L.R.
04 SETTEMBRE 2001, N. 25
"Tutela
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 14 settembre 2001, n. 45
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1. La Regione Umbria favorisce e promuove,
nell'ambito delle
politiche
di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle
produzioni
di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di
interesse
agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee
imparentate
con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze,
varietà,
popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono
interessi
dal punto di vista economico, scientifico ambientale,
culturale
e che siano minacciati di erosione genetica, che non
autoctone,
purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50
anni
e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto
caratteristiche
specifiche tali da suscitare interesse ai fini della
loro
tutela.
2.
Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente
legge
anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla
regione
e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti
sperimentali,
banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca
di
altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire
la
reintroduzione.
ARTICOLO
2
(Registro
regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del
patrimonio genetico, è
istituito
il registro regionale, suddiviso in sezione animale e
sezione
vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà,
popolazioni,
cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui
all'art.
1.
2.
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, determina le modalità ed i criteri per la
istituzione
e la tenuta del registro regionale, nonché per la
iscrizione
in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1,
tenendo
conto dei seguenti principi generali:
a)
il registro è organizzato in modo da tenere conto delle
caratteristiche
tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti
a
livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più
possibile
omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b)
le accessioni di cui all'articolo 1,
per essere iscritte al
registro
regionale devono essere identificabili per un numero minimo
di
caratteri definiti per ogni singola entità;
c)
l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di
proposta
di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni
ed
associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del
parere
favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche
costituite
dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la
composizione;
d)
il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo
parere
favorevole della competente commissione tecnico scientifica,
quando
non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
ARTICOLO
3
(Rete
di conservazione e sicurezza)
1.
La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di
seguito
denominata rete, cui possono aderire comuni, comunità montane,
istituti
sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni,
agricoltori
singoli ed associati.
2.
I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ
ed
ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui
all'articolo
1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di
renderlo
disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di
ricerca
che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la
selezione
ed il miglioramento.
3.
La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui
avviene
la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette
annualmente
ai comuni interessati che provvedono all'informazione
relativamente
all'esistenza dei siti stessi.
4.
Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o
commercializzare
in ambito locale una modica quantità di materiale di
propagazione
prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al
momento
della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si
intende
il territorio della provincia di appartenenza e quello delle
province
direttamente confinanti.
5.
I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel
registro
regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a
fornire
gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente,
per
il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e
per
garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso
altro
sito.
ARTICOLO
4
(Patrimonio
delle risorse genetiche)
1. Fermo restando il diritto di proprietà
su ogni pianta od animale
iscritti
nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle
risorse
genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità
locali,
all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i
benefici,
così come previsto all'articolo 8j della Convenzione di Rio
sulle
Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.
124.
ARTICOLO
5
(Piano
settoriale di intervento)
1. La Regione approva, ogni triennio, entro
il 30 giugno, un piano
settoriale
di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per
le
attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse
agrario.
2.
Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le
iniziative,
sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a
conservare
la biodiversità autoctona di interesse agrario, a
diffondere
le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la
valorizzazione
di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è
garantita
dalla presente legge; assume direttamente iniziative
specifiche
atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e
valorizzazione
delle risorse genetiche autoctone.
3. Nell'ambito ed in applicazione del piano
settoriale di cui al
comma
1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese
nel
triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione
delle
attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le
risorse
economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei
singoli
interventi contributivi, le modalità di accesso e di
erogazione
dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme
di
controllo delle iniziative svolte.
ARTICOLO
6
(Divieti
e sanzioni)
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge si
applicano
le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da
lire
un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo
di
cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a
lire
due milioni per le violazioni non espressamente previste.
2.
Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1
provvedono
i comuni territorialmente competenti.
ARTICOLO
7
(Clausola
sospensiva dell'efficacia)
1.
Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a
decorrere
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione
(BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di
compatibilità
da parte della Commissione delle Comunità europee ai
sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
ARTICOLO
8
(Norma
finanziaria)
1.
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per
l'anno
2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire
50.000.000
con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004
del
Bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e
servizi".
2.
Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede
con
contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale
di
base 15.1.003 del Bilancio di previsione 2001 denominata "Quota
interessi
per ammortamento mutui a carico della Regione".
3.
Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà
determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.27,
comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di
contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
cui
ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Proposta
di legge:
-
di iniziativa dei Consiglieri Vinti,
Ripa Di Meana, Tippolotti e
Bonaduce,
depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23
marzo
2001, atto consiliare n.577 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa
"Attività
economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -
Ambiente
e infrastrutture - Formazione professionale" con competenza
referente,
e Ia "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -
Finanze
e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti locali" con
competenza
consultiva, il 27 marzo 2001.
-
Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 27 giugno
2001.
-
Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 25
luglio
2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai
Consiglieri
Tippolotti, per la maggioranza, e Laffranco, per la
minoranza
(atto n.577/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale, con emendamenti,
nella
seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 134.
-
Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta
delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione
Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell'art.
9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.39,
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota
all'art. 4, comma unico:
-
Il testo dell'art. 8j (recte Il testo dell'art. 8, comma unico,
lett.
j), della legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante "Ratifica ed
esecuzione
della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a
Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992" (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.44
del
23 febbraio 1994), è il seguente:
"Articolo
8. Conservazione in situ
Ciascuna
Parte contraente, nella misura del possibile e come
appropriato:
omissis
j)
sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà,
preserverà
e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle
comunità
indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali
rilevanti
per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità
biologica
e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione
ed
il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e
prassi,
incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti
dalla
utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;
omissis".
Nota
all'art. 7, comma unico:
-
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957
recante
"Trattato che istituisce la Comunità europea" (versione
consolidata
pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997), è
il
seguente:
"Articolo
87 (ex articolo 92).
1.
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine
dei prodotti,
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali
oppure da altri eventi eccezionali,
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della
Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove
il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave
forma di sottoccupazione,
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento
dell'economia di uno Stato membro,
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli
scambi in misura contraria al comune interesse,
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e)
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Articolo
88 (ex articolo 93).
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi
le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento
del mercato comune.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare
le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno
Stato,
o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato
comune
a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in
modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo
nel termine da essa fissato.
Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine
stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può
adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226
e 227.
A
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da
parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato
comune,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti
di
cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di
tale
aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,
la
richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per
effetto
di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia
pronunciato al riguardo.
Tuttavia,
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data
della richiesta, la Commissione delibera.
3.
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le
sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a
norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale
procedura abbia condotto a una decisione finale".
Nota
all'art. 8, comma 3:
-
Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13 recante "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al
B.U.R.
n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
27. (Legge finanziaria regionale). omissis
3. La legge finanziaria regionale
stabilisce: omissis
c) la determinazione, in apposita
tabella, della quota da
iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria
regionale;
omissis".