L.R.
16 LUGLIO 2001, N. 18
"Ulteriore
integrazione della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività
agrituristiche".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 25 luglio 2001, n. 36
ARTICOLO
1
1.
All'articolo 15 della legge regionale 14 agosto 1997, n.28, dopo il
comma
1 è aggiunto il seguente:
"1bis.
Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione
biologica
possono indicare nel contrassegno la denominazione 'azienda
agricola
biologica' ".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri
Vinti, Tippolotti e Bonaduce,
depositata
alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 marzo 2001,
atto
consiliare n. 575 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanenti
IIa
"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale", il 23 marzo
2001.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione
consiliare permanente il
31
maggio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai
Consiglieri
Tippolotti, per la maggioranza, e Spadoni Urbani, per la
minoranza
(atto n.575/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del
18
giugno 2001, deliberazione n. 117.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
al titolo della legge:
-
La legge regionale 14 agosto 1997, n.28 recante "Disciplina delle
attività
agrituristiche" (pubblicata nel B.U.R. n.39 del 20 agosto
1997),
è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 12
agosto
1998, n.31 (in B.U.R. n.51 del 18 agosto 1998) e 13 dicembre
1999,
n.37 (in B.U.R. n.67 del 22 dicembre 1999).
Nota
all'articolo unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art.15 della legge regionale 14 agosto 1997,
n.28
(si veda la nota al titolo della legge), così come integrato
dalla
presente legge, è il seguente:
"Art.
15. (Contrassegno di qualità).
1.
La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte
all'albo
regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da
esporsi
all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo
stemma
della Regione.
1bis.
Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione
biologica
possono indicare nel contrassegno la denominazione 'azienda
agricola
biologica'.
2.
Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale
pubblicitario,
illustrativo e segnaletico".