di previsione è
articolato, per l'entrata
e
per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali
sono
determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a
carattere
strumentale, in cui si articolano le competenze della
Regione
e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano ad
un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la
relativa
gestione. omissis.
Art.
41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei
capitoli).
omissis
2. La disaggregazione di ciascuna unità
previsionale di base in
capitoli
ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata
dalla
Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo
capitolo:
a) spese attinenti a più centri di
responsabilità amministrativa;
omissis".