L.R.
20 AGOSTO 2001, N. 21
"Disposizioni
in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e
consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti
biologici e tipici".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41
Titolo
I
Principi
Generali
ARTICOLO
1
(Finalità)
1.
La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del
territorio
e della qualità, specificità, originalità e territorialità
della
produzione agroalimentare con la presente legge:
a)
disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la
commercializzazione
di organismi geneticamente modificati;
b)
favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;
c)
promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui
prodotti
agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti
dall'uso
di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
Titolo
II
Coltivazione,
allevamento, sperimentazione, commercializzazione e
consumo
di organismi geneticamente modificati
ARTICOLO
2
(Principio
di precauzione)
1.
La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che
riguardano
l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente
modificati
e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire
eventuali
rischi per la salute umana e per l'ambiente.
2.
La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel
settore
agricolo con i seguenti obiettivi:
a)
mantenere la biodiversità;
b)
ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno
sviluppo
durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio
agrario
regionale.
ARTICOLO
3
(Divieto
di coltivazione di piante transgeniche)
1.
Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per
la
valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e
fatte
salve le emissioni autorizzate ai sensi della Direttiva
comunitaria
in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo,
anche
a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante
geneticamente
modificate.
ARTICOLO
4
(Esclusione
dai finanziamenti)
1.
Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi
geneticamente
modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come
materia
prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse
dall'accesso
a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.
2.
Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che
utilizzano
mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da
piante
geneticamente modificate.
ARTICOLO
5
(Etichettatura
dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)
1.
In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di
etichettatura
è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi
commerciali
che operano sul territorio regionale, siano essi
appartenenti
alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti
al
dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano
dotati
di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di
organismi
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
2.
I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono
essere
comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori
o
scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.
3.
I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da
organismi
geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne
comunicazione
alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine
di
essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto
annualmente
a cura della Regione.
ARTICOLO
6
(Ricerca)
1.
La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate
alla
diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla
individuazione,
valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente
autoctone
nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi
locali,
tradizionali di interesse agrario.
2.
Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le
ricerche
che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.
3.
Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai
sensi
della Direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate
esclusivamente
nelle zone non contemplate dalla presente legge.
ARTICOLO
7
(Consenso
informato)
1.
La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle
notifiche
di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal
Ministero
della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le
sperimentazioni.
2.
Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla
sperimentazione
agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si
effettua
la sperimentazione stessa.
3.
La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso
specifiche
deliberazioni dichiarino il proprio territorio
antitransgenico.
Titolo
III
Promozione,
comunicazione e educazione alimentare
ARTICOLO
8
(Ristorazione
collettiva)
1.
Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole,
università,
ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da
soggetti
privati convenzionati, è vietata la somministrazione di
prodotti
contenenti organismi geneticamente modificati.
2.
I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
verificare,
attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di
organismi
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati
negli
alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni
segregate
prive di organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO
9
(Appalti
di servizi)
1.
Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8
sono
aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), del
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
attribuendo
valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei
prodotti
agricoli offerti.
ARTICOLO
10
(Diritto
di scelta alimentare)
1.
Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve
essere
assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di
pasti
e diete vegetariane.
ARTICOLO
11
(Promozione
dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)
1.
La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti
agroalimentari
per le seguenti tipologie di azioni:
a)
per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con
particolare
riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla
sicurezza
alimentare;
b)
per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla
conoscenza
dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di
accompagnamento
del prodotto.
2.
I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento
devono
prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate
in
grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e
tipiche
e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere
conformi
agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore
agricolo.
ARTICOLO
12
(Comunicazione
ed educazione alimentare)
1.
Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lett.
c)
sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di
ristorazione
collettiva e agli operatori delle mense.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni
pubbliche
titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo
conto
delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto
Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e della
Regione,
la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'Agenzia
Regionale
Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura
(ARUSIA).
Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle
identità
culturali presenti nelle collettività multietniche.
ARTICOLO
13
(Contributi)
1.
Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati
contributi
rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti
gestori
dei servizi di ristorazione collettiva.
2.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i
destinatari
devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5
e
6.
3.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto:
a)
le modalità per la presentazione dei progetti;
b)
il contenuto dei progetti;
c)
le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;
d)
le modalità di rendicontazione dei contributi;
e)
le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.
4.
La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse
disponibili:
a)
il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto
richiedente;
b)
la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.
5.
Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui
all'art.
12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri
servizi
di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e
di
qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente
normativa
comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.
6.
La Giunta regionale determina annualmente la misura minima
percentuale
di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di
pervenire
progressivamente alla loro prevalenza nelle diete
giornaliere
nei servizi di ristorazione collettiva.
ARTICOLO
14
(Informazione)
1.
I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art.
12
sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio
ristorativo
espletato:
a)
informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del
servizio;
b)
tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
c)
materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione
alimentare;
d)
informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e
merceologici
compiuti sulle strutture dalle competenti autorità
pubbliche
o da soggetti privati autorizzati;
e)
informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.
Titolo
IV
Sanzioni
- Copertura finanziaria ed efficacia della legge
ARTICOLO
15
(Sanzioni)
1.
Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale,
le
violazioni e i divieti contenuti nella
presente legge comportano
il
pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000
(unmilionecinquecentomila)
a L. 25.000.000 (venticinquemilioni).
2.
All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente
interessati,
secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.r. 30 maggio
1983,
n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli
importi
delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui
all'art.
8 della L.r. 30 maggio 1983, n. 15 e dell'art. 29 della L. 24
novembre
1981, n. 689.
3.
In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma
2
dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può
essere
disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
commerciale
da 1 a 3 giorni.
ARTICOLO
16
(Norma
finanziaria)
1.
Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11 della
presente
legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli
stanziamenti
allocati nella unità previsionale di base 07.1.004
denominata:
"Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni".
2.
Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 della
presente
legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità
previsionale
di base 07.1.008 denominata: "Promozione, informazione e
rilevamento
dati nel settore agricolo" del Bilancio di previsione 2001
quale
finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.
3.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui
al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà
determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di
contabilità.
ARTICOLO
17
(Efficacia
della legge)
1.
Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal
giorno
successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione
dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della
Commissione
dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato
(CE).
Titolo
V
Disposizioni
finali e abrogazioni
ARTICOLO
18
(Relazione
annuale)
1.
La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente
Commissione
Consiliare Permanente sull'attuazione della presente
legge.
Titolo
V
Disposizioni
finali e abrogazioni
ARTICOLO
19
(Abrogazione)
1.
E' abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme
per
la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione
alimentare".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposte
di legge:
-
di iniziativa del Consigliere
Ripa di Meana, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare
n.
16 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa
Commissione
consiliare permanente "Servizi e politiche sociali -
Igiene
e sanità - Istruzione - Cultura - Sport", il 19 giugno 2000.
-
di iniziativa del Consigliere
Vinti, depositata alla Presidenza
del
Consiglio regionale il 7 luglio 2000, atto consiliare n. 75 (VIIa
Legislatura).
Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare
permanente
il 10 luglio 2000.
-
di iniziativa dei Consiglieri
Pacioni e Brozzi, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale il 25 luglio 2000, atto consiliare
n.
108 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa
Commissione
consiliare permanente il 26 luglio 2000.
-
di iniziativa del Consigliere Spadoni Urbani, depositata alla
Presidenza
del Consiglio regionale l'11 aprile 2001, atto consiliare
n.
610 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIIa
Commissione
consiliare permanente l'11 aprile 2001.
-
Effettuato sugli atti nn. 16, 75
e 108 un incontro consultivo
pubblico
in data 22 settembre 2000.
-
Testo unificato e licenziato dalla IIIa Commissione consiliare
permanente
il 5 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate dal
Presidente
Bonaduce, per la maggioranza, e dal Vicepresidente
Sebastiani,
per la minoranza (atto n.16-75-108-610/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 23 luglio 2001, deliberazione n. 122.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 9, comma unico:
-
Il testo dell'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
17
marzo 1995, n.127 recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia
di appalti pubblici di servizi" (pubblicato nel S.O. alla G.U.
n.104
del 6 maggio 1995), modificato ed integrato con legge 18
novembre
1998, n. 415 (in S.O. alla G.U. n.284 del 4 dicembre 1998) e
con
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (in G.U. n.70 del 24
marzo
2000), è il seguente:
"Art.
23. Criteri di aggiudicazione.
1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative
riguardanti la remunerazione di particolari servizi,
gli
appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
aggiudicati
in base a uno dei seguenti criteri:
omissis
b)
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base
ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione,
quali,
ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche
estetiche
e funzionali, il servizio successivo alla vendita,
l'assistenza
tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
omissis".
Note
all'art. 15, comma 2:
-
Il testo degli artt. 2 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983,
n.15
recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
di competenza della Regione o di Enti da essa delegati"
(pubblicata
nel B.U.R. n.36 del 2 giugno 1983), come modificato ed
integrato
dalla legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R.
n.93
del 19 dicembre 1986), è il seguente:
"Art.
2. Applicazione delle sanzioni amministrative.
1.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed
accessorie
nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi
conseguenziali
per violazioni di norme nelle materie di competenza
regionale,
spettano agli Enti locali che esercitano le relative
funzioni
sostanziali di amministrazione attiva ad essi delegate o
sub-delegate.
2.
Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e
determinazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
nonché
l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali
spetta
ad un funzionario dell'Ufficio affari giuridici della Giunta
regionale,
individuato dalla medesima con apposita delibera tra il
personale
dell'Ufficio stesso con qualifica non inferiore all'ottava
ai
sensi della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
Art.
8. Pagamento in misura ridotta.
E'
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte
del massimo prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole,
al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle
spese
di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione
immediata o dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Il
pagamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale
intestato
alla Regione Umbria per tutte le materie che non siano di
competenza
dei Comuni o Enti locali delegati. Per questi ultimi il
versamento
va fatto alle rispettive tesorerie.
I
proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a titolo
definitivo
agli Enti locali cui spetta la determinazione ed
irrogazione
delle sanzioni, nel rispetto dei vigenti criteri di
ripartizione
di cui all'art. 29, quarto comma, della legge 24 novembre
1981,
numero 689.
I
proventi sanzionatori riscossi dagli Enti delegati o sub-delegati
alla
data di entrata in vigore della presente legge e non riversati
alla
Regione, sono incamerati a titolo definitivo dagli Enti cui
spettano
ai sensi del precedente articolo 2".
-
La legge 24 novembre 1981, n.689 recante "Modifiche al sistema
penale",
è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.329 del 30 novembre 1981.
Note
all'art. 16, commi 2 e 4:
-
La legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme per la
promozione
di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", è
pubblicata
nel B.U.R. n.15 del 28 marzo 2001.
-
Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale di
contabilità
28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al
B.U.R.
n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
27. (Legge finanziaria regionale).
omissis
3. La legge finanziaria regionale
stabilisce: omissis
c)
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria
regionale;
omissis".
Nota
all'art. 17, comma unico:
-
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957
recante
"Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione
consolidata
pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è
il
seguente:
"Articolo
87 (ex articolo 92).
1.
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine
dei prodotti,
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali
oppure da altri eventi eccezionali,
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della
Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove
il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave
forma di sottoccupazione,
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento
dell'economia di uno Stato membro,
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli
scambi in misura contraria al comune interesse,
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e)
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Articolo
88 (ex articolo 93).
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi
le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento
del mercato comune.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare
le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno
Stato,
o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato
comune
a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in
modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo
nel termine da essa fissato.
Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine
stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può
adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226
e 227.
A
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da
parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato
comune,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti
di
cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di
tale
aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,
la
richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per
effetto
di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia
pronunciato al riguardo.
Tuttavia,
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data
della richiesta, la Commissione delibera.
3.
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le
sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale
procedura abbia condotto a una decisione finale".
Nota
all'art. 19, comma unico:
-
Per la legge regionale 22 marzo 2001, n.9, si vedano le note
all'art.
16, commi 2 e 4.