L.R. 15 gennaio 2001, n. 4 (1).
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994,
n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in
materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di
linea.
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 2001, n. 4.
Art. 1
1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale
14 giugno 1994, n. 17, la parola «regionale» č sostituita con
«provinciale».
2. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994,
le parole «Č costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la
commissione regionale» sono sostituite con le seguenti «Ciascuna Provincia
costituisce la commissione provinciale».
3. Al comma 1, lett. b), dell'art. 4 della L.R. n.
17/1994, dopo la locuzione «all'art. 6» č aggiunto «, comma 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g)».
4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della L.R.
n. 17/1994, la parola «regionale» č sostituita da «provinciale».
5. Al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della L.R. n.
17/1994 le parole «Giunta regionale» sono sostituite con «Provincia».
6. Al comma 2, lett. b) dell'art. 4 della L.R. n.
17/1994, le parole «Giunta regionale» sono sostituite con «Provincia».
7. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994,
le parole «della legislatura regionale» sono sostituite con «della durata in
carica del Consiglio provinciale».
8. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994,
le parole «del 25 maggio 1993, n. 396» sono sostituite con «del 21 luglio 2000,
n. 138».
9. Al comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994,
le parole «dipendente regionale dell'Ufficio viabilitŕ e trasporti» sono
sostituite con «funzionario della Provincia».
Art. 2
1. Al comma 1, lett. h), dell'art. 6 della L.R. n.
17/1994, la locuzione «65 anni» č sostituita con «60 anni».
Art. 3
1. (2).
(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7, L.R. 14
giugno 1994, n. 17.
Art. 4
1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 17/1994,
le parole «in un colloquio basato su domande concernenti le» sono sostituite
dalle seguenti «nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle».
Art. 5
1. (3).
(3) Aggiunge l'art. 12 alla L.R. 14 giugno 1994,
n. 17.