L.R. 16 LUGLIO 2001, N. 18

 

"Ulteriore integrazione della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36

 

 

ARTICOLO 1

 

1. All'articolo 15 della legge regionale 14 agosto 1997, n.28, dopo il

comma 1 è aggiunto il seguente:

 

"1bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione

biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione 'azienda

agricola biologica' ".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Tippolotti e Bonaduce,

depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 marzo 2001,

atto consiliare n. 575 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanenti

IIa "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 23 marzo

2001.

 

-          Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il

31 maggio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai

Consiglieri Tippolotti, per la maggioranza, e Spadoni Urbani, per la

minoranza (atto n.575/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del

18 giugno 2001, deliberazione n. 117.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 14 agosto 1997, n.28 recante "Disciplina delle

attività agrituristiche" (pubblicata nel B.U.R. n.39 del 20 agosto

1997), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 12

agosto 1998, n.31 (in B.U.R. n.51 del 18 agosto 1998) e 13 dicembre

1999, n.37 (in B.U.R. n.67 del 22 dicembre 1999).

 

Nota all'articolo unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art.15 della legge regionale 14 agosto 1997,

n.28 (si veda la nota al titolo della legge), così come integrato

dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 15. (Contrassegno di qualità).

 

1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte

all'albo regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da

esporsi all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo

stemma della Regione.

 

1bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione

biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione 'azienda

agricola biologica'.

 

2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale

pubblicitario, illustrativo e segnaletico".