L.R. 28 NOVEMBRE 2001, N. 31

 

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O.

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazione dell'art. 2)

 

1. All'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 

a)        al comma 2, la lettera c) è soppressa;

 

b)        dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

"3.      I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al

numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o

più commissioni mediche incaricate di effettuare gli

accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3,

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazione dell'art. 3)

 

1. All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 

a)        la lettera c) del comma 2, è così sostituita:

 

"c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici

dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli

specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da

un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare,

in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.";

 

b) il comma 7, è così sostituito:

 

"7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il

Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui

territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di

concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il

cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di

riferimento.";

 

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

"8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i

Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero

delle richieste ed effettive necessità.".

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Rosi, deliberazione n.1196 del 3 ottobre 2001,

atto consiliare n. 881 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare

permanente "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità -

Istruzione - Cultura - Sport" il 9 ottobre 2001.

 

-          Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare

permanente con parere e relazione, illustrata oralmente, dal

Presidente Bonaduce, l'8 novembre 2001 (atto n.881/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 19 novembre 2001, deliberazione n. 162.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 recante "Norme per

il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge

15 ottobre 1990, n. 295", è pubblicata nel B.U.R. n.38 del 7

luglio 1999.

 

- La legge 15 ottobre 1990, n.295 recante "Modifiche ed

integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e

successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie

delle minorazioni e malattie invalidanti", è pubblicata nella G.U.

20 ottobre 1990, n.246.

 

Nota all'art.1, comma unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 30 giugno

1999, n. 20 (si vedano le note al titolo della legge), così come

modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 2. (Commissioni mediche)

 

1. Ciascuna Azienda sanitaria locale, sulla base del numero

delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di

accertamento fissati dall'articolo 4, commi 3 e 4 costituisce una

o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli

accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di

invalidità civile.

 

2. Nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è

ricompreso il Comune capoluogo di provincia, con competenza

estesa all'intero territorio provinciale, operano:

 

a) una commissione medica incaricata di effettuare gli

accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità

a quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 e

successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) una commissione medica incaricata di effettuare gli

accertamenti sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a

quanto stabilito dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e

successive modificazioni ed integrazioni;

 

c) soppressa.

 

3.        I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al

numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o

più commissioni mediche incaricate di effettuare gli

accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3,

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

 

Nota all'art.1, comma unico, alinea:

 

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 30 giugno

1999, n. 20 (si vedano le note al titolo della legge), così come

modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

 

"Art. 3. (Composizione delle commissioni)

 

1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico

specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti

convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di

comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina

legale possono essere nominati medici che svolgono, da

almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero,

in subordine, che siano stati membri, per almeno un

quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche

incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.

 

2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:

 

a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici

dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno scelto prioritariamente

tra gli specialisti in medicina del lavoro;

 

b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b),

da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali

scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e

otorinolaringoiatria;

 

c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici

dipendenti  dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli

specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da

un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare,

in servizio presso le Aziende sanitarie locali.

 

3. Le commissioni di cui all'art. 2 sono integrate ai sensi

dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

 

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente

dell'Azienda sanitaria locale appartenente ai profili

professionali degli assistenti amministrativi o del personale

amministrativo laureato.

 

5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi

compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un

membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di

assenza o di impedimento del titolare.

 

6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il

direttore generale dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto

motivato.

 

7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il

Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui

territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di

concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il

cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.

 

8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2  provvedono i

Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero

delle richieste ed effettive necessità".