L.R. 12 gennaio 2001, n. 1 (1).
Istituzione di una commissione speciale per la
riforma dello Statuto regionale.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 2001, n. 4.
Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 48 dello
Statuto, una commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel
quadro delle modifiche costituzionali introdotte dalla L.Cost. 22 novembre
1999, n. 1.
2. La commissione speciale ha le seguenti finalità:
a) elaborazione del nuovo Statuto regionale con la
determinazione della forma di governo, tenendo conto del dibattito in corso
sulla riforma dello Statuto in senso federale, nonché delle innovazioni già
introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale
e amministrativo e in materia di riforma della pubblica amministrazione e del
pubblico impiego;
b) elaborazione della legge elettorale regionale;
c) elaborazione del regolamento in attuazione del
nuovo Statuto.
Art. 2
1. La commissione, per l'espletamento dei compiti di
cui all'articolo 1, può:
a) avvalersi della collaborazione di esperti
qualificati;
b) promuovere convegni o seminari di studio;
c) costituire gruppi tecnici di lavoro per
l'approfondimento di singole tematiche;
d) promuovere audizioni ed incontri ed ogni altra
iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto con le varie
componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità
regionale;
e) individuare strumenti e modalità idonei per
consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive
delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la
commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del
Consiglio regionale.
Art. 3
1. La commissione è composta da un consigliere in
rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta
e il Presidente del Consiglio.
2. Ciascun gruppo designa entro 10 giorni, su
richiesta del Presidente del Consiglio, il proprio componente nella
commissione. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del
Consiglio sentito l'Ufficio di presidenza.
3. La commissione costituita ai sensi dei commi 1 e 2
è convocata dal consigliere più anziano di età che presiede la prima seduta per
la designazione del Presidente e del Vice Presidente della commissione stessa,
ai sensi dell'art. 4.
Art. 4
1. Il Presidente e il Vice Presidente della
commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della
commissione con i 4/5 dei voti di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di
mancata designazione il Presidente del Consiglio nomina il Presidente e il Vice
Presidente della commissione, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
Art. 5
1. Ogni membro della commissione esprime in sede di
votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene.
2. La commissione funziona validamente e delibera con
la presenza di un numero di componenti corrispondente alla maggioranza dei voti
consiliari.
Art. 6
1. La commissione termina i propri lavori entro il 31
dicembre 2001, salvo proroga da parte del Consiglio regionale.
2. La commissione, ogni qualvolta lo ritenga
necessario, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti
acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta
un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.
Art. 7
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale (2),
contenute nei seguenti articoli:
articolo 11, commi 4 e 5;
articolo 16;
articolo 18;
articolo 22, comma 2;
articolo 23, comma 1.
(2) Il regolamento interno del Consiglio regionale è
stato approvato con L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art. 8
1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della
presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853,
sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.