L.R.
04 DICEMBRE 2001, N. 34
"Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 12 dicembre 2001, n. 61 – S.O.
ARTICOLO
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1.
Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge regionale
28
febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre
dell'anno
finanziario 2002, l'accertamento e la riscossione
delle
entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese,
sulla
base delle previsioni del bilancio per l'anno 2001,
limitatamente,
per quanto concerne le spese, ad un
dodicesimo
dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli
stanziamenti
la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2001.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del
bilancio
per l'anno 2002 le autorizzazioni di cui al comma 1
sono
accordate sulle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e
di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese
finanziate
da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione
vincolata,
ivi comprese le somme comunque reiscritte alla
competenza
dell'anno 2002, ai sensi del comma 6, dell'articolo
82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n.
13, la gestione
dei
relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui
al
comma 1.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta della
Presidente
Lorenzetti, deliberazione n.1321 del 24 ottobre
2001,
atto consiliare n. 927 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare
permanente
"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -
Finanze
e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti
locali",
l'8 novembre 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare
permanente
con parere e relazione illustrati dal Presidente
Pacioni,
il 14 novembre 2001 (atto n.927/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 26 novembre 2001, deliberazione n. 167.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE):
Nota
all'art. unico, commi 1 e 3:ù
-
Il testo degli artt. 58, comma 4, e 82, comma 6, della legge
regionale
28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale
della
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile
e
dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel
S.O.
al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
"Art.
58. Definizione e limiti. omissis
4.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al
Consiglio
regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non
sia
stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio
provvisorio
è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio
approvato,
limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento
di
ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art.
82. Residui passivi. Nozione. omissis
6.
Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata,
non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono
reiscritte
nel bilancio dell'esercizio successivo per le
medesime
finalità.".