L.R.
28 NOVEMBRE 2001, N. 33
"Art.45
e art. 82 - comma sesto - della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13
- Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata
non utilizzate entro l'esercizio 2000 - Modificazioni della legge regionale 27
aprile 2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001, n. 14".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 03 dicembre 2001, n. 59 – S.S. n. 2
ARTICOLO
1
(Saldo
finanziario)
1.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 37, della legge regionale
di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario
negativo
dell'esercizio finanziario 2000, è accertato in lire
62.003.548.321.
Alla sua copertura si provvede con la presente
legge.
ARTICOLO
2
(Copertura
finanziaria)
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1,
determinato
dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con
l'articolo
12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, la Giunta
regionale
è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo
fabbisogno
di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino
all'importo
complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata
massima
di anni trenta a decorrere dal 2001 e
con onere
massimo
di ammortamento di lire 250.000.000 per l'anno 2001
e
di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.
2.
All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota
degli
stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del
bilancio
2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.
3.
Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, della legge 16
maggio
1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è
diretto
al finanziamento delle spese indicate nella tabella E)
allegata
alla presente legge.
ARTICOLO
3
(Fondi
da reiscrivere)
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del
bilancio
regionale per l'anno 2001, in relazione a stanziamenti
di
precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione
vincolata
e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2000, a
norma
del comma 6 dell'articolo 82, della legge regionale di
contabilità
28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni
ed
integrazioni, è accertato in lire 981.573.740.088 come risulta
dalla
tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO
4
(Fondi
perenti)
1.
Per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 42, della legge
regionale
28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D)
allegata
alla presente legge, contenente l'elenco delle somme
cancellate
per perenzione amministrativa in sede di
accertamento
dei residui passivi degli anni 2000 e precedenti,
escluse
quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio
2001
e di cui all'articolo 3.
ARTICOLO
5
(Modificazioni
alle tabelle della legge finanziaria 2001 - legge
regionale
27 aprile 2001, n. 13)
1.
Alla tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
sono
apportate le modifiche di cui all'allegata tabella F).
2.
Alla tabella C) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
sono
apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G).
3.
Alla tabella D) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
sono
apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H).
ARTICOLO
6
(Variazioni
alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio - legge
regionale
27 aprile 2001, n. 14)
1.
Alla tabella E) allegata alla legge regionale 27 aprile 2001, n.
14
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'importo di lire "7.620.000.000" indicato in corrispondenza
della
UPB 07.2.002 è sostituito con l'importo di lire
"8.096.000.000";
b)
l'importo di lire "3.500.000.000" indicato in corrispondenza
della
UPB 07.2.003 è sostituito con l'importo di lire
"4.000.000.000";
c)
l'importo di lire "10.029.000.000" indicato in corrispondenza
della
UPB 07.2.006 è sostituito con l'importo di lire
"9.053.000.000".
ARTICOLO
7
(Variazione
al bilancio)
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e al
bilancio
pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni
indicate
nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3,
sono
rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli
interventi
di cui alle relative leggi regionali o statali.
La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
Riommi,
deliberazione 19 settembre 2001, n. 1095, atto
consiliare
n. 853 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari
permanenti
Ia "Affari Istituzionali - Programmazione -
Bilancio
-
Finanze e Patrimonio - Organizzazione e personale - Enti
locali",
con competenza referente, IIa "Attività economiche,
Assetto
e utilizzazione del territorio, Ambiente e Infrastrutture,
Formazione
professionale", e IIIa Servizi e politiche sociali,
Igiene
e sanità, Istruzione, Cultura, Sport" con competenza
consultiva,
il 26 settembre 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente
il
31 ottobre 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente,
dal
Presidente Pacioni per la maggioranza e dal Consigliere
Lignani
Marchesani per la minoranza, e con i pareri consultivi
delle
Commissioni consiliari permanenti IIa e IIIa (atto n.
853/bis).
-
Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con
emendamenti,
nella seduta del 20 novembre 2001,
deliberazione
n. 166.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Direzione regionale alle
Risorse
umane, finanziarie e strumentali (Servizio Ragioneria),
in
collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza
della
Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta
regionale
- Sezione Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti
e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della
legge
regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di
facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli
atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
Il testo degli artt. 45 e 82, comma 6, della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13 recante "Disciplina generale della
programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli
interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O.
al
B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), modificata ed integrata con
legge
regionale 9 marzo 2000, n. 18 recante "Bilancio di
previsione
per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio
pluriennale
2000/2002" (in suppl. straord. n.3 al B.U.R. n.14 del
15
marzo 2000), è il seguente:
"Art.
45. (Assestamento di bilancio).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Consiglio regionale
approva
con legge l'assestamento del bilancio mediante il
quale
- oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al
fine
di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle
quote
annuali di spese a carattere pluriennale, fermo restando i
vincoli
di cui all'articolo 36 - si provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei
residui attivi e
passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio
si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale
avanzo o disavanzo
finanziario
dell'esercizio precedente costituito dal saldo,
positivo
o negativo, tra le entrate accertate e le spese
impegnate
alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni
intervenute
alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e
passivi;
c) all'aggiornamento dell'ammontare del
fondo di cassa
all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) all'aggiornamento, nel caso di un
saldo positivo risultante
dagli
elementi di cui alla lettera b), degli stanziamenti delle
unità
previsionali di spesa cui è destinata l'utilizzazione del
saldo
stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti
negativo,
all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di
bilancio
volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.
Art.
82. (Residui passivi. Nozione).
omissis
6. Le somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione
vincolata,
non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono
reiscritte
nel bilancio dell'esercizio successivo per le
medesime
finalità".
-
La legge regionale 27 aprile
2001, n. 13 recante "Disposizioni
per
la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del
bilancio
pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001", è
pubblicata
nel suppl. straord. n.1 al B.U.R. n. 21 del 4 maggio
2001.
Nota
all'art. 1, comma unico:
-
Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il
seguente:
Art.
37. (Iscrizione del saldo finanziario). omissis
2. Il saldo finanziario negativo presunto
deve essere iscritto
in
bilancio e trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi
dell'articolo
36, comma 3, fatti salvi i provvedimenti di
assestamento
del bilancio medesimo".
Note
all'art. 2, commi 1 e 3:
-
Il testo dell'art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18
(si
vedano le note al titolo della legge), è il seguente:
"Art.
12. (Autorizzazione alla stipulazione di mutui)
1. Per conseguire il pareggio finanziario
del bilancio preventivo
regionale
dell'esercizio 2000, ai sensi dell'articolo 11 della
legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta
regionale
è autorizzata ad assumere, a norma dell'articolo 31
della
medesima legge, uno o più mutui fino all'importo
complessivo
di lire 67.105.300.000 per una durata massima di
anni
15 ed entro il limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno
2000
e di lire 6.400.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2. Al conseguente onere relativo agli anni
2000 e successivi si
farà
fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti
ai
capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.02 del bilancio
pluriennale
2000/2002 allegato (Appendice n. 1).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, è
subordinata, a norma
dell'articolo
31 della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978,
n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario
1998.
4. Per gli effetti di cui all'articolo 10,
comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al
finanziamento
delle spese indicate nella Tabella Q) allegata
alla
presente legge.
5. Per far fronte al presunto disavanzo
finanziario alla chiusura
dell'esercizio
1999, determinato dalla mancata stipulazione dei
mutui
autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile
1999,
n. 11, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad
assumere,
a norma dell'articolo 31 della legge regionale di
contabilità
3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino
all'importo
complessivo di lire 106.936.300.000 per una durata
massima
di 15 anni ed entro il limite di spesa di lire
6.500.000.000
per l'anno 2000 e lire 10.600.000.000 per
ciascuno
degli anni successivi.
6. Al conseguente onere relativo agli anni
2000 e successivi si
farà
fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti
ai
capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.02 del bilancio
pluriennale
2000/2002 allegato (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 10,
comma 1 della legge 16
maggio
1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al
finanziamento
delle spese indicate nella Tabella R) allegata
alla
presente legge".
-
Il testo dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970,
n.281
recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
Regioni
a statuto ordinario" (pubblicata nella G.U. n.127 del 22
maggio
1970), modificata con leggi 23 dicembre 1970, n.1084
(in
G.U. n.146 del 1° giugno 1976), 14 giugno 1990, n.158 (in
G.U.
n.144 del 22 giugno 1990) e con decreto legge 31 ottobre
1990,
n.310 (in G.U. n.256 del 2 novembre 1990) convertito in
legge,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403
(in
G.U. n.302 del 29 dicembre 1990), è il seguente:
"Art.
10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni.
Le Regioni possono contrarre mutui ed
emettere obbligazioni
esclusivamente
per provvedere a spese di investimento
nonché
per assumere partecipazioni in società finanziarie
regionali
cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto
rientri
nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in
quelle
delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
della
Costituzione. omissis".
Nota
all'art. 3, comma unico:
-
Per il testo dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13, si vedano le note al titolo della legge.
Nota
all'art. 4, comma unico:
-
Il testo dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio
2000,
n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il
seguente:
"Art.
42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
omissis
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in
ogni caso, quelle
relative
agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento
di
mutui e prestiti e quelle concernenti i residui passivi caduti in
perenzione
amministrativa qualora il relativo ammontare sia
richiesto
dai creditori, nonché i fondi di garanzia a fronte della
fidejussione
concessa dalla Regione. omissis".
Nota
all'art. 5:
-
Per la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, si vedano le note
al
titolo della legge.
Nota
all'art. 6:
-
Per la legge regionale 27 aprile 2001, n. 14, si vedano le note
al
titolo della legge.