REG. REG. 4 LUGLIO 2001, N. 2.

 

«Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 18 luglio 2001, n.35

 

 

Art. 1.

(Acquisto della personalità giuridica)

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che

operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità si

esauriscono nell’ambito della regione Umbria, acquistano la personalità giuridica a

seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della conseguente

iscrizione, con effetto costitutivo, nel Registro regionale delle persone giuridiche.

2. Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che

il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.

 

Art. 2

(Registro regionale delle persone giuridiche)

1. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Registro regionale

delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Il Registro regionale è composto da una parte generale e da una parte analitica.

Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione

della loro denominazione. Alla fine della parte generale il Registro è munito di una

rubrica alfabetica.

3. Nella parte analitica del Registro sono indicati tutti i dati e gli elementi

conoscitivi di cui all’articolo 4 del D.P.R. 361/2000.

4. L’iscrizione delle persone giuridiche è contrassegnata da un numero di ordine

progressivo, a partire da uno.

5. Il Registro e i documenti relativi sono soggetti al diritto di accesso ai sensi della

normativa vigente.

 

Art. 3

(Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica)

1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, redatta in bollo, è

sottoscritta dal rappresentante legale e presentata al Presidente della Giunta

regionale. L’archivio centrale della Giunta regionale rilascia ricevuta, che attesta la

data di presentazione della domanda, nel caso in cui la richiesta sia presentata a

mano. Se invece la domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento,

la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale.

2. Sono esenti dal bollo, a norma di legge, le organizzazioni di volontariato iscritte

al Registro regionale del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266,

e le ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Alla domanda

vanno allegati, per le organizzazioni di volontariato, l’attestato di iscrizione al

relativo Registro regionale, istituito con legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e,

per le ONLUS, la copia della comunicazione alla Direzione regionale delle entrate

territorialmente competente, effettuata mediante apposito modello approvato con

decreto del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 1998.

3. La domanda è corredata da:

a) una copia autentica in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, dell’atto

costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;

b) una relazione illustrativa sull’attività svolta e su quella che si intende svolgere,

sottoscritta dal legale rappresentante;

c) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, con indicazione

dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata

da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;

d) una copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati, se trattasi di ente

già operativo;

e) un elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal legale

rappresentante.

4. Dalla documentazione prodotta deve risultare che l’attività dell’ente richiedente

è svolta esclusivamente nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e che

le finalità statutarie dello stesso si esauriscono nell’ambito della regione Umbria.

5. Lo statuto deve contenere tra l’altro:

a) denominazione, sede e durata dell’ente, con indicazione delle finalità;

b) per le associazioni, diritti e obblighi degli associati nonché condizioni per la

loro ammissione ed il recesso;

c) organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento;

d) risorse e beni patrimoniali in dotazione per il conseguimento del fine e per la

tutela dei terzi creditori;

e) obbligo di redazione dei bilanci e della rendicontazione e previsione delle

modalità di approvazione;

f) disciplina delle ipotesi di estinzione, con indicazione dei criteri per la

devoluzione dei beni residui.

6. La Regione provvede entro centoventi giorni dalla data di presentazione della

domanda.

7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative all’iscrizione, ovvero la necessità di

integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6 ne dà

motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, entro trenta giorni dalla

comunicazione, possono presentare memorie e documenti. Il termine di cui al

comma 6 riprende a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione dei

documenti richiesti.

8. Se, nel termine di cui al comma 6 o nell’ulteriore termine di cui al comma 7, la

Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede

all’iscrizione, questa si intende negata.

 

Art. 4

(Procedimento per il riconoscimento)

1. L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica è assegnata al Servizio

Affari generali della Presidenza, che si avvale, per l’istruttoria di una apposita

Commissione, costituita con determinazione del Segretario generale della

Presidenza della Giunta regionale e coordinata dal Dirigente del Servizio stesso.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) un funzionario del Servizio Affari generali della Presidenza;

b) un funzionario del Servizio Affari giuridici e legislativi;

c) un funzionario del Servizio Bilancio e controllo di gestione.

3. La Commissione è integrata di volta in volta da un funzionario del Servizio

competente nella materia in cui opera l’ente richiedente, nonché, in caso di

interdisciplinarietà della materia o di necessità di acquisire elementi tecnici, da

funzionari dei Servizi interessati.

4. La personalità giuridica è riconosciuta con determinazione dirigenziale di

maggior rilevanza del Servizio Affari generali della Presidenza. L’atto acquista

efficacia al momento dell’iscrizione nel Registro. Il provvedimento è pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 5

(Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo)

1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le

stesse modalità e tempi previsti per l’acquisto della personalità giuridica.

2. La documentazione necessaria per ottenere l’approvazione delle modificazioni

dell’atto costitutivo e dello statuto è la seguente:

a) istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, indirizzata al Presidente della

Giunta regionale, sottoscritta dal rappresentante legale, contenente l’indicazione, in

breve, delle parti dell’atto costitutivo e/o dello statuto oggetto di modifica;

b) copia autentica in carta libera della deliberazione dell’assemblea, o dell’organo

competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto redatto in forma di

atto pubblico;

c) documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme di legge e di statuto

inerenti il procedimento per la modificazione;

d) copia semplice dei documenti contabili approvati nell’ultimo anno di attività,

accompagnati dalla relazione dell’organo di revisione contabile, ove istituito.

 

Art. 6

(Sopravvenuta incompetenza regionale)

1. Qualora le modificazioni di cui all’articolo 5, comma 1 siano tali da comportare

finalità che non si esauriscono nell’ambito territoriale della regione Umbria e/o

riguardino materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con

determinazione dirigenziale di maggior rilevanza, l’improcedibilità per

incompetenza. Il provvedimento è comunicato all’ente interessato, il quale, se

intende mantenere le modificazioni proposte, dà comunicazione alla Regione circa

la presentazione dell’istanza alla Prefettura territorialmente competente.

2. La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche, nella

fattispecie prevista al comma 1, ha effetto dalla data di iscrizione dell’ente

interessato al Registro della Prefettura.

 

Art. 7

(Estinzione delle persone giuridiche)

1. Il Servizio Affari generali della Presidenza, su istanza di qualunque interessato o

anche d’ufficio, dichiara, con determinazione dirigenziale di maggior rilevanza,

l’estinzione della persona giuridica ai sensi dell’articolo 27 del codice civile e ne

dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ai fini di cui

all’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L’istruttoria relativa al provvedimento di cui al comma 1 è effettuata dalla

Commissione prevista all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 8

(Norma finale)

1. Le persone giuridiche iscritte nei Registri dei Tribunali di Perugia e Terni,

trasmessi alla Regione in copia conforme all’originale, sono reiscritte nella parte

generale del Registro regionale con l’indicazione, accanto alla denominazione, del

numero di iscrizione originario con l’estensione “PG” e “TR”, che indica il

riferimento al Registro del Tribunale di Perugia o a quello di Terni.

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

regolamento della Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 4 luglio 2001

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,

quarto comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge

Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti

nella seduta del 6 giugno 2001, deliberazione n. 584.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella seduta del 25 giugno

2001, con decisione n.3, prot. n.01495, che, qui di seguito, si riporta:

«VISTA la deliberazione n.584, in data 6.6.2001, della Giunta Regionale

dell’Umbria, concernente: "Disciplina per il riconoscimento della personalità

giuridica di diritto privato";

NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITÀ

con la precisazione che all’art. 3, comma 7, venga citato il comma 6 anziché il

comma 5».

- La Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2001, con deliberazione n. 734,

tenendo conto delle considerazioni esposte dalla Commissione di controllo, ha

apportato al regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle

note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio

Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20

dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni

regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore

e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all’art. 2, commi 1 e 3:

- Il testo degli artt. 3, 4 e 7, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante

“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche

dell’atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997,

n.59)” (pubblicato nella G.U. n.286 del 7 dicembre 2000), è il seguente:

«Art. 3. Registro delle persone giuridiche.

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e

l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola

indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata

dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella

parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo

statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle

deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale

il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona

giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte

analitica del registro.

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono

iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero

foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno

nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito,

le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare

chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in

ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto

da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il

numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente

deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del

provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono

ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa

richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile,

mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4. Iscrizioni nel registro.

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la

denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la

sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli

amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e

dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la

sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la

rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo

scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli

altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di

regolamento.

Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie

attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono

nell'àmbito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle

persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le

regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al

comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del

presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti».

Note all’art. 3, comma 2:

- La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge-quadro sul volontariato”, è

pubblicata nella G.U. n.196 del 23 dicembre 1998.

- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 recante “Riordino della disciplina

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità

sociale”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.1 del 2 gennaio 1998.

- La legge regionale 25 maggio 1994, n.15 recante “Disciplina del volontariato”, è

pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno 1994.

- Per completezza di informazione, si precisa che il modello della distinta

riepilogativa di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 1998

(pubblicato nella G.U. n.23 del 29 gennaio 1998), è stato sostituito dal modello

allegato al decreto del Ministero delle Finanze 19 gennaio 1999 (in G.U. n.32 del 9

febbraio 1999).

Note all’art. 7, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 27 del codice civile:

«Art. 27. (Estinzione della persona giuridica).

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona

giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a

mancare».

- Si riporta il testo dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile:

«Art. 11.

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta , il

presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del

pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o piú commissari liquidatori,

salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a

questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei

liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina

può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'articolo

21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto

costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente

del tribunale».