L.R. 20 AGOSTO 2001, N. 22

 

"Attribuzione ai Comuni ed alla Sviluppumbria di beni immobili regionali".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41

 

 

ARTICOLO 1

 

(Attribuzione di beni ai Comuni)

 

1. Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di interesse comune per

il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati

o completati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, del

patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai

Comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.

 

2. Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1, avviene con

le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della legge

regionale 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.

 

3. La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui

al comma 1, può essere affidata dai Comuni ai produttori agricoli

utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base

ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Utilizzazione di beni ex E.S.A.U.)

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Sviluppumbria

S.p.A. apposita convenzione per l'utilizzazione delle strutture e

degli immobili del disciolto E.S.A.U., siti in Comune di Preci, loc.

Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e

sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedano la

valorizzazione produttiva.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Bocci, deliberazione n.365 del 18 aprile 2001, atto consiliare n.653

(VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente

"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 24 maggio

2001.

 

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente 5

luglio 2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Presidente Gobbini (atto n.653/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti,

nella seduta del 24 luglio 2001, deliberazione n. 124.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 13 agosto 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note all'art. 1, commi 1 e 2:

 

- La legge regionale 11 aprile 1985, n.18 recante "Norme per la

realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori

agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e

successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche

calamità ed eventi straordinari", è pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 18

aprile 1985.

 

- Il testo dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 14

ottobre 1998, n.34 recante "Criteri e modalità per il conferimento di

funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e

l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e

integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28" (pubblicata nel

B.U.R. n.63 del 19 ottobre 1998), è il seguente:

 

"Art. 17. Patrimonio. omissis

 

     3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto,

sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere

del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o

all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto

dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun

ente destinatario.

 

     4. I decreti del presidente della giunta regionale che

trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni

attribuite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni

immobili.

 

     5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi

dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e

negli obblighi inerenti la loro gestione.

 

omissis".