L.R.
04 DICEMBRE 2001, N. 35
"Nuova
delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane - Abrogazione
della legge regionale
6.9.1972, n.23 e ulteriori modificazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 12 dicembre 2001, n. 61 – S.S.
ARTICOLO
1
(Zone
omogenee)
1.
Sono individuate le seguenti zone omogenee in attuazione
dell'articolo
2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e nel
rispetto
dei principi contenuti nell'articolo
27, comma 3 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
1)
ZONA A
Comunità
Montana Alto Tevere Umbro
Citerna,
Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina,
Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;
2)
ZONA B
Comunità
Montana dell'Alto Chiascio
Costacciaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia
e
Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;
3)
ZONA C
Comunità
Montana Monte Subasio
Assisi,
Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano,
Valtopina;
4)
ZONA D
Comunità
Montana Valnerina
Cascia,
Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia,
Poggiodomo,
Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano,
Vallo
di Nera;
5)
ZONA E
Comunità
Montana Monti Martani e del Serano
Acquasparta,
Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Giano
dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana,
Montefalco,
Spoleto, Trevi;
6)
ZONA F
Comunità
Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio
Arrone,
Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni,
Otricoli,
Polino, San Gemini, Stroncone;
7)
ZONA G
Comunità
Montana Amerino e Croce di Serra
Alviano,
Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove,
Guardea,
Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio,
Penna
in Teverina;
8)
ZONA H
Comunità
Montana Monte Peglia e Selva di Meana
Allerona,
Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro,
Ficulle,
Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione,
Monteleone
d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo,
Todi;
9)
ZONA I
Comunità
Montana Monti del Trasimeno
Bettona,
Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve,
Corciano,
Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale,
Passignano
sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.
ARTICOLO
2
(Abrogazioni)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n.23 è
abrogato.
2.
Il comma 2, dell'articolo 111 e il comma 2 dell'articolo 115
della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 sono abrogati dalla
data
di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta
regionale
di costituzione delle Comunità montane, ai sensi
dell'articolo
3 della legge regionale n. 19/2000.
Note:
LAVORI
PREPARATORI
Disegno
di legge:
-
di iniziativa della Giunta
regionale su proposta
dell'Assessore
Riommi, deliberazione n.900 del 25 luglio 2001,
atto
consiliare n. 800 (VIIa Legislatura).
-
Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare
permanente
"Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -
Finanze
e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti
locali",
il 5 settembre 2001.
-
Testo licenziato dalla Ia
Commissione consiliare
permanente
il 14 novembre 2001, con parere e relazioni,
illustrate
oralmente, dai Consiglieri Bottini, per la maggioranza,
e
Lignani Marchesani, per la minoranza (atto n.800/bis).
-
Esaminato ed approvato dal
Consiglio regionale nella
seduta
del 26 novembre 2001, deliberazione n. 168.
AVVERTENZA
- Il testo della legge viene pubblicato con
l'aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della
Presidenza
della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta
regionale - Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi
1,
3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo
scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Note
al titolo della legge:
-
La legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 recante "Gestione
del
patrimonio agro-forestale regionale", è pubblicata nel
B.U.R.
n.22 del 16 maggio 1979. L'art. 17, comma 1, lett. a),
della
legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 recante "Disciplina
dei
territori montani e delle Comunità montane e modificazione
della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3" (in B.U.R. n.15 del 16
marzo
2001), ha abrogato tutte le norme della suddetta L.R.
n.23/1979,
ad eccezione dell'art. 1.
-
La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante "Riordino delle
funzioni
e dei compiti amministrativi del sistema regionale e
locale
delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15
marzo
1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112"
(pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è già
stata
modificata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 19, 19
novembre
2001, n. 28 (in S.O. n.1 al B.U.R. n.58 del 28
novembre
2001) e 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O. n.2 al
B.U.R.
n.58 del 28 novembre 2001).
Nota
all'art.1, comma unico:
-
Il testo dell'art.2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si
vedano
le note al titolo della legge), è il seguente:
"Art.
2. (Zone omogenee)
1. Le zone omogenee sono individuate nel
rispetto dei criteri di
cui
al comma 5 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142,
come modificato dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999,
n.
265, con legge regionale da emanarsi entro un anno dalla
entrata
in vigore della presente legge verificando la
adeguatezza
della dimensione delle zone omogenee esistenti,
sentito
il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15
della
legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.
2. Nella individuazione delle zone di cui
al comma 1, il
Consiglio
regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni
e
dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento
della
soglia di 50.000 abitanti di popolazione residente, può
includere
i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 111 della
legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3, anche su proposta dei
Comuni
stessi e sentito il Consiglio delle autonomie locali".
-
Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo
18
agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento
degli enti locali" (pubblicato nel S.O. alla G.U.
n.227
del 28 settembre 2000):
"Articolo
27. Natura e ruolo. omissis
3.
La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative
di
cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione
delle comunità montane, in modo da consentire gli
interventi
per la valorizzazione della montagna e l'esercizio
associato
delle funzioni comunali. La costituzione della
comunità
montana avviene con provvedimento del presidente
della
Giunta regionale. omissis".
Nota
all'art.2:
-
Per la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, si vedano le
note
al titolo della legge.
-
Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si vedano le note al
titolo
della legge.
-
Il testo dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si
vedano
le note al titolo della legge), è il seguente:
"Art.
3. (Costituzione delle Comunità montane)
1.
Il Presidente della Giunta regionale costituisce, con proprio
decreto,
ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della legge
142/1990
in ciascuna zona omogenea di cui all'articolo 2, la
Comunità
montana".