L.R.
20 AGOSTO 2001, N. 22
"Attribuzione
ai Comuni ed alla Sviluppumbria di beni immobili regionali".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41
ARTICOLO
1
(Attribuzione
di beni ai Comuni)
1.
Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di interesse comune per
il
ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati
o
completati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, del
patrimonio
disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai
Comuni
nel cui territorio i beni stessi hanno sede.
2.
Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1, avviene con
le
modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della legge
regionale
14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.
3.
La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui
al
comma 1, può essere affidata dai Comuni ai produttori agricoli
utilizzatori,
singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base
ad
apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di
manutenzione
ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO
2
(Utilizzazione
di beni ex E.S.A.U.)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Sviluppumbria
S.p.A.
apposita convenzione per l'utilizzazione delle strutture e
degli
immobili del disciolto E.S.A.U., siti in Comune di Preci, loc.
Case
Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e
sviluppo,
approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedano la
valorizzazione
produttiva.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore
Bocci,
deliberazione n.365 del 18 aprile 2001, atto consiliare n.653
(VIIa
Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente
"Attività
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale", il 24 maggio
2001.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente 5
luglio
2001, con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Presidente
Gobbini (atto n.653/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 24 luglio 2001, deliberazione n. 124.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 13 agosto 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
all'art. 1, commi 1 e 2:
-
La legge regionale 11 aprile 1985, n.18 recante "Norme per la
realizzazione
di impianti di interesse comune a favore di produttori
agricoli
della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi
e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche
calamità
ed eventi straordinari", è pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 18
aprile
1985.
-
Il testo dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 14
ottobre
1998, n.34 recante "Criteri e modalità per il conferimento di
funzioni
amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e
l'esercizio
delle stesse a livello locale. Modificazioni e
integrazioni
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28" (pubblicata nel
B.U.R.
n.63 del 19 ottobre 1998), è il seguente:
"Art.
17. Patrimonio. omissis
3. Il presidente della giunta regionale
provvede con decreto,
sulla
base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere
del
Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o
all'assegnazione
dei beni individuati con apposito inventario redatto
dalla
competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun
ente
destinatario.
4. I decreti del presidente della giunta
regionale che
trasferiscono
agli enti locali i beni in relazione alle funzioni
attribuite,
costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni
immobili.
5. Il conferimento agli enti locali dei
beni regionali, ai sensi
dei
commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e
negli
obblighi inerenti la loro gestione.
omissis".