L.R.
16 AGOSTO 2001, N. 20
"Trasferimento
alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41
ARTICOLO
1
(Trasferimento
funzioni)
1.
Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di
indennizzi
a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione
di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n.
210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione
di emoderivati" e successive modifiche e
integrazioni,
nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non
obbligatoria,
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre
1999,
n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
2.
I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
ripartiti
tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni
trimestrali
contenenti l'ammontare degli importi dovuti per
l'erogazione
degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti
nell'Azienda
territorialmente competente.
3.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le
modalità
di attuazione della presente legge anche al fine di
omogeneizzare
le procedure e la modulistica su tutto il territorio
regionale.
ARTICOLO
2
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede
con le risorse assegnate con DPCM 22 dicembre 2000, iscritte
in
termini di competenza e di cassa nel Bilancio regionale di
previsione
per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 -
Cap.
2157 "Indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni
(legge
n. 210/92 - DPCM 22 dicembre 2000)".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta della Presidente
Lorenzetti,
deliberazione n.270 del 21 marzo 2001, atto consiliare n.
591
(VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
Patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 30 marzo
2001.
-
Testo riformulato e licenziato
dalla Ia Commissione consiliare
permanente
l'11 luglio 2001, con parere e relazione del Presidente
Pacioni
(atto n.756).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del
24
luglio 2001, deliberazione n. 127.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a favore dei
soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati"
(pubblicata nella G.U. n.55 del 6 marzo 1992), è stata
modificata
ed integrata con D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 (in G.U.
n.249
del 23 ottobre 1996) convertito in legge, con modificazioni,
dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641 (in G.U. n.299 del 21 dicembre
1996),
e con legge 25 luglio 1997, n.238 (in G.U. n.174 del 28 luglio
1997,
n. 174).
-
Il testo dell'art.3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n.362
recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria" (pubblicata nella
G.U.
n.247 del 20 ottobre 1999), è il seguente:
"Art.
3. Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica,
per
gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni,
trasfusioni
ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo
italo-americano
sulla terapia dei tumori.
omissis
3.
L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio
1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a
coloro
che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non
obbligatoria
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695.
I
soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità
sanitaria
locale competente, entro il termine perentorio di quattro
anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. omissis"
Nota
all'art.1, comma 1:
-
Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e per l'art. 3, comma 3, della
legge
14 ottobre 1999, n. 362, si vedano le note al titolo della
legge.
Note
all'art.2, comma unico:
-
Il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle
risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per
l'esercizio
delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
alla
regione Umbria ed agli enti locali della regione", è pubblicato
nel
S.O. alla G.U. n.43 del 21 febbraio 2001.
-
Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si vedano le note al titolo
della
legge.
NOTA
ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:
Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,
secondo
comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della
Regione
dell'Umbria:
"127,
II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla
sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati".
"69,
comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge
regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di
cui
agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata
urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione
e il Governo della Repubblica lo consenta".
I termini indicati nell'art. 69, comma 2,
dello Statuto sono quelli
della
promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni
dall'apposizione
del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)
normalmente
prevista per il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.