L.R. 28 NOVEMBRE 2001, N. 33

 

"Art.45 e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.S. n. 2

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Saldo finanziario)

 

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 37, della legge regionale

di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario

negativo dell'esercizio finanziario 2000, è accertato in lire

62.003.548.321. Alla sua copertura si provvede con la presente

legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Copertura finanziaria)

 

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1,

determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con

l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, la Giunta

regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo

fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino

all'importo complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata

massima di anni trenta  a decorrere dal 2001 e con onere

massimo di ammortamento di lire 250.000.000 per l'anno 2001

e di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.

 

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota

degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del

bilancio 2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.

 

3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge 16

maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è

diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E)

allegata alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Fondi da reiscrivere)

 

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del

bilancio regionale per l'anno 2001, in relazione a stanziamenti

di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione

vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2000, a

norma del comma 6 dell'articolo 82, della legge regionale di

contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni

ed integrazioni, è accertato in lire 981.573.740.088 come risulta

dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Fondi perenti)

 

1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 42, della legge

regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D)

allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme

cancellate per perenzione amministrativa in sede di

accertamento dei residui passivi degli anni 2000 e precedenti,

escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio

2001 e di cui all'articolo 3.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria 2001 - legge

regionale 27 aprile 2001, n. 13)

 

1. Alla tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella F).

 

2. Alla tabella C) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G).

 

3. Alla tabella D) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H).

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio - legge

regionale 27 aprile 2001, n. 14)

 

1. Alla tabella E) allegata alla legge regionale 27 aprile 2001, n.

14 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'importo di lire "7.620.000.000" indicato in corrispondenza

della UPB 07.2.002 è sostituito con l'importo di lire

"8.096.000.000";

 

b) l'importo di lire "3.500.000.000" indicato in corrispondenza

della UPB 07.2.003 è sostituito con l'importo di lire

"4.000.000.000";

 

c) l'importo di lire "10.029.000.000" indicato in corrispondenza

della UPB 07.2.006 è sostituito con l'importo di lire

"9.053.000.000".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Variazione al bilancio)

 

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e al

bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni

indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

 

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3,

sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli

interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore

Riommi, deliberazione 19 settembre 2001, n. 1095, atto

consiliare n. 853 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari

permanenti Ia "Affari Istituzionali - Programmazione -

Bilancio

- Finanze e Patrimonio - Organizzazione e personale - Enti

locali", con competenza referente, IIa "Attività economiche,

Assetto e utilizzazione del territorio, Ambiente e Infrastrutture,

Formazione professionale", e IIIa Servizi e politiche sociali,

Igiene e sanità, Istruzione, Cultura, Sport" con competenza

consultiva, il 26 settembre 2001.

 

- Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente

il 31 ottobre 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente,

dal Presidente Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere

Lignani Marchesani per la minoranza, e con i pareri consultivi

delle Commissioni consiliari permanenti IIa e IIIa (atto n.

853/bis).

 

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con

emendamenti, nella seduta del 20 novembre 2001,

deliberazione n. 166.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale alle

Risorse umane, finanziarie e strumentali (Servizio Ragioneria),

in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza

della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta

regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della

legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- Il testo degli artt. 45 e 82, comma 6, della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della

programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei

controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O.

al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), modificata ed integrata con

legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 recante "Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio

pluriennale 2000/2002" (in suppl. straord. n.3 al B.U.R. n.14 del

15 marzo 2000), è il seguente:

"Art. 45. (Assestamento di bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale

approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il

quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al

fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle

quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermo restando i

vincoli di cui all'articolo 36 - si provvede:

     a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e

passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il

bilancio si riferisce;

     b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo

finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo,

positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese

impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni

intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e

passivi;

     c) all'aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa

all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo risultante

dagli elementi di cui alla lettera b), degli stanziamenti delle

unità previsionali di spesa cui è destinata l'utilizzazione del

saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti

negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di

bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.

 

Art. 82. (Residui passivi. Nozione).

omissis

     6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione

vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono

reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le

medesime finalità".

 

-          La legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 recante "Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del

bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001", è

pubblicata nel suppl. straord. n.1 al B.U.R. n. 21 del 4 maggio

2001.

 

Nota all'art. 1, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il

seguente:

 

Art. 37. (Iscrizione del saldo finanziario). omissis

 

     2. Il saldo finanziario negativo presunto deve essere iscritto

in bilancio e trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi

dell'articolo 36, comma 3, fatti salvi i provvedimenti di

assestamento del bilancio medesimo".

 

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

 

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18

(si vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

 

"Art. 12. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui)

 

1.        Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo

regionale dell'esercizio 2000, ai sensi dell'articolo 11 della

legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta

regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'articolo 31

della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo

complessivo di lire 67.105.300.000 per una durata massima di

anni 15 ed entro il limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno

2000 e di lire 6.400.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

 

2.        Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si

farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti

ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.02 del bilancio

pluriennale 2000/2002 allegato (Appendice n. 1).

 

3.        L'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinata, a norma

dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio

1978, n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio

finanziario 1998.

 

4.        Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al

finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q) allegata

alla presente legge.

 

5.        Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura

dell'esercizio 1999, determinato dalla mancata stipulazione dei

mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile

1999, n. 11, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad

assumere, a norma dell'articolo 31 della legge regionale di

contabilità 3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino

all'importo complessivo di lire 106.936.300.000 per una durata

massima di 15 anni ed entro il limite di spesa di lire

6.500.000.000 per l'anno 2000 e lire 10.600.000.000 per

ciascuno degli anni successivi.

 

6.        Al conseguente onere relativo agli anni 2000 e successivi si

farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti

ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.02 del bilancio

pluriennale 2000/2002 allegato (Appendice n. 1).

 

7.        Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16

maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al

finanziamento delle spese indicate nella Tabella R) allegata

alla presente legge".

 

- Il testo dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970,

n.281 recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle

Regioni a statuto ordinario" (pubblicata nella G.U. n.127 del 22

maggio 1970), modificata con leggi 23 dicembre 1970, n.1084

(in G.U. n.146 del 1° giugno 1976), 14 giugno 1990, n.158 (in

G.U. n.144 del 22 giugno 1990) e con decreto legge 31 ottobre

1990, n.310 (in G.U. n.256 del 2 novembre 1990) convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403

(in G.U. n.302 del 29 dicembre 1990), è il seguente:

 

"Art. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

 

  Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni

esclusivamente per provvedere a spese di investimento

nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie

regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto

rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in

quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,

della Costituzione. omissis".

 

Nota all'art. 3, comma unico:

 

- Per il testo dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13, si vedano le note al titolo della legge.

 

Nota all'art. 4, comma unico:

 

- Il testo dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio

2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il

seguente:

 

"Art. 42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

omissis

 

     3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle

relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento

di mutui e prestiti e quelle concernenti i residui passivi caduti in

perenzione amministrativa qualora il relativo ammontare sia

richiesto dai creditori, nonché i fondi di garanzia a fronte della

fidejussione concessa dalla Regione. omissis".

 

Nota all'art. 5:

 

- Per la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, si vedano le note

al titolo della legge.

 

Nota all'art. 6:

 

- Per la legge regionale 27 aprile 2001, n. 14, si vedano le note

al titolo della legge.