L.R.
28 NOVEMBRE 2001, N. 32
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994, n.
14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.O.
ARTICOLO
1
1. Dopo il TITOLO V - DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
-
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il
seguente:
"TITOLO
V BIS - APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA
DIRETTIVA
CEE N.409/79
Art.
34 Bis
1.
Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica,
per le finalità previste dall'articolo 9 della Direttiva
79/409/CEE,
adottano il provvedimento di deroga specificando:
a)
le specie oggetto del prelievo in deroga;
b)
i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
c)
i soggetti abilitati;
d)
i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
e)
il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero
periodo
in relazione alla consistenza delle popolazioni di
ciascuna
specie;
f)
i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) le motivazioni della adozione del
provvedimento con
riferimento
alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della
Direttiva
Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.
Art.
34 Ter
1. Il provvedimento di deroga non può
essere applicato per le
specie
dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto
Nazionale
per la Fauna Selvatica.
2. La disciplina di attuazione delle
deroghe di cui alla presente
legge
si applica anche alla cattura di esemplari di specie
protette
per la cessione ai fini di richiamo di
cui al comma 4
dell'art.
4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art.
34 Quater
1.
Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del
tesserino
venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita
scheda
per la annotazione, al termine della giornata, dei capi
prelevati.
La
scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia
competente
compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal
termine
di chiusura del periodo di prelievo.
2.
Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita
scheda
è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera
i)
del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La
mancata trasmissione alla Provincia competente della
scheda
è sanzionata con la sospensione di un mese del
tesserino
venatorio regionale per la stagione venatoria
successiva.
Art.
34 Quinquies
1.
Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette
alla
Regione i dati sul prelievo in deroga disposto.
La
Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali
competenti,
della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai
fini
della trasmissione alla Commissione Europea della
relazione
prevista dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.".
ARTICOLO
2
1. L'art. 32 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14 è così
modificato:
a)
al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." sono
aggiunte
le parole "Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da
appostamento
alla selvaggina migratoria è consentita per due
ulteriori
giornate settimanali, con esclusione comunque del
martedì
e del venerdì.";
b) Il comma 5 è soppresso.
Note:
NOTE
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Bocci, deliberazione n.1197 del 3 ottobre 2001,
atto
consiliare n. 880 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare
permanente
"Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità -
Istruzione
- Cultura - Sport" il 9 ottobre 2001.
-
Testo licenziato dalla IIIa
Commissione consiliare
permanente
con parere e relazione, illustrata oralmente, dal
Consigliere
Brozzi, il 15 novembre 2001 (atto n.880/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 19 novembre 2001, deliberazione n. 163.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 recante "Norme per
la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"
(pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.22 del 25 maggio
1994),
è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 30
marzo
1995, n. 18 (in B.U.R. n.19 del 10 aprile 1995), 19 luglio
1996,
n. 18 (in B.U.R. n.34 del 24 luglio 1996) e 16 luglio 1999,
n.
22 (in B.U.R. n.41 del 23 luglio 1999), mentre con leggi
regionali
20 novembre 1998, nn. 38 e 39 (in B.U.R. n.70 del 25
novembre
1998), è stata fornita interpretazione autentica,
rispettivamente,
del disposto del comma quinto dell'art. 24 e
del
disposto del comma secondo dell'art. 13 della citata legge
regionale
n.14/1994.
-
Il testo aggiornato della legge regionale 17 maggio 1994, n.
14,
coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla
presente
legge, sarà pubblicato nel B.U.R. del 23 gennaio
2002.