REG. REG. 19 GIUGNO 2001, N. 1.
«Regolamento di attuazione della disciplina
delle Strade del vino in Umbria».
Regolamento modificato con Reg. Reg. 20 agosto 2002, n. 4.
TITOLO I
OGGETTO, LOGO CORNICE E STANDARDS DI QUALITA’
DELLE “STRADE DEL
VINO”
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento dà attuazione alla
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, in
seguito denominata “legge regionale”.
Art. 2.
(Logo cornice)
1. La Giunta regionale definisce il logo
cornice, al fine di offrire un’immagine coordinata,
unitaria ed armonica delle “Strade del vino”.
Art. 3.
(Caratteri delle “Strade del vino”)
1. La “Strada del vino” prevede:
a) un logo identificativo;
b) la segnaletica informativa, ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
posta sia lungo il percorso che in prossimità delle
strutture facenti parte della “Strada del vino”.
Sui cartelli figura il logo regionale, lo specifico
logo e la denominazione esatta della singola
“Strada”.
2. In vicinanza delle aziende aderenti alla
“Strada del vino” le indicazioni sono integrate
dall’identificativo dell’azienda e dagli orari
di apertura al pubblico. I cartelli non devono,
comunque, riportare alcun messaggio che inciti
all’acquisto dei prodotti.
Testo modificato da:
Regolamento n. 04 del 20/08/2002.
Art. 4.
(Standards di qualità delle aziende
vitivinicole)
1. Ai fini dell’inserimento in una “Strada del
vino”, le aziende vitivinicole devono possedere i
seguenti requisiti e garantire i seguenti
servizi, salvo ulteriori condizioni poste dai comitati
promotori:
a) ubicazione all’interno del territorio facente
parte della “Strada del vino”;
b) ubicazione anche fuori della zona di
produzione, nel caso di aziende singole e/o associate, di
vinificazione o di vinificazione e di
imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa, dei
relativi disciplinari di produzione dei vini,
emanati ai sensi della Legge 10 febbraio 1992,
n.164;
c) area attrezzata per una sosta temporanea dei
visitatori in spazi aperti nelle vicinanze
dell’azienda, atta a contenere almeno un
autopullman;
d) segnaletica d’ingresso all’azienda che, oltre
al logo regionale, al logo ed alla denominazione
della “Strada del vino”, deve contenere
l’identificativo dell’azienda nonché i giorni e gli orari di
apertura al pubblico;
e) visite organizzate come percorsi informativi
per l’enoturista;
f) locale destinato all’accoglienza degli
ospiti;
g) orario di apertura al pubblico corrispondente
a quello stabilito dall’associazione
responsabile della “Strada del vino” entro il I°
gennaio di ogni anno. L’azienda deve assicurare
l’apertura per almeno dodici ore settimanali, di
cui quattro in un giorno prefestivo o festivo.
L’azienda può essere chiusa al pubblico per un
periodo non superiore a trenta giorni durante la
vendemmia e le ferie annuali. L’associazione
responsabile garantisce, all’interno della “Strada
del vino”, con programmata turnazione,
l’apertura di un congruo numero di aziende nei giorni
prefestivi e festivi;
h) esposizione della mappa del territorio della
“Strada del vino” con la localizzazione
dell’offerta enoturistica;
i) divulgazione di materiale informativo sulla
“Strada del vino” approvato dall’associazione.
Art. 5.
(Standards minimi per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 2 della legge)
1. Ai fini dell’inserimento in una “Strada del
vino”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge regionale, salvo ulteriori
condizioni poste dai comitati promotori, devono:
a) rappresentare interessi o soggetti operanti
nel territorio facente parte della “Strada del
vino”;
b) offrire riferimenti e svolgere attività
informative sulla “Strada del vino”.
Art. 6.
(Standards minimi per gli enti locali e le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)
1. Ai fini dell’inserimento nella “Strada del
vino” l’ente locale e la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura devono
includere, nell’ambito territoriale di competenza, in
tutto o in parte la zona di produzione di cui
alla Legge 164/1992, relativa alla “Strada del
vino”.
TITOLO II
RICONOSCIMENTO DELLE “STRADE DEL VINO” E
DISCIPLINARE DEL
COMITATO RESPONSABILE
Art. 7.
(Richiesta di riconoscimento della “Strada del
vino”)
1. Ai fini del riconoscimento della “Strada del
vino”, il comitato promotore, ai sensi
dell’articolo 3 della legge regionale, invia
domanda in carta libera indirizzata alla Direzione
regionale “Attività Produttive” della Giunta
regionale, contenente:
a) il nome della “Strada del vino” e la zona di
produzione di cui alla Legge 164/1992 facente
parte della stessa;
b) la cartografia in scala 1:100.000
rappresentativa del territorio della zona di produzione su
cui insiste la “Strada del vino” con
l’individuazione dei relativi percorsi;
c) l’elenco dei soggetti che partecipano al
comitato promotore;
d) l’indicazione del rappresentante legale del
comitato promotore, il quale sottoscrive la
domanda e dichiara, anche in nome e per conto
degli altri aderenti, il possesso degli standards
di qualità di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a) della legge regionale e del regolamento,
oppure l’impegno a che i soggetti partecipanti
al comitato promotore si adeguino a tali
standards all’atto della costituzione
dell’associazione.
2. Alla domanda devono essere allegati i
seguenti documenti:
a) dichiarazione di adesione alla “Strada del
vino” delle aziende produttrici di vino iscritte
all’albo di cui all’articolo 15 della legge
n.164/1992, ricadenti nell’itinerario indicato;
b) delibera di adesione alla “Strada del vino”
del consiglio di amministrazione delle cantine
cooperative, con allegato elenco dei soci
conferitori iscritti all’albo di cui all’articolo 15 della
legge n. 164/1992, ricadenti nell’itinerario
indicato;
c) dichiarazione dell’ente competente sul
raggiungimento del limite minimo stabilito dall’articolo
3, comma 1), lettere a) e b) della legge
regionale;
d) eventuali delibere degli enti pubblici di
adesione al comitato promotore della “Strada del
vino”;
e) dichiarazione di adesione del legale
rappresentante nel caso di istituzioni ed associazioni ;
f) proposta di disciplinare per la costituzione,
realizzazione e gestione della strada stessa
nonché del relativo logo.
3. Il nome della “Strada del vino” ed il logo
non devono ingenerare confusione rispetto ad altri
nomi di “Strade” o loghi già riconosciuti.
4. Il provvedimento di riconoscimento della
“Strada del vino” è emesso dal competente
servizio della Direzione regionale “Attività
produttive”, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda. Esso è comunicato al
comitato promotore nei venti giorni
successivi. Per le modalità ed i termini
relativi al procedimento di trasformazione dal comitato
in associazione si fa rinvio all’articolo 5
della legge regionale. Le modifiche inerenti il novero
dei soggetti aderenti alla associazione,
rispetto all’elenco di quelli partecipanti al comitato
promotore, sono comunicate alla Direzione
regionale “Attività produttive”, entro sessanta
giorni dalla avvenuta modifica.
5. Entro novanta giorni dalla data di notifica
della comunicazione del riconoscimento della
“Strada del vino” il comitato promotore invia
alla Direzione regionale “Attività produttive”
l’atto costitutivo dell’associazione. Nel caso
in cui, entro un anno dal riconoscimento della
“Strada del vino”, non si abbia la
trasformazione del comitato promotore in associazione, la
“Strada del vino” decade dal riconoscimento.
6. Nel caso di documentazione incompleta ne è
consentita l’integrazione su richiesta del
responsabile del procedimento, che dispone in
ordine alla sospensione del termine.
Art. 8.
(Associazione responsabile)
1. L’associazione responsabile della “Strada del
vino”, successivamente denominata
“associazione”, è costituita con atto pubblico e
retta da uno statuto che deve garantire
l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo
3 della legge regionale, in conformità alle
disposizioni recate dal presente regolamento.
2. L’associazione rappresenta gli interessi
degli associati alla “Strada del vino”, tutelandone la
denominazione ed il logo prescelto in ogni sede
ed anche in giudizio.
3. Lo statuto dell’associazione deve contenere i
seguenti elementi:
a) la denominazione della “Strada del vino” che
l’associazione intende tutelare e valorizzare e
la sede legale in cui svolge la sua attività, la
descrizione del logo specifico con il quale si
identifica la “Strada del vino” e le norme per
il relativo uso;
b) le modalità di ammissione all’associazione
dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 e
all’articolo 5, comma 1, lettera c della legge
regionale, in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento;
c) gli organi (Assemblea, Consiglio,
Presidente), le loro funzioni, le norme riguardanti la
nomina ed il funzionamento degli organi
medesimi;
d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e
relativi compiti;
e) le modalità di contribuzione a carico di
ciascun associato.
4. Lo statuto garantisce la rappresentatività
delle categorie degli associati riferite alle diverse
denominazioni di origine e il mantenimento delle
percentuali minime indicate dall’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale.
5. L’associazione:
a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla
Direzione regionale “Attività produttive”, una
relazione sulle attività da svolgere corredata
dall’elenco dei soci;
b) comunica alla Direzione regionale “Attività
produttive” ogni variazione in merito allo statuto
ed alla composizione degli organi, entro
sessanta giorni dalla variazione;
c) collabora con le altre associazioni
responsabili delle Strade del vino e con gli enti pubblici,
per l’espletamento delle attività previste dalla
legge regionale e dal presente regolamento;
d) utilizza la denominazione della “Strada del
vino” e del relativo logo, riservandolo
esclusivamente agli associati;
e) trasmette alla Direzione regionale “Attività
produttive”, entro il 31 maggio dell’anno
successivo, una relazione delle attività svolte,
corredata dai necessari elementi finanziari e
contabili;
f) assolve ai compiti di cui all’articolo 5,
comma 3 della legge regionale.
TITOLO III
PARAMETRI QUALITATIVI PER I “CENTRI CULTURALI E
DI
DOCUMENTAZIONE” E PER I “MUSEI DELLA VITE E DEL
VINO”
Art. 9.
(Standars minimi di qualità)
1. Ai fini dell’adesione ad un “Strada del
vino”, un “Centro culturale e di documentazione”
e/o un “Museo della vite e del vino e/o
dell’agricoltura”, previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5,
comma 4 della legge regionale, devono possedere
i seguenti requisiti, salvo ulteriori condizioni
poste dai comitati promotori:
a) ubicazione e specificità connesse al
territorio facente parte della “Strada del vino”;
b) collezione di oggetti e di materiale
documentario presente nel “Centro culturale e di
documentazione”, e nel “Museo della vite e/o del
vino o dell’agricoltura”, la quale deve avere
carattere di unicità, nell’ambito della “Strada
del vino”, e di originalità a livello regionale;
c) apertura al pubblico, raccordando gli orari
con quelli individuati dall’associazione della
“Strada del vino”.
2. Il ”Centro culturale e di documentazione”, il
“Museo della vite e del vino e/o
dell’agricoltura” è tenuto a:
a) raccordarsi con i Centri culturali e di
documentazione e i Musei delle altre “Strade del vino”
dell’Umbria;
b) collaborare con l’associazione della “Strada
del vino” per la realizzazione di prodotti
divulgativi ed informativi, a carattere
culturale, nel caso in cui il “Centro culturale e di
documentazione” o il “Museo” sia gestito da
soggetto diverso dall’associazione;
c) promuovere rapporti di collaborazione con
analoghi musei e istituzioni specializzate a livello
nazionale e internazionale;
d) divulgare materiale informativo della “Strada
del vino” approvato dall’associazione.
TITOLO IV
PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO
Art. 10.
(Interventi)
1. Il presente titolo si applica agli interventi
previsti dall’articolo 7 della legge regionale.
Art. 11
(Presentazione delle domande)
1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti
previsti dalla legge regionale, redatte dai soggetti
richiedenti, comprensive della documentazione di
cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per
l’istruttoria, devono essere indirizzate, in
duplice copia, alla Direzione regionale “Attività
produttive” e pervenire entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno.
2. Le domande sono inoltrate tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate
direttamente alla Direzione regionale “Attività
produttive”, entro le ore tredici dell’ultimo giorno
utile per la presentazione. In caso di invio
tramite raccomandata A.R. fa fede la data apposta
dall’ufficio postale accettante. La
sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione
qualora la firma sia apposta in presenza del
funzionario addetto al ricevimento, o nel caso in
cui la domanda sottoscritta sia presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento valido del
firmatario della domanda. Le suddette modalità di
sottoscrizione sono applicate anche alle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
3. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l’irricevibilità dell’istanza. Le domande
irregolari o incomplete della documentazione
richiesta possono essere regolarizzate entro un
termine massimo di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta di regolarizzazione. Fermo
quanto sopra, il responsabile del procedimento
può richiedere ogni documento o chiarimento
ritenuto necessario per il completamento
dell’istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione
del termine.
Art. 12.
(Criteri e priorità per la realizzazione degli
interventi)
1. I finanziamenti sono erogati prioritariamente
alle “Strade del vino” riconosciute dalla
regione Umbria, che non sono risultate
beneficiarie in precedenza dei contributi previsti
dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) della legge regionale.
2. Gli aiuti previsti dall’articolo 7, comma 1 della
legge regionale sono concessi secondo il
seguente ordine di priorità:
a) creazione di specifica segnaletica riferita
alla “Strada del vino” riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di “Centri di
informazione” finalizzati ad una comunicazione
specifica sull’area vitivinicola interessata
dalla “Strada del vino”;
c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere
storico ed ambientale con riferimento alla cultura
del vino e della vite. Le spese relative sono
ammesse in base alla proposta di progetto che
indichi obiettivi, metodologie e modalità di
realizzazione;
d) adeguamento agli standards di qualità di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge
regionale;
e) creazione o adeguamento di “Centri culturali
e di documentazione” e/o “Musei della vite e
del vino e/o dell’agricoltura” in Umbria.
Art. 13.
(Ordine di priorità tra soggetti beneficiari)
1. Il competente servizio della Direzione
regionale “Attività produttive” individua, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, limitatamente
agli interventi indicati all’articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti
beneficiari degli interventi di cui all’articolo 7,
comma 2 della legge regionale, secondo l’ordine
di priorità dalla stessa previsto.
2. Il servizio di cui al comma 1 individua,
nell’ambito delle disponibilità finanziarie,
limitatamente agli interventi indicati
all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i
soggetti beneficiari degli interventi di cui
all’articolo 7, comma 4 della legge regionale secondo
il seguente ordine di priorità:
a) aziende vitivinicole associate aderenti alla
associazione responsabile della “Strada del vino”;
b) aziende vitivinicole singole aderenti alla
associazione responsabile della “Strada del vino”.
Art. 14.
(Graduatoria dei progetti ammissibili)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere a) b) c) e) della legge regionale,
hanno la priorità le istanze che riguardano
“Strade del vino” che presentano la percentuale
maggiore di aderenti iscritti all’Albo delle
denominazioni di origine.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera d) della legge regionale, a parità di
condizione, hanno la priorità i progetti che
presentano un numero maggiore di servizi offerti
all’enoturista.
Art. 15.
(Limite massimo degli investimenti e spesa
ammissibile)
1. I soggetti beneficiari ammessi a godere delle
agevolazioni possono fruire del contributo
secondo le indicazioni e nei limiti di cui
all’articolo 7, commi 2 e 4 della legge regionale.
2. La spesa ammissibile viene determinata, nei
limiti previsti dall’articolo 7 della legge
regionale, con riepilogo della stessa, redatto
sulla base delle voci di costo unitario del prezzario
regionale inserite nell’elenco regionale per le
opere pubbliche.
3. Per le voci di costo non comprese nel
prezzario regionale si tiene conto dei preventivi
proposti da tecnici e società specializzate e
abilitate a svolgere tali attività. Nel caso di
macchinari e attrezzature, devono essere
presentati i preventivi di almeno tre ditte
specializzate, salvo deroghe per giustificati
motivi.
Art. 16.
(Modifiche, varianti e proroghe)
1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti,
che si rendono necessarie per particolari
motivazioni tecniche ed economiche o per cause
di forza maggiore, devono essere
preventivamente autorizzate dalla Regione. Le
varianti di modesta entità, che non superano
comunque il dieci per cento dell’investimento
inizialmente previsto, tali da non modificare le
finalità progettuali degli interventi ammessi,
possono essere approvate in sede di accertamento
finale dei lavori e motivate nel relativo
verbale.
2. Proroghe all’esecuzione delle opere possono
essere concesse solo per validi e comprovati
motivi e nel caso in cui tali differimenti siano
compatibili con gli obiettivi da perseguire e con le
scadenze temporali normative e finanziarie
massime fissate; esse vanno preventivamente
autorizzate dal competente servizio della
Direzione “Attività produttive”.
Art. 17.
(Segnaletica relativa alla “Strada del vino” e
spese ammissibili)
1. La segnaletica è finalizzata a favorire
l’accesso alle varie realtà aziendali, imprenditoriali,
associative ed espositive aderenti
all’associazione responsabile delle “Strade del vino”.
2. La segnaletica è definita dalla Giunta
regionale unitamente al logo di cui all’articolo 2, al fine
di un’immagine coordinata ed unitaria delle
varie “Strade del vino”, deve caratterizzarsi,
all’interno della “Strada del vino” e tra tutte
le “Strade del vino dell’Umbria”, per una sua
omogeneità grafica e per una similitudine di
dimensionamento.
3. La segnaletica oggetto di richiesta
finanziaria deve tendere a sopperire alle eventuali
carenze d’indicazioni delle singole strutture
aderenti alla “Strada del vino”, nonché ad
individuare il territorio e il percorso della
“Strada del vino”.
4. Il logo della “Strada del vino” deve essere
in aderenza a quanto previsto dall’articolo 2.
5. Sono ammesse a contributo le spese relative:
a) alla realizzazione di tabelle della “Strada
del vino” contenenti le informazioni previste
all’articolo 3, commi 1 e 2;
b) all’acquisto della palificazione di sostegno;
c) alla creazione ed alla realizzazione di
pannelli informativi, illustranti la mappa della zona
relativa alla “Strada del vino” ed i vari
percorsi al suo interno da esporre nei principali
crocevia e in altri luoghi nevralgici e di
transito, comunque all’interno della zona di produzione.
Art. 18.
(Documentazione ai fini dell’articolo 17)
1. Alla domanda vanno allegati i seguenti
documenti:
a) progetto di massima nell’ambito del
comprensorio della zona di produzione delimitato dalla
“Strada del vino” o nelle immediate vicinanze,
ai fini della esatta individuazione dei percorsi
possibili, o per l’informazione necessaria
all’enoturista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel
caso di progetto presentato da un ente pubblico,
lo stesso deve essere sottoscritto dal
dirigente responsabile della struttura
competente. Dal progetto deve risultare la tipologia e la
conformità alla normativa vigente del cartello
stradale e la precisa localizzazione. La cartografia
della “Strada del vino” deve contenere il
posizionamento dei segnali che si intendono istallare e
l’indicazione di quelli che si intendono
sostituire. Il progetto deve tendere ad una
omogeneizzazione dell’immagine della zona di
produzione per i soggetti aderenti alla “Strada
del vino”;
b) parere favorevole degli enti locali
competenti, qualora gli stessi non aderiscano
all’associazione responsabile della “Strada del
vino”;
c) presa d’atto dei comuni e delle province
della disposizione della segnaletica informativa
lungo le strade di rispettiva competenza;
d) relazione da parte del proponente l’istanza
di contributo, in cui si illustrano analiticamente il
programma e gli strumenti finanziari che si
intendono utilizzare per la realizzazione
dell’investimento in aggiunta al contributo
regionale.
Art. 19.
(Centro di informazione, spese ammissibili e
requisiti)
1. Per Centro d’informazione delle “Strade del
vino” si intende la struttura d’informazione
della “Strada del vino” finalizzata alla
promozione, informazione e divulgazione della realtà
vitivinicola della zona di produzione sul piano
produttivo, storico e culturale, nonché delle
ulteriori risorse atte a valorizzare il
territorio.
2. Sono ammesse a contributo:
a) spese di acquisto di materiale informatico
(hardware, software, stampante, modem),
progettazione e creazione di pagine html per la
pubblicazione su web server internet;
b) spese per opere interne di ristrutturazione
dell’edificio, impiantistica e materiale di arredo.
3. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) il Centro d’informazione deve essere gestito
da soggetti beneficiari (associazione o ente
locale) le cui finalità siano rivolte alla
promozione ed alla valorizzazione della “Strada del vino”;
b) il personale impiegato nel Centro deve
possedere un’adeguata professionalità.
Art. 20.
(Documentazione ai fini dell’articolo 19)
1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo
19 vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificazione attestante la disponibilità
dell’immobile;
b) rilievo dell’edificio da destinare a Centro
d’informazione in scala 1:100 con planimetrie
catastali, contenenti il riferimento alla
collocazione territoriale dell’edificio;
c) progetto dei lavori strutturali interni
all’edificio e della relativa impiantistica, ed eventuale
progetto di arredo;
d) relazione da parte del proponente l’istanza
di contributo, in cui si illustrano analiticamente il
programma e gli strumenti finanziari che si
intendono utilizzare per la realizzazione
dell’investimento in aggiunta al contributo
regionale.
Art. 21.
(Centro culturale e di documentazione, Museo
della vite e del vino e/o dell’agricoltura)
1. Il “Centro culturale e di documentazione”,
e/o il “Museo della vite e del vino e/o
dell'agricoltura” raccoglie, conserva ed espone
collezioni di oggetti e di testimonianze di
particolare rilevanza storica, socio-economica,
ambientale, tecnico-scientifica, artistica,
antropologica.
2. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) la ristrutturazione di opere interne
dell’edificio e per l’impiantistica;
b) l’acquisto di beni, materiali per l’arredamento
e per le strutture espositive;
c) l’acquisto di materiale informatico;
d) la catalogazione e la produzione di materiale
informatico.
Art. 22
(Documentazione ai fini dell’articolo 21)
1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo
21 sono allegati i seguenti documenti:
a) certificazione attestante la disponibilità
dell’immobile;
d) rilievo dell’edificio in scala 1:100 con
planimetrie catastali, contenenti il riferimento alla
collocazione territoriale dell’edificio;
c) progetto di eventuali lavori strutturali
interni all’edificio e impiantistica ed eventuale progetto
di arredo;
d) relazione da parte del proponente l’istanza
di contributo in cui si illustra il calendario dei
lavori e gli strumenti finanziari che si intendono
utilizzare per la realizzazione dell’investimento in
aggiunta alla quota contributiva regionale;
e) relazione da cui si rileva il legame fra il
territorio della zona vitivinicola, il “Centro culturale e
di documentazione” e/o il “Museo della vite e del
vino e/o dell’agricoltura”.
Art. 23.
(Adeguamento agli standards di qualità delle
aziende vitivinicole)
1. Possono essere presentate domande relative ai
progetti per l’adeguamento agli standards di
qualità indicati come requisiti obbligatori e
richiamati all’articolo 4, comma 1.
2. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) la segnaletica d’ingresso all’azienda con le
indicazioni poste all’articolo 3, comma 2;
b) la realizzazione di una piazzola di sosta per
i visitatori, atta a contenere almeno un
autopullman;
c) la sistemazione interna di locali e relativa
impiantistica, posti all'ingresso dell'azienda o nelle
vicinanze, al fine di ricevere il pubblico in
attesa di iniziare la visita nonché materiale di arredo.
Art. 24.
(Documentazione ai fini dell’articolo 23)
1. Alla domanda proposta ai sensi dell’articolo
23 sono allegati i seguenti documenti:
a) rilievo dell’edificio e/o del luogo da
sistemare in scala 1:100, con planimetrie catastali;
b) progetto di eventuali lavori relativi alla
realizzazione della piazzola di sosta, ai lavori
strutturali sull’edificio e relativa
impiantistica, completo delle necessarie autorizzazioni nonché
di eventuale progetto di arredo;
c) documentazione attestante la disponibilità
degli immobili su cui si intendono eseguire gli
interventi.
Art. 25.
(Procedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale individua con proprio
atto gli elementi dei procedimenti inerenti i
contributi, ai sensi delle norme sul
procedimento amministrativo.
Art. 26.
(Liquidazione dei contributi e rendicontazione
degli interventi)
1. I contributi sono liquidati con le seguenti
modalità:
a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta
del beneficiario e dietro presentazione di
dichiarazione di inizio dei lavori, sottoscritta
dal direttore dei lavori se previsto, e/o copia
conforme all’originale della conferma d’ordine
di materiali e attrezzature. L’erogazione
dell’anticipo è subordinata al rilascio di
fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo del
progetto presentato, maggiorato degli interessi
calcolati al saggio legale vigente alla data della
richiesta dell’anticipo, a favore della regione
Umbria - Giunta regionale. La fidejussione viene
prestata fino alla fine accertata della
realizzazione dei lavori;
b) il beneficiario, a conclusione dei lavori,
richiede l’accertamento finale, allegando i seguenti
documenti:
1) computo metrico consuntivo delle opere
eseguite, redatto da un tecnico iscritto all’ordine o
albo professionale, con riferimento al prezzario
regionale; nel caso in cui non sia richiesto
l’obbligo della direzione dei lavori da parte di
un tecnico abilitato, il computo metrico può
essere sottoscritto dal soggetto beneficiario;
2) certificati di agibilità del comune se
dovuti;
3) disegni delle opere o relazioni inerenti
opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento
finale, si chiede l’approvazione in quanto
varianti non sostanziali;
4) documentazione prescritta nei singoli atti di
anticipazione del contributo, se non consegnata
a suo tempo;
5) fatture ed altra documentazione attestante le
spese effettivamente sostenute per gli interventi
realizzati;
6) relazione tecnico illustrativa;
7) eventuale altra documentazione di
integrazione su specifica richiesta del competente servizio
regionale.
Art. 27
(Esecuzione degli interventi)
1. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione
degli interventi entro il termine stabilito dal servizio
regionale competente.
Art. 28
(Revoca dei contributi)
1. Nel caso in cui il beneficiario non pervenga
alla ultimazione degli interventi entro i termini di
cui all’art. 26, il servizio regionale
competente dispone la revoca del provvedimento di
concessione del finanziamento con il recupero di
quanto già liquidato, con l’aggiunta degli
interessi legali.
Art. 29
(Controlli e verifiche)
1. Il competente servizio regionale esperisce
controlli preventivi tecnico-amministrativi in
merito alla completezza documentale, alla
presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
ed all’eleggibilità degli investimenti.
2. I controlli di avvenuta esecuzione degli
interventi sono eseguiti in loco su un campione dei
beneficiari che interessi almeno il cinque per
cento delle diverse categorie di richiedenti, nel
rispetto del Reg. CEE 3887/92 e sue successive
modifiche ed integrazioni. Il beneficiario è
tenuto a collaborare con l’incaricato del
controllo consentendo l’accesso e fornendo i
documenti eventualmente richiesti pena la
decadenza del contributo. L’esito dei controlli è
riportato in apposito processo verbale delle
attività compiute e degli elementi accertati. Gli
accertamenti finali sono condotti da una
struttura diversa, interna alla Giunta regionale o
individuata esternamente, da quella responsabile
dell’istruttoria tecnico- amministrativa.
Il presente regolamento regionale sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare come regolamento della
Regione dell’Umbria.
Dato a Perugia, addì 19 giugno 2001
LORENZETTI
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta
regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma
della Costituzione, così come modificato
dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, su proposta della Presidente
Lorenzetti nella seduta del 27 aprile 2001,
deliberazione n. 395.
- La Commissione di Controllo sugli atti della
Regione nella seduta del 25 maggio 2001, con
decisione n.2, prot. n.010396, che, qui di
seguito, si riporta:
“VISTA la deliberazione n.395 in data
27.04.2001 della Giunta Regionale
concernente: "Regolamento di attuazione
della disciplina delle strade del vino in
Umbria".
CONSIDERATO che
il termine di centoventi giorni, stabilito per l'adozione del
regolamento di attuazione (art.2, comma 1 della
L.R 38/1999), pur essendo
ampiamente decorso, appare di natura ordinatoria
e quindi non inficiante la legittimità
dell'atto;
Ritenuto che l'art. 7, comma 5 del regolamento
395/2001 sembra comprimere il
lasso di tempo disponibile per la costituzione
dell' "Associazione per la gestione
della strada del vino" nella parte in cui
prevede che "entro sessanta giorni dalla
notifica della comunicazione del riconoscimento
della strada del vino, il Comitato
Promotore invia alla Direzione Regionale delle
attività Produttive l'atto costitutivo
dell'associazione", mentre l'art. 5, comma
1 della L.R 38/1999 prevede "entro
sessanta giorni dal riconoscimento della
"Strada del vino" si costituisce con atto
notarile "l'Associazione per la gestione
della Strada del Vino"
RISCONTRATA l'inesattezza
nel riferimento legislativo fatta all'art. 11, comma 2
del regolamento 395/2001 ove, anziché il D.P.R.
28.12.2000, n.445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa) viene citata la Legge 1.1.1968,
n. 15 ed il D.P.R. 20.10.1998, n.
403;
RITENUTO che
I'art.12, comma 2 del regolamento 395/2001 detta i criteri e le
priorità per la realizzazione degli interventi,
omettendo negli articoli successivi di
indicare, relativamente alla lettera c)
"Studi, ricerche e pubblicazioni di carattere
storico ed ambientale con riferimento alla
cultura del vino e della vite", la
procedura per la concessione del contributo che
invece viene prevista relativamente
alle altre lettere a), b), e);
CONSIDERATO che I'art. 15 del regolamento
395/2001, nel definire il "limite
massimo degli investimenti e spesa
ammissibile", ripropone il disposto della L.R
38/1999, senza fornire indicazioni circa
I'entità della spesa massima finanziabile in
termini globali in rapporto alla capienza di
fondi disponibili;
Non riscontra vizi di legittimità,
e invita codesta Giunta Regionale a tener conto
delle considerazioni esposte”.
- La Giunta regionale nella seduta del 13 giugno
2001, con deliberazione n.658, tenendo
conto delle considerazioni esposte dalla
Commissione di controllo, ha apportato al
regolamento le conseguenti modifiche.
AVVERTENZA – Il testo del
regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta (Servizio Segreteria della Giunta
regionale – Sezione Promulgazione leggi ed
emanazione regolamenti e decreti), ai sensi
dell’art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge
regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni
regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):
Nota all’art. 1, comma unico:
- La
legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 recante “Disciplina delle strade del
Vino
dell’Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. n.69 del
31 dicembre 1999.
Nota all’art. 3, comma 1, lett. b):
- Il
testo dell’art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. n.114 del
18 maggio 1992), è il seguente:
«Art. 39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle
seguenti categorie: omissis
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di
fornire agli utenti della strada informazioni
necessarie o utili per la guida e per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si
suddividono in: omissis
h) segnali turistici e di territorio; omissis»
Nota all’art. 4, comma unico, lett. b):
- La
legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante “Nuova disciplina delle denominazioni
d’origine”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.47
del 26 febbraio 1992.
Nota all’art. 5, comma unico, alinea):
- Il
testo dell’art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (si veda la nota
all’art. 1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 3. (Riconoscimento delle "Strade del
Vino").
1. La Regione accorda il riconoscimento di
ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del
regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di
un Comitato promotore che rappresenti:
a) almeno un terzo delle aziende produttrici di
vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo
l'itinerario indicato;
b) almeno un quarto delle aziende di cui alla
lett. a), unitamente ad uno o più Comuni o ad
una Provincia o ad una Comunità montana o ad una
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. Del Comitato promotore possono far parte
anche le organizzazioni professionali
agricole, le associazioni cooperative, le
associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute
ai sensi della legge regionale 1 luglio 1981, n.
42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le
associazioni del commercio del turismo e
dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni
operanti nel campo culturale ed ambientale
interessate alla realizzazione degli obiettivi della
presente legge.
3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza
per il riconoscimento della "Strada del
Vino", trasmette alla Regione, ai fini
dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la
costituzione, realizzazione e gestione della
strada stessa».
Nota all’art. 6, comma unico:
- Per la
legge 10 febbraio 1992, n. 164, si veda la nota all’art. 4, comma unico, lett.
b).
Note all’art. 7, commi 1, lett. a) e d), 2,
lett. a), b), c), e 4:
- Per il
testo dell’art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si veda la nota
all’art.
5, comma unico, alinea. Il testo degli artt. 2,
comma 2, lett. a), e 5 della stessa legge regionale,
è il seguente:
«Art. 2. (Regolamento di attuazione). omissis
2. Il regolamento dispone in ordine:
a) alla qualificazione ed omogeneizzazione
dell'offerta enoturistica regionale mediante
l'indicazione degli standards di qualità;
omissis.
Art. 5. (Associazione).
1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento
della "Strada del vino" si costituisce con atto
notarile l'Associazione per la gestione della
"Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:
a) assenza di fini di lucro, nel senso che i
proventi delle attività non possono essere divisi tra
gli associati, anche in forme indirette;
b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di
gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
c) possibilità di adesione all'Associazione di
soggetti non inclusi nel Comitato promotore e
ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e
2 dell'art. 3;
d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati
del patrimonio residuo, in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità analoga a quella
dell'Associazione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
è condizione per l'assegnazione dei contributi
regionali previsti dalla presente legge.
3. L'Associazione:
a) procede alla realizzazione della "Strada
del vino" e alla sua gestione, in conformità con
quanto disposto dalla presente legge e dal
regolamento di cui all'art.2;
b) diffonde in collaborazione con i produttori
vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la
conoscenza della "Strada del vino";
c) promuove la "Strada del vino"
attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali
nell'ambito degli indirizzi regionali;
d) vigila sulla coerente attuazione del progetto
da parte di tutti i soggetti aderenti al
disciplinare e sul buon funzionamento della
"Strada del vino";
e) cura i rapporti con gli enti locali;
f) può gestire la campagna di informazione per
la valorizzazione della "Strada del vino";
g) può gestire un "Centro culturale e di
documentazione e/o un Museo della vite e del vino
e/o dell'agricoltura";
h) può presentare le domande di contributo di
cui all'art. 7.
4. Qualora un "Centro culturale e di
documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o
dell'agricoltura" non sia gestito
direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini
dell'applicazione della presente legge, deve
entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione
stessa».
- Il
testo dell’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (si veda la nota
all’art. 4, comma
unico, lett. b)), è il seguente:
«Art. 15. Albo dei vigneti ed elenco delle
vigne.
1. Per ciascun vino a denominazione di origine,
i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei
conduttori interessati, essere iscritti in un
apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di
origine, contraddistinto dalla rispettiva
denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista
dal disciplinare di produzione, dal vitigno o
dalle altre tipologie disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di
vini ad indicazione geografica tipica devono essere
denunciati e iscritti negli speciali elenchi
delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei
vigneti e nell'elenco delle vigne,
dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura».
Nota all’art. 8, commi 1, 3, lett. b), 4 e 5,
lett. f):
- Per il
testo degli artt. 3 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si
vedano,
rispettivamente, la nota all’art. 5, comma
unico, alinea e le note all’art.7, commi 1, lett.a) e d),
2, lett. a), b), c), e 4.
Nota all’art. 9, comma 1, alinea:
- Per il
testo dell’art.5, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si
vedano le
note all’art.7, commi 1, lett. a) e d), 2, lett.
a), b), c), e 4. Il testo dell’art. 4, comma 2, della
stessa legge regionale, è il seguente:
«Art. 4. (Competenze della Regione). omissis
2. I Musei devono attenersi alla vigente
normativa in materia museale. Il "Centro culturale e
di documentazione e/o il Museo" devono
avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito
territoriale vitivinicolo e corrispondere ai
parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui
all'art. 2. omissis».
Nota all’art. 10, comma unico:
- Il
testo dell’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (si veda la nota
all’art. 1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 7. (Contributi).
1. Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, la Regione concede contributi per i
seguenti interventi:
a) creazione di specifica segnaletica riferita
alla "Strada del vino" riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di "centri di
informazione" finalizzati ad una comunicazione
specifica sull'area vitivinicola interessata
dalla "Strada del vino";
c) creazione o adeguamento di "Centri
culturali e di documentazione e/o Musei della vite e
del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";
d) adeguamento agli standards di qualità di cui
alla lett. a) comma 2 dell'art. 2;
e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere
storico ed ambientale con riferimento alla
cultura del vino e della vite.
2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b),
c) ed e) possono essere concessi a favore
delle Associazioni di cui all'art. 5 e di enti
locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e
fino ad un massimo, rispettivamente, di cento
mila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo
il seguente ordine di priorità:
a) Associazioni per la "Strada del
vino";
b) enti locali.
4. I contributi di cui alla lett. d) del comma
1, a favore di aziende produttrici vitivinicole
singole e associate che intendono aderire ad una
"Strada del vino", sono concessi fino al 50
per cento dell'investimento e fino ad un massimo
di centomila Euro.
5. La Giunta regionale verifica annualmente,
tramite apposita rendicontazione, prodotta dai
soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo
erogato alle finalità proposte e, in caso di
totale o parziale mancanza di rispondenza,
revoca il finanziamento».
Nota all’art. 11, comma 2:
- Il
testo dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico
delle
disposizioni legislative regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” (pubblicato
nel S.O. alla G.U. n.42 del 20 febbraio 2001), è
il seguente:
«Articolo 47. Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Nota all’art. 12, commi 1 e 2, lett. d):
- Per il
testo degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 7, della legge regionale 22 dicembre
1999,
n.38, si vedano, rispettivamente, le note
all’art.7, commi 1, lett. a) e d), 2, lett. a), b), c), e 4 e
la nota all’art. 10, comma unico.
Nota all’art. 13, commi 1 e 2, alinea, all’art.
14 e all’art. 15, commi 1 e 2:
- Per il
testo dell’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, si veda la nota
all’art.
10, comma unico.
Nota all’art. 29, comma 2:
- Il
Reg. CEE n.3887/92 del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del
sistema
integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari (pubblicato nella
G.U.C.E. n.L391 del 31 dicembre 1992), è stato
modificato ed integrato con Reg. CEE
n.229/95 (in G.U.C.E. n.L27 del 4/2/95), con
Reg. CEE n.1648/95 (in G.U.C.E. n. L156 del
7/7/95), con Reg. CEE n.2015/95 (in G.U.C.E.
n.L197 del 22/8/95), con Reg. CEE
n.1678/98 (in G.U.C.E. n. L212 del 30/7/98), con
Reg. CEE n.1012/99 (in
G.U.C.E. n.
L123 del 13/5/99), con Reg. CEE n.1454/99 (in
G.U.C.E. n. L167 del 2/7/99), con Reg.
CEE n.2801/99 (in G.U.C.E. n. L340 del
31/12/99), con Reg. CEE n.1312/00 (in
G.U.C.E.
n. L148 del 22/6/2000) e con Reg. CEE n.2721/00
(in G.U.C.E. n. L314 del 14/12/2000).