L.R.
20 AGOSTO 2001, N. 23
"Abrogazione
di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle Commissioni
Consiliari Permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 29 agosto 2001, n. 41
[Sono
interessate dalla presente legge regionale le leggi regionali:
49/1978; 23/1979; 41/1983; 12/1988; 12/1974; 14/1980; 37/1983; 7/1985; 23/1992; 26/1978; 21/1982; 3/1984]
ARTICOLO
1
(Norma
generale)
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che
prevedono
funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti
su
atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali,
ai
sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni
e della legge regionale 22 aprile 1997, n.15. Sono
abrogate,
in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che
seguono.
ARTICOLO
2
(Agricoltura
e foreste)
1.
Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto
1978,
n. 49 sono soppresse le parole "e sentita la competente
commissione
consiliare,".
2.
Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto
1978,
n. 49 sono soppresse le parole "sentita la commissione
consiliare
competente".
3.
Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio
1979,
n. 23 sono soppresse le parole "sentita la competente
commissione
consiliare,".
4.
Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio
1979,
n. 23 sono soppresse le parole ", sentita la competente
commissione
consiliare,".
5.
Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre
1983,
n. 41 sono soppresse le parole "sentita la competente
commissione
consiliare".
6.
Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1988,
n.
12 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione
consiliare,".
ARTICOLO
3
(Artigianato,
commercio e turismo)
1.
Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio
1974,
n. 12 sono soppresse le parole ", sentito il parere della
competente
commissione consiliare permanente,".
ARTICOLO
4
(Urbanistica)
1.
Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980,
n.
14 sono soppresse le parole ", sentita la commissione consiliare
competente,".
2.
Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo
1980,
n. 14 sono soppresse le parole ", sentita la commissione
consiliare
competente".
3.
Al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980,
n.
14 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione
consiliare,".
ARTICOLO
5
(Edilizia)
1.
Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto
1983,
n. 37 sono soppresse le parole "sentita la commissione
consiliare
competente".
ARTICOLO
6
(Beni
ambientali e bellezze naturali)
1.
Al quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1985,
n.
7 sono soppresse le parole ", sentita la competente commissione
consiliare,".
ARTICOLO
7
(Trasporti)
1.
Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre
1992,
n. 23 sono soppresse le parole ", sentito il parere della
competente
commissione consiliare,".
ARTICOLO
8
(Servizi
sociali)
1.
Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno
1978,
n. 26 sono soppresse le parole "sentita la competente
commissione
consiliare".
2.
Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile
1982,
n. 21 sono soppresse le parole ", sentita la competente
commissione
consiliare,".
3.
Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio
1984,
n. 3 sono soppresse le parole ", sentita la commissione
consiliare
competente".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta della Presidente
Lorenzetti,
deliberazione n.1172 del 18 ottobre 2000, atto consiliare
n.
309 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare permanente
"Affari
Istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e
Patrimonio
- Organizzazione e Personale - Enti locali", il 3 novembre
2000.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare permanente l'11
luglio
2001, con parere e relazione del Consigliere Bottini (atto
n.309/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del
24
luglio 2001, deliberazione n. 128.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 10 agosto 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
all'art. 1, comma unico:
-
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante
"Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicato nel
S.O.
alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1993), è stato modificato ed
integrato
con D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (in S.O. alla G.U. 24
novembre
1993, n. 276), con D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (in S.O.
alla
G.U. 29 dicembre 1993, n. 304), con D.L. 12 maggio 1995, n. 163
(in
G.U. 12 maggio 1995, n.109) convertito in legge, con
modificazioni,
dalla L. 11 luglio 1995, n.273 (in G.U. 11 luglio 1995,
n.160),
con D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (in G.U. 11 maggio 1996, n.
109)
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1996,
n.
365 (in G.U. 11 luglio 1996, n. 161), con L. 15 marzo 1997, n. 59
(in
S.O. alla G.U. 17 marzo 1997, n.63 e riprodotta in S.O. al B.U.R.
28
maggio 1997, n.26), con D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 (in G.U. 14
novembre
1997, n.266), con D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (in G.U. 26
marzo
1998, n. 71), con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (in S.O. alla G.U.
8
aprile 1998, n.82 e riprodotto in S.O. al B.U.R. 29 aprile 1998,
n.28),
con D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (in G.U. 7 novembre 1998,
n.261),
con L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre
1998,
n.302), con L. 3 maggio 1999, n. 124 (in G.U. 10 maggio 1999,
n.107),
con D.L. 17 giugno 1999, n. 180 (in G.U. 18 giugno 1999,
n.141)
convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 2 agosto
1999,
n.269 (in G.U. 9 agosto 1999, n.185), con D.Lgs. 30 luglio 1999,
n.
286 (in G.U. 18 agosto 1999, n.193), con D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
300
(in G.U. 14 settembre 1999, n.216 e riprodotta in B.U.R. 6 ottobre
1999,
n.53) e con L. 23 dicembre 1999, n. 488 (in G.U. 27 dicembre
1999,
n.302).
-
Per completezza di informazione, si precisa che il decreto
legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, è stato abrogato dall'art.72,
comma
1, lett. t) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante
"Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche" (in S.O. alla G.U. n.106 del 9 maggio
2001).
-
La legge regionale 22 aprile 1997, n.15 recante "Norme
sull'organizzazione
degli Uffici della Regione e sulla dirigenza
regionale",
è pubblicata nel B.U.R. n.21 del 28 aprile 1997).
Note
all'art. 2:
-
Il testo vigente degli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 agosto
1978,
n.49 recante "Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975,
n.306:
Costituzione ed incentivazione delle associazioni de produttori
zootecnici.
Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla
produzione"
(pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 30 agosto 1978), a
seguito
delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
5.
La
Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni
sindacali
e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello
regionale
delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle
associazioni
dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati
dalla
presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i
requisiti
stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le
modalità
di cui sopra.
Il
termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la
deliberazione
di cui al comma precedente decorre dalla data di
pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del
Presidente
della Regione con, cui vengono esternate le dichiarazioni
della
Giunta regionale.
Art.
6.
Le
associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono
ottenere
aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi
regionali
e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura
produttiva
e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.
I
contributi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio
1975,
n. 306, sono concessi dalla Giunta regionale".
-
Il testo vigente degli artt. 3 e 9 della legge regionale 14 maggio
1979,
n.23 recante "Gestione del patrimonio agro-forestale regionale"
(pubblicata
nel B.U.R. n. 22 del 16 maggio 1979), a seguito delle
abrogazioni
operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
3.
I
beni agro-forestali appartenenti ad Enti pubblici ed a privati
possono
essere acquisiti in uso al patrimonio indisponibile della
Regione,
mediante apposite convenzioni stipulate dal Presidente della
Giunta
regionale previa delibera della Giunta regionale stessa.
Possono
altresì essere stipulate convenzioni con le Regioni limitrofe
per
la gestione dei beni agro-forestali appartenenti ai rispettivi
patrimoni.
Art.
9.
I
mezzi finanziari per la gestione dei complessi di cui all'art. 6
vengono
assegnati dalla Regione all'atto dell'approvazione del
programma
annuale.
L'erogazione
dei fondi assegnati avverrà previa approvazione da parte
della
Giunta regionale dei fabbisogni di spesa o progetti esecutivi
presentati
dalle Comunità montane, corredati dalla deliberazione
esecutiva
della Giunta comunitaria, entro il 31 marzo e previo
collaudo
degli interventi effettuati".
-
Il testo vigente dell'art.2 della legge regionale 20 ottobre 1983,
n.41
recante "Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di
assistenza
tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione"
(pubblicata
nel B.U.R. n. 68 del 26 ottobre 1983), a seguito delle
abrogazioni
operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
2. Livello decentrale.
A
livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:
-
formulazione e attuazione dei piani triennali di assistenza tecnica,
promozione,
informazione socio-economica e consulenza in agricoltura,
articolati
in progetti stralcio annuali da realizzare a livello
decentrato;
i piani triennali sono approvati dal Consiglio regionale,
i
progetti stralcio annuali dalla Giunta regionale; in entrambi i casi
dovrà
essere preventivamente acquisito il parere del Comitato tecnico
consultivo
di cui al successivo art. 6; i piani sono redatti sulla
base
delle indicazioni recate dal Piano regionale di sviluppo; dai
piani
di sviluppo comprensoriali e dalle linee di intervento nel campo
dell'assistenza
tecnica che la Giunta regionale annualmente
predispone,
tenendo presente anche le indicazioni riportate in materia
di
formazione professionale in agricoltura, dai programmi pluriennali
per
gli interventi nel settore formativo approvati dal Consiglio
regionale;
detti piani tengono inoltre conto delle specifiche esigenze
delle
realtà produttive ed economico-sociali locali;
-
individuazione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti
per
la promozione, informazione e consulenza in agricoltura più
confacenti
alla realtà regionale;
-
collegamento con le Istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria
presenti
sul territorio regionale;
-
formulazione e attuazione dei progetti annuali di ricerca applicata
di
interesse regionale direttamente interessanti l'attività
divulgativa
legata ai piani di assistenza tecnica, sulla base delle
direttive
di intervento della Giunta regionale e delle indicazioni
fornite
annualmente dal Comitato tecnico consultivo di cui al
successivo
art. 6; detti progetti, previa approvazione della Giunta
regionale,
possono attuarsi tramite Istituti universitari, Enti ed
organismi
specializzati operanti nel settore della ricerca applicata,
regolando
i relativi rapporti con apposite convenzioni;
-
elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso la rete di
contabilità
agraria in Umbria ed attraverso ogni altra indagine svolta
dall'ESAU
riguardante l'agricoltura della regione in armonia con
quanto
previsto dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 21;
-
elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche o no, a
carattere
divulgativo;
-
consulenza specialistica in materia di ricerca ed informazioni di
mercato,
di tecniche di allevamento animale e vegetale, di difesa
fitosanitaria,
di meccanizzazione e di strutture aziendali anche
avvalendosi
di enti od istituti statali o no, operanti nella regione
nei
settori sopra detti, previ accordi da sottoporre all'approvazione
della
Giunta regionale.
In
relazione a specifiche esigenze informative e promozionali non
territorializzabili
l'ESAU, sulla base delle indicazioni riportate dai
programmi
pluriennali regionali riguardanti i settori portanti
dell'agricoltura
umbra, in modo particolare nel campo della
commercializzazione
dei prodotti e delle informazioni di mercato,
formula
ed attua progetti per singoli settori di intervento, da
inserire
nei piani di assistenza tecnica triennali, secondo le
procedure
previste dal presente articolo.
I
piani di assistenza tecnica indicano le iniziative da attuarsi
direttamente
dalla struttura pubblica e quelle da realizzarsi tramite
gli
organismi associativi di cui agli artt. 5 e 8, della presente
legge.
Il
piano di assistenza tecnica triennale ed i connessi progetti di
ricerca
e sperimentazione sono trasmessi alla Regione contestualmente
al
bilancio di previsione dell'ESAU.
Entro
il 31 marzo dell'anno successivo viene presentata alla Giunta
regionale
la relazione illustrativa annuale sull'attività svolta e sui
risultati
ottenuti".
-
Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 6 aprile 1988,
n.12
recante "Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
da
calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni"
(pubblicata
nel B.U.R. n. 25 dell'11 aprile 1988), a seguito delle
abrogazioni
operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
4. Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza.
1.
I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma
dell'articolo
10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo
della
difesa attiva e passiva delle produzioni dai danni della
grandine,
del gelo e della brina, sono costituiti con atto pubblico e
sono
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, che ne
approva
gli statuti.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei
confronti
dei consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i
cui
statuti siano stati adeguati alle previsioni della legge 15
ottobre
1981, n. 590, richiamata.
3.
Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli
organismi
di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Giunta
regionale".
Nota
all'art. 3, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 28 gennaio 1974,
n.12
recante "Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore
dell'industria
alberghiera e della ristorazione" (pubblicata nel
B.U.R.
n. 4 del 30 gennaio 1974), a seguito delle abrogazioni operate
dalla
presente legge, è il seguente:
"Art.
4.
Sulle
domande decide la Giunta regionale soprattutto in considerazione
dell'ubicazione
dell'esercizio e della necessità di ricorso al
credito,
anche per il mantenimento dei livelli occupazionali.
Le
provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del
Presidente
della Giunta regionale e il pagamento della quota interessi
a
carico della Regione sarà effettuato direttamente agli Istituti
bancari
secondo le modalità previste nella convenzione".
Nota
all'art. 4:
-
Il testo vigente dell'art.4 della legge regionale 4 marzo 1980, n.14
recante
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative per la
protezione
delle bellezze naturali e dei beni ambientali" (pubblicata
nel
B.U.R. n. 14 del 6 marzo 1980), già modificato con leggi regionali
8
giugno 1984, n.29 (in B.U.R. n.42 del 14 giugno 1984) e 10 aprile
1995,
n.28 (in S.O. n.1 al B.U.R. n.21 del 19 aprile 1995), nonché a
seguito
delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
4. Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a
tutela.
Gli
elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge
29
giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni provinciali, di
cui
al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale e sono
notificati
ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa
legge.
Gli
elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della
legge
29 giugno 1939, n. 1497, predisposti dalle commissioni
provinciali,
dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo
comma
dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta
regionale
che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3
della
legge medesima.
Abrogato.
La
Giunta regionale decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma,
e
6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n.1497.
Nota
all'art. 5, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.2 della legge regionale 17 agosto 1983,
n.37
recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8
marzo
1982, n.11, recante "interventi straordinari a favore di
cooperative
edilizie"" (pubblicata nel B.U.R. n.54 del 18 agosto
1983),
a seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
2.
Per
beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le
cooperative
dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata
in
vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art.
3,
primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.
Entro
i 30 giorni successivi, la Giunta regionale procede
all'individuazione
delle cooperative ammissibili al contributo".
Nota
all'art. 6, comma unico:
-
Il testo vigente dell'art.5 della legge regionale 6 marzo 1985, n.7
recante
"Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni
ambientali,
del paesaggio umbro e delle bellezze naturali" (pubblicata
nel
B.U.R. n.24 dell'8 marzo 1985), a seguito delle abrogazioni
operate
dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
5. Procedure per accedere ai finanziamenti.
La
Giunta regionale predispone entro trenta giorni dall'entrata in
vigore
della presente legge, ed entro il mese di febbraio per i
successivi
anni, i propri progetti di utilizzazione dei fondi da
destinare
alle iniziative regionali per i commi primo e secondo del
precedente
articolo 3.
Per
accedere ai finanziamenti di cui all'art. 3, i soggetti di cui al
secondo
comma del precedente articolo 4 devono presentare, a pena di
decadenza,
domanda entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore
della
presente legge e, per i successivi anni, entro il 15 maggio di
ciascun
anno.
La
domanda deve essere corredata da un conto di previsione di spesa
per
l'acquisizione o progettazione o realizzazione delle opere, da una
relazione
illustrativa degli interventi, nonché da idonea cartografia
e
documentazione fotografica.
La
Giunta regionale provvede a stabilire entro 60 (sessanta) giorni
dalla
scadenza dei predetti termini l'elenco dei soggetti ammessi al
finanziamento".
Nota
all'art. 7, comma unico:
-
Il testo vigente dell'articolo unico della legge regionale 24
dicembre
1992, n.23 recante "Contributo della Regione dell'Umbria per
la
realizzazione del Centro intermodale merci di Orte" (pubblicata nel
B.U.R.
n.54 del 28 dicembre 1992), a seguito delle abrogazioni operate
dalla
presente legge, è il seguente:
"Art.
unico.
1.
Nel quadro degli obbiettivi contenuti nel P.R.I.T. - Piano
regionale
integrato dei trasporti - per la realizzazione del Centro
intermodale
merci di Orte, la Regione dell'Umbria contribuisce con
propri
fondi a favore della Società per azioni Centro merci di Orte.
2.
Per le finalità sopraesposte viene stanziata la somma di lire 2
miliardi
al cap. 7425 (competenza e cassa), di nuova istituzione nello
stato
di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio
1992, denominato: "Contributo regionale a favore delle
società
per azioni Centro merci di Orte per la realizzazione del
Centro
intermodale merci di Orte".
3.
La Giunta regionale provvede a stipulare con la società di cui al
comma
1 un'apposita convenzione, che prevede i tempi e le modalità per
l'erogazione
del contributo anzidetto.
4.
All'onere di cui al comma precedente si farà fronte mediante
riduzione
di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 8900
dello
stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1992.
5.
Per gli anni successivi al 1992 l'ammontare degli stanziamenti sarà
stabilito
con le rispettive leggi di bilancio".
Note
all'art. 8:
-
Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1978,
n.26
recante "Acquisto di scuolabus da assegnare ai Comuni"
(pubblicata
nel B.U.R. n.25 del 21 giugno 1978), a seguito delle
abrogazioni
operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
1.
E'
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di
scuolabus
da assegnarsi in proprietà ai Comuni per il trasporto degli
studenti.
La
Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'acquisto degli
scuolabus
in un'unica operazione fermi restando i limiti di spesa
autorizzati
con la presente legge.
L'assegnazione
è disposta dalla Giunta regionale secondo un piano di
riparto
predisposto sulla base delle richieste avanzate dai Comuni
interessati,
con il parere dei distretti scolastici territorialmente
competenti
e tenuto conto dei seguenti criteri:
1)
popolazione studentesca dei comuni;
2)
esigenze di mobilità studentesca in relazione alla localizzazione
delle
sedi scolastiche;
3)
situazione economica-finanziaria dei Comuni, anche in relazione
alla
situazione di trasporto pubblico preesistente ed alla attuale
dotazione
dei mezzi.
Le
domande devono essere presentate dai Comuni interessati entro
trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella
domanda
dovranno essere specificate le modalità di gestione del
servizio
di trasporto con particolare riferimento al personale
relativo.
Nei
successivi trenta giorni devono essere formulati i pareri dei
Distretti
scolastici territorialmente competenti ai quali da parte dei
Comuni
saranno inviate copie delle richieste per tale adempimento.
La
Giunta regionale provvede alla predisposizione del piano ed alla
assegnazione
degli scuolabus entro i successivi 60 giorni".
-
Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1982,
n.21
recante "Edilizia residenziale per studenti, italiani e
stranieri"
(pubblicata nel B.U.R. n.23 del 21 aprile 1982), a seguito
delle
abrogazioni operate dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
2. Programmi di intervento.
Gli
Enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di
intesa
con l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto
allo
studio universitario.
I
programmi di intervento devono essere presentati alla Giunta
regionale
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, corredati dal piano finanziario.
La
Giunta regionale valuta la compatibilità degli interventi con le
finalità
della presente legge e con la normativa vigente in materia e
determina
le opere ammissibili a contributo. Con lo stesso
provvedimento
fissa l'ammontare del contributo nei limiti dei fondi
disponibili.
Per
quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai singoli Enti di cui
all'art.
1, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 21
novembre
1977, n. 58, in quanto applicabili".
-
Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984,
n.3
recante "Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e
assistenza
agli invalidi" (pubblicata nel B.U.R. n.6 del 20 gennaio
1984),
a seguito delle abrogazioni operate dalla presente legge, è il
seguente:
"Art.
3.
Al
fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente
art.
2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di
ogni
anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno
successivo
ed il relativo piano finanziario.
La
Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui
al
precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati.
Entro
il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano
alla
Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i
relativi
conti consuntivi.
Qualora
la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi
presentati
o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti
dagli
statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso".