L.R. 20 AGOSTO 2001, N. 23

 

"Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle Commissioni Consiliari Permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41

 

[Sono interessate dalla presente legge regionale le leggi regionali:

49/1978; 23/1979; 41/1983; 12/1988; 12/1974; 14/1980; 37/1983; 7/1985; 23/1992; 26/1978; 21/1982; 3/1984]

 

 

ARTICOLO 1

 

(Norma generale)

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che

prevedono funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti

su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali,

ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni e della legge regionale 22 aprile 1997, n.15. Sono

abrogate, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che

seguono.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Agricoltura e foreste)

 

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto

1978, n. 49 sono soppresse le parole "e sentita la competente

commissione consiliare,".

 

2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto

1978, n. 49 sono soppresse le parole "sentita la commissione

consiliare competente".

 

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio

1979, n. 23 sono soppresse le parole "sentita la competente

commissione consiliare,".

 

4. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio

1979, n. 23 sono soppresse le parole ", sentita la competente

commissione consiliare,".

 

5. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre

1983, n. 41 sono soppresse le parole "sentita la competente

commissione consiliare".

 

6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1988,

n. 12 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione

consiliare,".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Artigianato, commercio e turismo)

 

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio

1974, n. 12 sono soppresse le parole ", sentito il parere della

competente commissione consiliare permanente,".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

 (Urbanistica)

 

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980,

n. 14 sono soppresse le parole ", sentita la commissione consiliare

competente,".

 

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo

1980, n. 14 sono soppresse le parole ", sentita la commissione

consiliare competente".

 

3. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980,

n. 14 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione

consiliare,".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Edilizia)

 

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto

1983, n. 37 sono soppresse le parole "sentita la commissione

consiliare competente".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Beni ambientali e bellezze naturali)

 

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1985,

n. 7 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione

consiliare,".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Trasporti)

 

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre

1992, n. 23 sono soppresse le parole ", sentito il parere della

competente commissione consiliare,".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Servizi sociali)

 

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno

1978, n. 26 sono soppresse le parole "sentita la competente

commissione consiliare".

 

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile

1982, n. 21 sono soppresse le parole ", sentita la competente

commissione consiliare,".

 

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio

1984, n. 3 sono soppresse le parole ", sentita la commissione

consiliare competente".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente

Lorenzetti, deliberazione n.1172 del 18 ottobre 2000, atto consiliare

n. 309 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente

"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e

Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali", il 3 novembre

2000.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente l'11

luglio 2001, con parere e relazione del Consigliere Bottini (atto

n.309/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del

24 luglio 2001, deliberazione n. 128.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note all'art. 1, comma unico:

 

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma

dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicato nel

S.O. alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1993), è stato modificato ed

integrato con D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (in S.O. alla G.U. 24

novembre 1993, n. 276), con D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (in S.O.

alla G.U. 29 dicembre 1993, n. 304), con D.L. 12 maggio 1995, n. 163

(in G.U. 12 maggio 1995, n.109) convertito in legge, con

modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n.273 (in G.U. 11 luglio 1995,

n.160), con D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (in G.U. 11 maggio 1996, n.

109) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1996,

n. 365 (in G.U. 11 luglio 1996, n. 161), con L. 15 marzo 1997, n. 59

(in S.O. alla G.U. 17 marzo 1997, n.63 e riprodotta in S.O. al B.U.R.

28 maggio 1997, n.26), con D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 (in G.U. 14

novembre 1997, n.266), con D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (in G.U. 26

marzo 1998, n. 71), con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (in S.O. alla G.U.

8 aprile 1998, n.82 e riprodotto in S.O. al B.U.R. 29 aprile 1998,

n.28), con D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (in G.U. 7 novembre 1998,

n.261), con L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre

1998, n.302), con L. 3 maggio 1999, n. 124 (in G.U. 10 maggio 1999,

n.107), con D.L. 17 giugno 1999, n. 180 (in G.U. 18 giugno 1999,

n.141) convertito in legge,  con modificazioni, dalla L. 2 agosto

1999, n.269 (in G.U. 9 agosto 1999, n.185), con D.Lgs. 30 luglio 1999,

n. 286 (in G.U. 18 agosto 1999, n.193), con D.Lgs. 30 luglio 1999, n.

300 (in G.U. 14 settembre 1999, n.216 e riprodotta in B.U.R. 6 ottobre

1999, n.53) e con L. 23 dicembre 1999, n. 488 (in G.U. 27 dicembre

1999, n.302).

 

- Per completezza di informazione, si precisa che il decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato abrogato dall'art.72,

comma 1, lett. t) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" (in S.O. alla G.U. n.106 del 9 maggio

2001).

 

- La legge regionale 22 aprile 1997, n.15 recante "Norme

sull'organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza

regionale", è pubblicata nel B.U.R. n.21 del 28 aprile 1997).

 

Note all'art. 2:

 

- Il testo vigente degli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 agosto

1978, n.49 recante "Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975,

n.306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni de produttori

zootecnici. Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla

produzione" (pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 30 agosto 1978), a

seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 5.

 

La Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni

sindacali e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello

regionale delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle

associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati

dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i

requisiti stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le

modalità di cui sopra.

 

Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la

deliberazione di cui al comma precedente decorre dalla data di

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del

Presidente della Regione con, cui vengono esternate le dichiarazioni

della Giunta regionale.

 

Art. 6.

 

Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono

ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi

regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura

produttiva e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.

 

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio

1975, n. 306, sono concessi dalla Giunta regionale".

 

- Il testo vigente degli artt. 3 e 9 della legge regionale 14 maggio

1979, n.23 recante "Gestione del patrimonio agro-forestale regionale"

(pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 16 maggio 1979), a seguito delle

abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 3.

 

I beni agro-forestali appartenenti ad Enti pubblici ed a privati

possono essere acquisiti in uso al patrimonio indisponibile della

Regione, mediante apposite convenzioni stipulate dal Presidente della

Giunta regionale previa delibera della Giunta regionale stessa.

 

Possono altresì essere stipulate convenzioni con le Regioni limitrofe

per la gestione dei beni agro-forestali appartenenti ai rispettivi

patrimoni.

 

Art. 9.

 

I mezzi finanziari per la gestione dei complessi di cui all'art. 6

vengono assegnati dalla Regione all'atto dell'approvazione del

programma annuale.

 

L'erogazione dei fondi assegnati avverrà previa approvazione da parte

della Giunta regionale dei fabbisogni di spesa o progetti esecutivi

presentati dalle Comunità montane, corredati dalla deliberazione

esecutiva della Giunta comunitaria, entro il 31 marzo e previo

collaudo degli interventi effettuati".

 

- Il testo vigente dell'art.2 della legge regionale 20 ottobre 1983,

n.41 recante "Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di

assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione"

(pubblicata nel B.U.R. n. 68 del 26 ottobre 1983), a seguito delle

abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 2. Livello decentrale.

 

A livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:

 

- formulazione e attuazione dei piani triennali di assistenza tecnica,

promozione, informazione socio-economica e consulenza in agricoltura,

articolati in progetti stralcio annuali da realizzare a livello

decentrato; i piani triennali sono approvati dal Consiglio regionale,

i progetti stralcio annuali dalla Giunta regionale; in entrambi i casi

dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Comitato tecnico

consultivo di cui al successivo art. 6; i piani sono redatti sulla

base delle indicazioni recate dal Piano regionale di sviluppo; dai

piani di sviluppo comprensoriali e dalle linee di intervento nel campo

dell'assistenza tecnica che la Giunta regionale annualmente

predispone, tenendo presente anche le indicazioni riportate in materia

di formazione professionale in agricoltura, dai programmi pluriennali

per gli interventi nel settore formativo approvati dal Consiglio

regionale; detti piani tengono inoltre conto delle specifiche esigenze

delle realtà produttive ed economico-sociali locali;

 

- individuazione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti

per la promozione, informazione e consulenza in agricoltura più

confacenti alla realtà regionale;

 

- collegamento con le Istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria

presenti sul territorio regionale;

 

- formulazione e attuazione dei progetti annuali di ricerca applicata

di interesse regionale direttamente interessanti l'attività

divulgativa legata ai piani di assistenza tecnica, sulla base delle

direttive di intervento della Giunta regionale e delle indicazioni

fornite annualmente dal Comitato tecnico consultivo di cui al

successivo art. 6; detti progetti, previa approvazione della Giunta

regionale, possono attuarsi tramite Istituti universitari, Enti ed

organismi specializzati operanti nel settore della ricerca applicata,

regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni;

 

- elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso la rete di

contabilità agraria in Umbria ed attraverso ogni altra indagine svolta

dall'ESAU riguardante l'agricoltura della regione in armonia con

quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 21;

 

- elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche o no, a

carattere divulgativo;

 

- consulenza specialistica in materia di ricerca ed informazioni di

mercato, di tecniche di allevamento animale e vegetale, di difesa

fitosanitaria, di meccanizzazione e di strutture aziendali anche

avvalendosi di enti od istituti statali o no, operanti nella regione

nei settori sopra detti, previ accordi da sottoporre all'approvazione

della Giunta regionale.

 

In relazione a specifiche esigenze informative e promozionali non

territorializzabili l'ESAU, sulla base delle indicazioni riportate dai

programmi pluriennali regionali riguardanti i settori portanti

dell'agricoltura umbra, in modo particolare nel campo della

commercializzazione dei prodotti e delle informazioni di mercato,

formula ed attua progetti per singoli settori di intervento, da

inserire nei piani di assistenza tecnica triennali, secondo le

procedure previste dal presente articolo.

 

I piani di assistenza tecnica indicano le iniziative da attuarsi

direttamente dalla struttura pubblica e quelle da realizzarsi tramite

gli organismi associativi di cui agli artt. 5 e 8, della presente

legge.

 

Il piano di assistenza tecnica triennale ed i connessi progetti di

ricerca e sperimentazione sono trasmessi alla Regione contestualmente

al bilancio di previsione dell'ESAU.

 

Entro il 31 marzo dell'anno successivo viene presentata alla Giunta

regionale la relazione illustrativa annuale sull'attività svolta e sui

risultati ottenuti".

 

- Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 6 aprile 1988,

n.12 recante "Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate

da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni"

(pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell'11 aprile 1988), a seguito delle

abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 4. Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza.

 

1. I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma

dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo

della difesa attiva e passiva delle produzioni dai danni della

grandine, del gelo e della brina, sono costituiti con atto pubblico e

sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, che ne

approva gli statuti.

 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei

confronti dei consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i

cui statuti siano stati adeguati alle previsioni della legge 15

ottobre 1981, n. 590, richiamata.

 

3. Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli

organismi di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Giunta

regionale".

 

Nota all'art. 3, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 28 gennaio 1974,

n.12 recante "Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore

dell'industria alberghiera e della ristorazione" (pubblicata nel

B.U.R. n. 4 del 30 gennaio 1974), a seguito delle abrogazioni operate

dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 4.

 

Sulle domande decide la Giunta regionale soprattutto in considerazione

dell'ubicazione dell'esercizio e della necessità di ricorso al

credito, anche per il mantenimento dei livelli occupazionali.

 

Le provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del

Presidente della Giunta regionale e il pagamento della quota interessi

a carico della Regione sarà effettuato direttamente agli Istituti

bancari secondo le modalità previste nella convenzione".

 

Nota all'art. 4:

 

- Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 4 marzo 1980, n.14

recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative per la

protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali" (pubblicata

nel B.U.R. n. 14 del 6 marzo 1980), già modificato con leggi regionali

8 giugno 1984, n.29 (in B.U.R. n.42 del 14 giugno 1984) e 10 aprile

1995, n.28 (in S.O. n.1 al B.U.R. n.21 del 19 aprile 1995), nonché a

seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 4. Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a

tutela.

 

Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge

29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, di

cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale e sono

notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa

legge.

 

Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni

provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta

regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3

della legge medesima.

 

Abrogato.

 

La Giunta regionale decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma,

e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n.1497.

 

Nota all'art. 5, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.2 della legge regionale 17 agosto 1983,

n.37 recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8

marzo 1982, n.11, recante "interventi straordinari a favore di

cooperative edilizie"" (pubblicata nel B.U.R. n.54 del 18 agosto

1983), a seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il

seguente:

 

"Art. 2.

 

Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le

cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata

in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art.

3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

 

Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale procede

all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo".

 

Nota all'art. 6, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'art.5 della legge regionale 6 marzo 1985, n.7

recante "Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni

ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali" (pubblicata

nel B.U.R. n.24 dell'8 marzo 1985), a seguito delle abrogazioni

operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 5. Procedure per accedere ai finanziamenti.

 

La Giunta regionale predispone entro trenta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, ed entro il mese di febbraio per i

successivi anni, i propri progetti di utilizzazione dei fondi da

destinare alle iniziative regionali per i commi primo e secondo del

precedente articolo 3.

 

Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 3, i soggetti di cui al

secondo comma del precedente articolo 4 devono presentare, a pena di

decadenza, domanda entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore

della presente legge e, per i successivi anni, entro il 15 maggio di

ciascun anno.

 

La domanda deve essere corredata da un conto di previsione di spesa

per l'acquisizione o progettazione o realizzazione delle opere, da una

relazione illustrativa degli interventi, nonché da idonea cartografia

e documentazione fotografica.

 

La Giunta regionale provvede a stabilire entro 60 (sessanta) giorni

dalla scadenza dei predetti termini l'elenco dei soggetti ammessi al

finanziamento".

 

Nota all'art. 7, comma unico:

 

- Il testo vigente dell'articolo unico della legge regionale 24

dicembre 1992, n.23 recante "Contributo della Regione dell'Umbria per

la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte" (pubblicata nel

B.U.R. n.54 del 28 dicembre 1992), a seguito delle abrogazioni operate

dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. unico.

 

1. Nel quadro degli obbiettivi contenuti nel P.R.I.T. - Piano

regionale integrato dei trasporti - per la realizzazione del Centro

intermodale merci di Orte, la Regione dell'Umbria contribuisce con

propri fondi a favore della Società per azioni Centro merci di Orte.

 

2. Per le finalità sopraesposte viene stanziata la somma di lire 2

miliardi al cap. 7425 (competenza e cassa), di nuova istituzione nello

stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale

dell'esercizio 1992, denominato: "Contributo regionale a favore delle

società per azioni Centro merci di Orte per la realizzazione del

Centro intermodale merci di Orte".

 

3. La Giunta regionale provvede a stipulare con la società di cui al

comma 1 un'apposita convenzione, che prevede i tempi e le modalità per

l'erogazione del contributo anzidetto.

 

4. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte mediante

riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 8900

dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1992.

 

5. Per gli anni successivi al 1992 l'ammontare degli stanziamenti sarà

stabilito con le rispettive leggi di bilancio".

 

Note all'art. 8:

 

- Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1978,

n.26 recante "Acquisto di scuolabus da assegnare ai Comuni"

(pubblicata nel B.U.R. n.25 del 21 giugno 1978), a seguito delle

abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 1.

 

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di

scuolabus da assegnarsi in proprietà ai Comuni per il trasporto degli

studenti.

 

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'acquisto degli

scuolabus in un'unica operazione fermi restando i limiti di spesa

autorizzati con la presente legge.

 

L'assegnazione è disposta dalla Giunta regionale secondo un piano di

riparto predisposto sulla base delle richieste avanzate dai Comuni

interessati, con il parere dei distretti scolastici territorialmente

competenti e tenuto conto dei seguenti criteri:

 

1) popolazione studentesca dei comuni;

 

2) esigenze di mobilità studentesca in relazione alla localizzazione

delle sedi scolastiche;

 

3) situazione economica-finanziaria dei Comuni, anche in relazione

alla situazione di trasporto pubblico preesistente ed alla attuale

dotazione dei mezzi.

 

Le domande devono essere presentate dai Comuni interessati entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella

domanda dovranno essere specificate le modalità di gestione del

servizio di trasporto con particolare riferimento al personale

relativo.

 

Nei successivi trenta giorni devono essere formulati i pareri dei

Distretti scolastici territorialmente competenti ai quali da parte dei

Comuni saranno inviate copie delle richieste per tale adempimento.

 

La Giunta regionale provvede alla predisposizione del piano ed alla

assegnazione degli scuolabus entro i successivi 60 giorni".

 

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1982,

n.21 recante "Edilizia residenziale per studenti, italiani e

stranieri" (pubblicata nel B.U.R. n.23 del 21 aprile 1982), a seguito

delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 2. Programmi di intervento.

 

Gli Enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di

intesa con l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto

allo studio universitario.

 

I programmi di intervento devono essere presentati alla Giunta

regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, corredati dal piano finanziario.

 

La Giunta regionale valuta la compatibilità degli interventi con le

finalità della presente legge e con la normativa vigente in materia e

determina le opere ammissibili a contributo. Con lo stesso

provvedimento fissa l'ammontare del contributo nei limiti dei fondi

disponibili.

 

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai singoli Enti di cui

all'art. 1, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 21

novembre 1977, n. 58, in quanto applicabili".

 

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984,

n.3 recante "Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e

assistenza agli invalidi" (pubblicata nel B.U.R. n.6 del 20 gennaio

1984), a seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il

seguente:

 

"Art. 3.

 

Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente

art. 2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di

ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno

successivo ed il relativo piano finanziario.

 

La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui

al precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati.

 

Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano

alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i

relativi conti consuntivi.

 

Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi

presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti

dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso".