L.R.
28 NOVEMBRE 2001, N. 31
"Modificazioni
ed integrazioni della legge
regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni
sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O.
ARTICOLO
1
(Modificazione
dell'art. 2)
1.
All'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è soppressa;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. I Direttori Generali delle Aziende
UU.SS.LL., in base al
numero
delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o
più
commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti
sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3,
comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".
ARTICOLO
2
(Modificazione
dell'art. 3)
1.
All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 2, è così
sostituita:
"c)
per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici
dipendenti
dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il
Servizio
Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli
specialisti
in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da
un
esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare,
in
servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.";
b)
il comma 7, è così sostituito:
"7.
Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il
Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui
territorio
è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di
concerto
con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il
cui
territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di
riferimento.";
c)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"8.
Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i
Direttori
Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero
delle
richieste ed effettive necessità.".
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Rosi, deliberazione n.1196 del 3 ottobre 2001,
atto
consiliare n. 881 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare
permanente
"Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità -
Istruzione
- Cultura - Sport" il 9 ottobre 2001.
-
Testo licenziato dalla IIIa
Commissione consiliare
permanente
con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Presidente
Bonaduce, l'8 novembre 2001 (atto n.881/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 19 novembre 2001, deliberazione n. 162.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 recante "Norme per
il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge
15
ottobre 1990, n. 295", è pubblicata nel B.U.R. n.38 del 7
luglio
1999.
-
La legge 15 ottobre 1990, n.295 recante "Modifiche ed
integrazioni
all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173,
convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e
successive
modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle
minorazioni e malattie invalidanti", è pubblicata nella G.U.
20
ottobre 1990, n.246.
Nota
all'art.1, comma unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 30 giugno
1999,
n. 20 (si vedano le note al titolo della legge), così come
modificato
ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
2. (Commissioni mediche)
1.
Ciascuna Azienda sanitaria locale, sulla base del numero
delle
domande da evadere e tenendo conto dei tempi di
accertamento
fissati dall'articolo 4, commi 3 e 4 costituisce una
o
più commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti
sanitari relativi al riconoscimento dello stato di
invalidità
civile.
2.
Nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è
ricompreso
il Comune capoluogo di provincia, con competenza
estesa
all'intero territorio provinciale, operano:
a)
una commissione medica incaricata di effettuare gli
accertamenti
sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità
a
quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 e
successive
modificazioni ed integrazioni;
b)
una commissione medica incaricata di effettuare gli
accertamenti
sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a
quanto
stabilito dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e
successive
modificazioni ed integrazioni;
c)
soppressa.
3. I Direttori Generali delle Aziende
UU.SS.LL., in base al
numero
delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o
più
commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti
sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3,
comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Nota
all'art.1, comma unico, alinea:
-
Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 30 giugno
1999,
n. 20 (si vedano le note al titolo della legge), così come
modificato
ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art.
3. (Composizione delle commissioni)
1.
Ciascuna commissione è presieduta da un medico
specialista
in medicina legale scelto tra i medici dipendenti
convenzionati
dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di
comprovata
impossibilità a reperire specialisti in medicina
legale
possono essere nominati medici che svolgono, da
almeno
cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero,
in
subordine, che siano stati membri, per almeno un
quinquennio
negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche
incaricate
degli accertamenti di cui alla presente legge.
2.
Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:
a)
per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici
dipendenti
dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il
Servizio
Sanitario Nazionale, di cui uno scelto prioritariamente
tra
gli specialisti in medicina del lavoro;
b)
per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b),
da
due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o
convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali
scelto
rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e
otorinolaringoiatria;
c)
per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici
dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o
convenzionati con il
Servizio
Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli
specialisti
in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da
un
esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare,
in
servizio presso le Aziende sanitarie locali.
3.
Le commissioni di cui all'art. 2 sono integrate ai sensi
dell'art.
1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
4.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente
dell'Azienda
sanitaria locale appartenente ai profili
professionali
degli assistenti amministrativi o del personale
amministrativo
laureato.
5.
Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi
compreso
il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un
membro
supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di
assenza
o di impedimento del titolare.
6.
Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il
direttore
generale dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto
motivato.
7.
Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il
Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui
territorio
è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di
concerto
con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il
cui
territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.
8.
Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2
provvedono i
Direttori
Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero
delle
richieste ed effettive necessità".