REG. REG. 19 GIUGNO 2001, N. 1.

 

«Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 4 luglio 2001, n.33

 

Regolamento modificato con Reg. Reg. 20 agosto 2002, n. 4.

 

 

 

TITOLO I

OGGETTO, LOGO CORNICE E STANDARDS DI QUALITA’ DELLE “STRADE DEL

VINO”

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, in

seguito denominata “legge regionale”.

Art. 2.

(Logo cornice)

1. La Giunta regionale definisce il logo cornice, al fine di offrire un’immagine coordinata,

unitaria ed armonica delle “Strade del vino”.

Art. 3.

(Caratteri delle “Strade del vino”)

1. La “Strada del vino” prevede:

a) un logo identificativo;

b) la segnaletica informativa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso che in prossimità delle

strutture facenti parte della “Strada del vino”. Sui cartelli figura il logo regionale, lo specifico

logo e la denominazione esatta della singola “Strada”.

2. In vicinanza delle aziende aderenti alla “Strada del vino” le indicazioni sono integrate

dall’identificativo dell’azienda e dagli orari di apertura al pubblico. I cartelli non devono,

comunque, riportare alcun messaggio che inciti all’acquisto dei prodotti.

Testo modificato da:

Regolamento n. 04 del 20/08/2002.

Art. 4.

(Standards di qualità delle aziende vitivinicole)

1. Ai fini dell’inserimento in una “Strada del vino”, le aziende vitivinicole devono possedere i

seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati

promotori:

a) ubicazione all’interno del territorio facente parte della “Strada del vino”;

b) ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende singole e/o associate, di

vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa, dei

relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della Legge 10 febbraio 1992,

n.164;

c) area attrezzata per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti nelle vicinanze

dell’azienda, atta a contenere almeno un autopullman;

d) segnaletica d’ingresso all’azienda che, oltre al logo regionale, al logo ed alla denominazione

della “Strada del vino”, deve contenere l’identificativo dell’azienda nonché i giorni e gli orari di

apertura al pubblico;

e) visite organizzate come percorsi informativi per l’enoturista;

f) locale destinato all’accoglienza degli ospiti;

g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello stabilito dall’associazione

responsabile della “Strada del vino” entro il I° gennaio di ogni anno. L’azienda deve assicurare

l’apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un giorno prefestivo o festivo.

L’azienda può essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni durante la

vendemmia e le ferie annuali. L’associazione responsabile garantisce, all’interno della “Strada

del vino”, con programmata turnazione, l’apertura di un congruo numero di aziende nei giorni

prefestivi e festivi;

h) esposizione della mappa del territorio della “Strada del vino” con la localizzazione

dell’offerta enoturistica;

i) divulgazione di materiale informativo sulla “Strada del vino” approvato dall’associazione.

Art. 5.

(Standards minimi per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 della legge)

1. Ai fini dell’inserimento in una “Strada del vino”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2,

della legge regionale, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati promotori, devono:

a) rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio facente parte della “Strada del

vino”;

b) offrire riferimenti e svolgere attività informative sulla “Strada del vino”.

Art. 6.

(Standards minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura)

1. Ai fini dell’inserimento nella “Strada del vino” l’ente locale e la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura devono includere, nell’ambito territoriale di competenza, in

tutto o in parte la zona di produzione di cui alla Legge 164/1992, relativa alla “Strada del

vino”.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLE “STRADE DEL VINO” E DISCIPLINARE DEL

COMITATO RESPONSABILE

Art. 7.

(Richiesta di riconoscimento della “Strada del vino”)

1. Ai fini del riconoscimento della “Strada del vino”, il comitato promotore, ai sensi

dell’articolo 3 della legge regionale, invia domanda in carta libera indirizzata alla Direzione

regionale “Attività Produttive” della Giunta regionale, contenente:

a) il nome della “Strada del vino” e la zona di produzione di cui alla Legge 164/1992 facente

parte della stessa;

b) la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su

cui insiste la “Strada del vino” con l’individuazione dei relativi percorsi;

c) l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;

d) l’indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la

domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standards

di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale e del regolamento,

oppure l’impegno a che i soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali

standards all’atto della costituzione dell’associazione.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di adesione alla “Strada del vino” delle aziende produttrici di vino iscritte

all’albo di cui all’articolo 15 della legge n.164/1992, ricadenti nell’itinerario indicato;

b) delibera di adesione alla “Strada del vino” del consiglio di amministrazione delle cantine

cooperative, con allegato elenco dei soci conferitori iscritti all’albo di cui all’articolo 15 della

legge n. 164/1992, ricadenti nell’itinerario indicato;

c) dichiarazione dell’ente competente sul raggiungimento del limite minimo stabilito dall’articolo

3, comma 1), lettere a) e b) della legge regionale;

d) eventuali delibere degli enti pubblici di adesione al comitato promotore della “Strada del

vino”;

e) dichiarazione di adesione del legale rappresentante nel caso di istituzioni ed associazioni ;

f) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa

nonché del relativo logo.

3. Il nome della “Strada del vino” ed il logo non devono ingenerare confusione rispetto ad altri

nomi di “Strade” o loghi già riconosciuti.

4. Il provvedimento di riconoscimento della “Strada del vino” è emesso dal competente

servizio della Direzione regionale “Attività produttive”, entro novanta giorni dalla data di

ricevimento della domanda. Esso è comunicato al comitato promotore nei venti giorni

successivi. Per le modalità ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal comitato

in associazione si fa rinvio all’articolo 5 della legge regionale. Le modifiche inerenti il novero

dei soggetti aderenti alla associazione, rispetto all’elenco di quelli partecipanti al comitato

promotore, sono comunicate alla Direzione regionale “Attività produttive”, entro sessanta

giorni dalla avvenuta modifica.

5. Entro novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione del riconoscimento della

“Strada del vino” il comitato promotore invia alla Direzione regionale “Attività produttive”

l’atto costitutivo dell’associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal riconoscimento della

“Strada del vino”, non si abbia la trasformazione del comitato promotore in associazione, la

“Strada del vino” decade dal riconoscimento.

6. Nel caso di documentazione incompleta ne è consentita l’integrazione su richiesta del

responsabile del procedimento, che dispone in ordine alla sospensione del termine.

Art. 8.

(Associazione responsabile)

1. L’associazione responsabile della “Strada del vino”, successivamente denominata

“associazione”, è costituita con atto pubblico e retta da uno statuto che deve garantire

l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale, in conformità alle

disposizioni recate dal presente regolamento.

2. L’associazione rappresenta gli interessi degli associati alla “Strada del vino”, tutelandone la

denominazione ed il logo prescelto in ogni sede ed anche in giudizio.

3. Lo statuto dell’associazione deve contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione della “Strada del vino” che l’associazione intende tutelare e valorizzare e

la sede legale in cui svolge la sua attività, la descrizione del logo specifico con il quale si

identifica la “Strada del vino” e le norme per il relativo uso;

b) le modalità di ammissione all’associazione dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 e

all’articolo 5, comma 1, lettera c della legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal

regolamento;

c) gli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente), le loro funzioni, le norme riguardanti la

nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi compiti;

e) le modalità di contribuzione a carico di ciascun associato.

4. Lo statuto garantisce la rappresentatività delle categorie degli associati riferite alle diverse

denominazioni di origine e il mantenimento delle percentuali minime indicate dall’articolo 3,

comma 1, lettere a) e b) della legge regionale.

5. L’associazione:

a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale “Attività produttive”, una

relazione sulle attività da svolgere corredata dall’elenco dei soci;

b) comunica alla Direzione regionale “Attività produttive” ogni variazione in merito allo statuto

ed alla composizione degli organi, entro sessanta giorni dalla variazione;

c) collabora con le altre associazioni responsabili delle Strade del vino e con gli enti pubblici,

per l’espletamento delle attività previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;

d) utilizza la denominazione della “Strada del vino” e del relativo logo, riservandolo

esclusivamente agli associati;

e) trasmette alla Direzione regionale “Attività produttive”, entro il 31 maggio dell’anno

successivo, una relazione delle attività svolte, corredata dai necessari elementi finanziari e

contabili;

f) assolve ai compiti di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale.

TITOLO III

PARAMETRI QUALITATIVI PER I “CENTRI CULTURALI E DI

DOCUMENTAZIONE” E PER I “MUSEI DELLA VITE E DEL VINO”

Art. 9.

(Standars minimi di qualità)

1. Ai fini dell’adesione ad un “Strada del vino”, un “Centro culturale e di documentazione”

e/o un “Museo della vite e del vino e/o dell’agricoltura”, previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5,

comma 4 della legge regionale, devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni

poste dai comitati promotori:

a) ubicazione e specificità connesse al territorio facente parte della “Strada del vino”;

b) collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel “Centro culturale e di

documentazione”, e nel “Museo della vite e/o del vino o dell’agricoltura”, la quale deve avere

carattere di unicità, nell’ambito della “Strada del vino”, e di originalità a livello regionale;

c) apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli individuati dall’associazione della

“Strada del vino”.

2. Il ”Centro culturale e di documentazione”, il “Museo della vite e del vino e/o

dell’agricoltura” è tenuto a:

a) raccordarsi con i Centri culturali e di documentazione e i Musei delle altre “Strade del vino”

dell’Umbria;

b) collaborare con l’associazione della “Strada del vino” per la realizzazione di prodotti

divulgativi ed informativi, a carattere culturale, nel caso in cui il “Centro culturale e di

documentazione” o il “Museo” sia gestito da soggetto diverso dall’associazione;

c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello

nazionale e internazionale;

d) divulgare materiale informativo della “Strada del vino” approvato dall’associazione.

TITOLO IV

PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 10.

(Interventi)

1. Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall’articolo 7 della legge regionale.

Art. 11

(Presentazione delle domande)

1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti

richiedenti, comprensive della documentazione di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per

l’istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla Direzione regionale “Attività

produttive” e pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate

direttamente alla Direzione regionale “Attività produttive”, entro le ore tredici dell’ultimo giorno

utile per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata A.R. fa fede la data apposta

dall’ufficio postale accettante. La sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione

qualora la firma sia apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento, o nel caso in

cui la domanda sottoscritta sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di riconoscimento valido del firmatario della domanda. Le suddette modalità di

sottoscrizione sono applicate anche alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445.

3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’irricevibilità dell’istanza. Le domande

irregolari o incomplete della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un

termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Fermo

quanto sopra, il responsabile del procedimento può richiedere ogni documento o chiarimento

ritenuto necessario per il completamento dell’istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione

del termine.

Art. 12.

(Criteri e priorità per la realizzazione degli interventi)

1. I finanziamenti sono erogati prioritariamente alle “Strade del vino” riconosciute dalla

regione Umbria, che non sono risultate beneficiarie in precedenza dei contributi previsti

dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) della legge regionale.

2. Gli aiuti previsti dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale sono concessi secondo il

seguente ordine di priorità:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla “Strada del vino” riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di “Centri di informazione” finalizzati ad una comunicazione

specifica sull’area vitivinicola interessata dalla “Strada del vino”;

c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura

del vino e della vite. Le spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che

indichi obiettivi, metodologie e modalità di realizzazione;

d) adeguamento agli standards di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge

regionale;

e) creazione o adeguamento di “Centri culturali e di documentazione” e/o “Musei della vite e

del vino e/o dell’agricoltura” in Umbria.

Art. 13.

(Ordine di priorità tra soggetti beneficiari)

1. Il competente servizio della Direzione regionale “Attività produttive” individua, nei limiti

delle disponibilità finanziarie, limitatamente agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettere

a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7,

comma 2 della legge regionale, secondo l’ordine di priorità dalla stessa previsto.

2. Il servizio di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle disponibilità finanziarie,

limitatamente agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i

soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7, comma 4 della legge regionale secondo

il seguente ordine di priorità:

a) aziende vitivinicole associate aderenti alla associazione responsabile della “Strada del vino”;

b) aziende vitivinicole singole aderenti alla associazione responsabile della “Strada del vino”.

Art. 14.

(Graduatoria dei progetti ammissibili)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) b) c) e) della legge regionale,

hanno la priorità le istanze che riguardano “Strade del vino” che presentano la percentuale

maggiore di aderenti iscritti all’Albo delle denominazioni di origine.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, a parità di

condizione, hanno la priorità i progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti

all’enoturista.

Art. 15.

(Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile)

1. I soggetti beneficiari ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire del contributo

secondo le indicazioni e nei limiti di cui all’articolo 7, commi 2 e 4 della legge regionale.

2. La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti dall’articolo 7 della legge

regionale, con riepilogo della stessa, redatto sulla base delle voci di costo unitario del prezzario

regionale inserite nell’elenco regionale per le opere pubbliche.

3. Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale si tiene conto dei preventivi

proposti da tecnici e società specializzate e abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di

macchinari e attrezzature, devono essere presentati i preventivi di almeno tre ditte

specializzate, salvo deroghe per giustificati motivi.

Art. 16.

(Modifiche, varianti e proroghe)

1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono necessarie per particolari

motivazioni tecniche ed economiche o per cause di forza maggiore, devono essere

preventivamente autorizzate dalla Regione. Le varianti di modesta entità, che non superano

comunque il dieci per cento dell’investimento inizialmente previsto, tali da non modificare le

finalità progettuali degli interventi ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento

finale dei lavori e motivate nel relativo verbale.

2. Proroghe all’esecuzione delle opere possono essere concesse solo per validi e comprovati

motivi e nel caso in cui tali differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le

scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate; esse vanno preventivamente

autorizzate dal competente servizio della Direzione “Attività produttive”.

Art. 17.

(Segnaletica relativa alla “Strada del vino” e spese ammissibili)

1. La segnaletica è finalizzata a favorire l’accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali,

associative ed espositive aderenti all’associazione responsabile delle “Strade del vino”.

2. La segnaletica è definita dalla Giunta regionale unitamente al logo di cui all’articolo 2, al fine

di un’immagine coordinata ed unitaria delle varie “Strade del vino”, deve caratterizzarsi,

all’interno della “Strada del vino” e tra tutte le “Strade del vino dell’Umbria”, per una sua

omogeneità grafica e per una similitudine di dimensionamento.

3. La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria deve tendere a sopperire alle eventuali

carenze d’indicazioni delle singole strutture aderenti alla “Strada del vino”, nonché ad

individuare il territorio e il percorso della “Strada del vino”.

4. Il logo della “Strada del vino” deve essere in aderenza a quanto previsto dall’articolo 2.

5. Sono ammesse a contributo le spese relative:

a) alla realizzazione di tabelle della “Strada del vino” contenenti le informazioni previste

all’articolo 3, commi 1 e 2;

b) all’acquisto della palificazione di sostegno;

c) alla creazione ed alla realizzazione di pannelli informativi, illustranti la mappa della zona

relativa alla “Strada del vino” ed i vari percorsi al suo interno da esporre nei principali

crocevia e in altri luoghi nevralgici e di transito, comunque all’interno della zona di produzione.

Art. 18.

(Documentazione ai fini dell’articolo 17)

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) progetto di massima nell’ambito del comprensorio della zona di produzione delimitato dalla

“Strada del vino” o nelle immediate vicinanze, ai fini della esatta individuazione dei percorsi

possibili, o per l’informazione necessaria all’enoturista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel

caso di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere sottoscritto dal

dirigente responsabile della struttura competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la

conformità alla normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione. La cartografia

della “Strada del vino” deve contenere il posizionamento dei segnali che si intendono istallare e

l’indicazione di quelli che si intendono sostituire. Il progetto deve tendere ad una

omogeneizzazione dell’immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla “Strada

del vino”;

b) parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli stessi non aderiscano

all’associazione responsabile della “Strada del vino”;

c) presa d’atto dei comuni e delle province della disposizione della segnaletica informativa

lungo le strade di rispettiva competenza;

d) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il

programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione

dell’investimento in aggiunta al contributo regionale.

Art. 19.

(Centro di informazione, spese ammissibili e requisiti)

1. Per Centro d’informazione delle “Strade del vino” si intende la struttura d’informazione

della “Strada del vino” finalizzata alla promozione, informazione e divulgazione della realtà

vitivinicola della zona di produzione sul piano produttivo, storico e culturale, nonché delle

ulteriori risorse atte a valorizzare il territorio.

2. Sono ammesse a contributo:

a) spese di acquisto di materiale informatico (hardware, software, stampante, modem),

progettazione e creazione di pagine html per la pubblicazione su web server internet;

b) spese per opere interne di ristrutturazione dell’edificio, impiantistica e materiale di arredo.

3. Sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il Centro d’informazione deve essere gestito da soggetti beneficiari (associazione o ente

locale) le cui finalità siano rivolte alla promozione ed alla valorizzazione della “Strada del vino”;

b) il personale impiegato nel Centro deve possedere un’adeguata professionalità.

Art. 20.

(Documentazione ai fini dell’articolo 19)

1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 19 vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificazione attestante la disponibilità dell’immobile;

b) rilievo dell’edificio da destinare a Centro d’informazione in scala 1:100 con planimetrie

catastali, contenenti il riferimento alla collocazione territoriale dell’edificio;

c) progetto dei lavori strutturali interni all’edificio e della relativa impiantistica, ed eventuale

progetto di arredo;

d) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo, in cui si illustrano analiticamente il

programma e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione

dell’investimento in aggiunta al contributo regionale.

Art. 21.

(Centro culturale e di documentazione, Museo della vite e del vino e/o dell’agricoltura)

1. Il “Centro culturale e di documentazione”, e/o il “Museo della vite e del vino e/o

dell'agricoltura” raccoglie, conserva ed espone collezioni di oggetti e di testimonianze di

particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale, tecnico-scientifica, artistica,

antropologica.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la ristrutturazione di opere interne dell’edificio e per l’impiantistica;

b) l’acquisto di beni, materiali per l’arredamento e per le strutture espositive;

c) l’acquisto di materiale informatico;

d) la catalogazione e la produzione di materiale informatico.

Art. 22

(Documentazione ai fini dell’articolo 21)

1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 21 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificazione attestante la disponibilità dell’immobile;

d) rilievo dell’edificio in scala 1:100 con planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla

collocazione territoriale dell’edificio;

c) progetto di eventuali lavori strutturali interni all’edificio e impiantistica ed eventuale progetto

di arredo;

d) relazione da parte del proponente l’istanza di contributo in cui si illustra il calendario dei

lavori e gli strumenti finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione dell’investimento in

aggiunta alla quota contributiva regionale;

e) relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della zona vitivinicola, il “Centro culturale e

di documentazione” e/o il “Museo della vite e del vino e/o dell’agricoltura”.

Art. 23.

(Adeguamento agli standards di qualità delle aziende vitivinicole)

1. Possono essere presentate domande relative ai progetti per l’adeguamento agli standards di

qualità indicati come requisiti obbligatori e richiamati all’articolo 4, comma 1.

2. Sono ammesse a contributo le spese per:

a) la segnaletica d’ingresso all’azienda con le indicazioni poste all’articolo 3, comma 2;

b) la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori, atta a contenere almeno un

autopullman;

c) la sistemazione interna di locali e relativa impiantistica, posti all'ingresso dell'azienda o nelle

vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita nonché materiale di arredo.

Art. 24.

(Documentazione ai fini dell’articolo 23)

1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo 23 sono allegati i seguenti documenti:

a) rilievo dell’edificio e/o del luogo da sistemare in scala 1:100, con planimetrie catastali;

b) progetto di eventuali lavori relativi alla realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori

strutturali sull’edificio e relativa impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni nonché

di eventuale progetto di arredo;

c) documentazione attestante la disponibilità degli immobili su cui si intendono eseguire gli

interventi.

Art. 25.

(Procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale individua con proprio atto gli elementi dei procedimenti inerenti i

contributi, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo.

Art. 26.

(Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi)

1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:

a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione di

dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori se previsto, e/o copia

conforme all’originale della conferma d’ordine di materiali e attrezzature. L’erogazione

dell’anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo del

progetto presentato, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della

richiesta dell’anticipo, a favore della regione Umbria - Giunta regionale. La fidejussione viene

prestata fino alla fine accertata della realizzazione dei lavori;

b) il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l’accertamento finale, allegando i seguenti

documenti:

1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all’ordine o

albo professionale, con riferimento al prezzario regionale; nel caso in cui non sia richiesto

l’obbligo della direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, il computo metrico può

essere sottoscritto dal soggetto beneficiario;

2) certificati di agibilità del comune se dovuti;

3) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento

finale, si chiede l’approvazione in quanto varianti non sostanziali;

4) documentazione prescritta nei singoli atti di anticipazione del contributo, se non consegnata

a suo tempo;

5) fatture ed altra documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per gli interventi

realizzati;

6) relazione tecnico illustrativa;

7) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente servizio

regionale.

Art. 27

(Esecuzione degli interventi)

1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione degli interventi entro il termine stabilito dal servizio

regionale competente.

Art. 28

(Revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il beneficiario non pervenga alla ultimazione degli interventi entro i termini di

cui all’art. 26, il servizio regionale competente dispone la revoca del provvedimento di

concessione del finanziamento con il recupero di quanto già liquidato, con l’aggiunta degli

interessi legali.

Art. 29

(Controlli e verifiche)

1. Il competente servizio regionale esperisce controlli preventivi tecnico-amministrativi in

merito alla completezza documentale, alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti

ed all’eleggibilità degli investimenti.

2. I controlli di avvenuta esecuzione degli interventi sono eseguiti in loco su un campione dei

beneficiari che interessi almeno il cinque per cento delle diverse categorie di richiedenti, nel

rispetto del Reg. CEE 3887/92 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il beneficiario è

tenuto a collaborare con l’incaricato del controllo consentendo l’accesso e fornendo i

documenti eventualmente richiesti pena la decadenza del contributo. L’esito dei controlli è

riportato in apposito processo verbale delle attività compiute e degli elementi accertati. Gli

accertamenti finali sono condotti da una struttura diversa, interna alla Giunta regionale o

individuata esternamente, da quella responsabile dell’istruttoria tecnico- amministrativa.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della

Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 19 giugno 2001

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma

della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre

1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella seduta del 27 aprile 2001,

deliberazione n. 395.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella seduta del 25 maggio 2001, con

decisione n.2, prot. n.010396, che, qui di seguito, si riporta:

VISTA la deliberazione n.395 in data 27.04.2001 della Giunta Regionale

concernente: "Regolamento di attuazione della disciplina delle strade del vino in

Umbria".

CONSIDERATO che il termine di centoventi giorni, stabilito per l'adozione del

regolamento di attuazione (art.2, comma 1 della L.R 38/1999), pur essendo

ampiamente decorso, appare di natura ordinatoria e quindi non inficiante la legittimità

dell'atto;

Ritenuto che l'art. 7, comma 5 del regolamento 395/2001 sembra comprimere il

lasso di tempo disponibile per la costituzione dell' "Associazione per la gestione

della strada del vino" nella parte in cui prevede che "entro sessanta giorni dalla

notifica della comunicazione del riconoscimento della strada del vino, il Comitato

Promotore invia alla Direzione Regionale delle attività Produttive l'atto costitutivo

dell'associazione", mentre l'art. 5, comma 1 della L.R 38/1999 prevede "entro

sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto

notarile "l'Associazione per la gestione della Strada del Vino"

RISCONTRATA l'inesattezza nel riferimento legislativo fatta all'art. 11, comma 2

del regolamento 395/2001 ove, anziché il D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa) viene citata la Legge 1.1.1968, n. 15 ed il D.P.R. 20.10.1998, n.

403;

RITENUTO che I'art.12, comma 2 del regolamento 395/2001 detta i criteri e le

priorità per la realizzazione degli interventi, omettendo negli articoli successivi di

indicare, relativamente alla lettera c) "Studi, ricerche e pubblicazioni di carattere

storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite", la

procedura per la concessione del contributo che invece viene prevista relativamente

alle altre lettere a), b), e);

CONSIDERATO che I'art. 15 del regolamento 395/2001, nel definire il "limite

massimo degli investimenti e spesa ammissibile", ripropone il disposto della L.R

38/1999, senza fornire indicazioni circa I'entità della spesa massima finanziabile in

termini globali in rapporto alla capienza di fondi disponibili;

Non riscontra vizi di legittimità,

e invita codesta Giunta Regionale a tener conto delle considerazioni esposte”.

- La Giunta regionale nella seduta del 13 giugno 2001, con deliberazione n.658, tenendo

conto delle considerazioni esposte dalla Commissione di controllo, ha apportato al

regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte

dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della Giunta

regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell’art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di

facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all’art. 1, comma unico:

-  La legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 recante “Disciplina delle strade del Vino

dell’Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. n.69 del 31 dicembre 1999.

Nota all’art. 3, comma 1, lett. b):

-  Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.114 del

18 maggio 1992), è il seguente:

«Art. 39. Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: omissis

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni

necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si

suddividono in: omissis

h) segnali turistici e di territorio; omissis»

Nota all’art. 4, comma unico, lett. b):

-  La legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante “Nuova disciplina delle denominazioni

d’origine”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.47 del 26 febbraio 1992.

Nota all’art. 5, comma unico, alinea):

-  Il testo dell’art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (si veda la nota all’art. 1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 3. (Riconoscimento delle "Strade del Vino").

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del

regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:

a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della

legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;

b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lett. a), unitamente ad uno o più Comuni o ad

una Provincia o ad una Comunità montana o ad una Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura.

2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali

agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute

ai sensi della legge regionale 1 luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le

associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni

operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della

presente legge.

3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del

Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la

costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa».

Nota all’art. 6, comma unico:

-  Per la legge 10 febbraio 1992, n. 164, si veda la nota all’art. 4, comma unico, lett. b).

Note all’art. 7, commi 1, lett. a) e d), 2, lett. a), b), c), e 4:

-  Per il testo dell’art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si veda la nota all’art.

5, comma unico, alinea. Il testo degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 5 della stessa legge regionale,

è il seguente:

«Art. 2. (Regolamento di attuazione). omissis

2. Il regolamento dispone in ordine:

a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante

l'indicazione degli standards di qualità; omissis.

Art. 5. (Associazione).

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto

notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:

a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra

gli associati, anche in forme indirette;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste;

c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e

ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3;

d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di

scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella

dell'Associazione.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi

regionali previsti dalla presente legge.

3. L'Associazione:

a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con

quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art.2;

b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la

conoscenza della "Strada del vino";

c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali

nell'ambito degli indirizzi regionali;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al

disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";

e) cura i rapporti con gli enti locali;

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";

g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino

e/o dell'agricoltura";

h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.

4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o

dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini

dell'applicazione della presente legge, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione

stessa».

-  Il testo dell’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (si veda la nota all’art. 4, comma

unico, lett. b)), è il seguente:

«Art. 15. Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei

conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di

origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista

dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere

denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei

vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Nota all’art. 8, commi 1, 3, lett. b), 4 e 5, lett. f):

-  Per il testo degli artt. 3 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si vedano,

rispettivamente, la nota all’art. 5, comma unico, alinea e le note all’art.7, commi 1, lett.a) e d),

2, lett. a), b), c), e 4.

Nota all’art. 9, comma 1, alinea:

-  Per il testo dell’art.5, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si vedano le

note all’art.7, commi 1, lett. a) e d), 2, lett. a), b), c), e 4. Il testo dell’art. 4, comma 2, della

stessa legge regionale, è il seguente:

«Art. 4. (Competenze della Regione). omissis

2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e

di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito

territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui

all'art. 2. omissis».

Nota all’art. 10, comma unico:

-  Il testo dell’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (si veda la nota all’art. 1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 7. (Contributi).

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede contributi per i

seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione

specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";

c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e

del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";

d) adeguamento agli standards di qualità di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 2;

e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla

cultura del vino e della vite.

2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore

delle Associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e

fino ad un massimo, rispettivamente, di cento mila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo

il seguente ordine di priorità:

a) Associazioni per la "Strada del vino";

b) enti locali.

4. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole

singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50

per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila Euro.

5. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai

soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di

totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento».

Nota all’art. 11, comma 2:

-  Il testo dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato

nel S.O. alla G.U. n.42 del 20 febbraio 2001), è il seguente:

«Articolo 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza

delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica

amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti

non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del

duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all’art. 12, commi 1 e 2, lett. d):

-  Per il testo degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 7, della legge regionale 22 dicembre 1999,

n.38, si vedano, rispettivamente, le note all’art.7, commi 1, lett. a) e d), 2, lett. a), b), c), e 4 e

la nota all’art. 10, comma unico.

Nota all’art. 13, commi 1 e 2, alinea, all’art. 14 e all’art. 15, commi 1 e 2:

-  Per il testo dell’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si veda la nota all’art.

10, comma unico.

Nota all’art. 29, comma 2:

-  Il Reg. CEE n.3887/92 del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema

integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (pubblicato nella

G.U.C.E. n.L391 del 31 dicembre 1992), è stato modificato ed integrato con Reg. CEE

n.229/95 (in G.U.C.E. n.L27 del 4/2/95), con Reg. CEE n.1648/95 (in G.U.C.E. n. L156 del

7/7/95), con Reg. CEE n.2015/95 (in G.U.C.E. n.L197 del 22/8/95), con Reg. CEE

n.1678/98 (in G.U.C.E. n. L212 del 30/7/98), con Reg. CEE n.1012/99 (in G.U.C.E. n.

L123 del 13/5/99), con Reg. CEE n.1454/99 (in G.U.C.E. n. L167 del 2/7/99), con Reg.

CEE n.2801/99 (in G.U.C.E. n. L340 del 31/12/99), con Reg. CEE n.1312/00 (in G.U.C.E.

n. L148 del 22/6/2000) e con Reg. CEE n.2721/00 (in G.U.C.E. n. L314 del 14/12/2000).