REG. REG. 4 LUGLIO 2001, N. 2.
«Disciplina per il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato».
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 18 luglio 2001, n.35
Art. 1.
(Acquisto della personalità giuridica)
1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato, che
operano nelle materie attribuite alla competenza delle
regioni e le cui finalità si
esauriscono nell’ambito della regione Umbria, acquistano la
personalità giuridica a
seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e
della conseguente
iscrizione, con effetto costitutivo, nel Registro regionale
delle persone giuridiche.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia
possibile e lecito e che
il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.
Art. 2
(Registro regionale delle persone giuridiche)
1. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta
regionale, il Registro regionale
delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 3 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361.
2. Il Registro regionale è composto da una parte generale e
da una parte analitica.
Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con
la sola indicazione
della loro denominazione. Alla fine della parte generale il
Registro è munito di una
rubrica alfabetica.
3. Nella parte analitica del Registro sono indicati tutti i
dati e gli elementi
conoscitivi di cui all’articolo 4 del D.P.R. 361/2000.
4. L’iscrizione delle persone giuridiche è contrassegnata da
un numero di ordine
progressivo, a partire da uno.
5. Il Registro e i documenti relativi sono soggetti al
diritto di accesso ai sensi della
normativa vigente.
Art. 3
(Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica)
1. La domanda per il riconoscimento della personalità
giuridica, redatta in bollo, è
sottoscritta dal rappresentante legale e presentata al
Presidente della Giunta
regionale. L’archivio centrale della Giunta regionale
rilascia ricevuta, che attesta la
data di presentazione della domanda, nel caso in cui la
richiesta sia presentata a
mano. Se invece la domanda è spedita con raccomandata con
avviso di ricevimento,
la data di presentazione è quella risultante dal timbro
postale.
2. Sono esenti dal bollo, a norma di legge, le
organizzazioni di volontariato iscritte
al Registro regionale del volontariato, ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266,
e le ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460. Alla domanda
vanno allegati, per le organizzazioni di volontariato,
l’attestato di iscrizione al
relativo Registro regionale, istituito con legge regionale
25 maggio 1994, n. 15, e,
per le ONLUS, la copia della comunicazione alla Direzione
regionale delle entrate
territorialmente competente, effettuata mediante apposito
modello approvato con
decreto del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 1998.
3. La domanda è corredata da:
a) una copia autentica in bollo, fatte salve le esenzioni di
legge, dell’atto
costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
b) una relazione illustrativa sull’attività svolta e su
quella che si intende svolgere,
sottoscritta dal legale rappresentante;
c) una relazione sulla situazione economico-finanziaria
dell’ente, con indicazione
dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini
istituzionali, accompagnata
da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza
del patrimonio;
d) una copia semplice degli ultimi documenti contabili
approvati, se trattasi di ente
già operativo;
e) un elenco dei componenti degli organi direttivi
dell’ente, sottoscritto dal legale
rappresentante.
4. Dalla documentazione prodotta deve risultare che
l’attività dell’ente richiedente
è svolta esclusivamente nelle materie attribuite alla
competenza delle regioni e che
le finalità statutarie dello stesso si esauriscono
nell’ambito della regione Umbria.
5. Lo statuto deve contenere tra l’altro:
a) denominazione, sede e durata dell’ente, con indicazione
delle finalità;
b) per le associazioni, diritti e obblighi degli associati
nonché condizioni per la
loro ammissione ed il recesso;
c) organi, loro composizione, poteri e modalità di
funzionamento;
d) risorse e beni patrimoniali in dotazione per il
conseguimento del fine e per la
tutela dei terzi creditori;
e) obbligo di redazione dei bilanci e della rendicontazione
e previsione delle
modalità di approvazione;
f) disciplina delle ipotesi di estinzione, con indicazione
dei criteri per la
devoluzione dei beni residui.
6. La Regione provvede entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della
domanda.
7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative
all’iscrizione, ovvero la necessità di
integrare la documentazione presentata, entro il termine di
cui al comma 6 ne dà
motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, entro trenta
giorni dalla
comunicazione, possono presentare memorie e documenti. Il
termine di cui al
comma 6 riprende a decorrere dalla data di ricevimento da
parte della Regione dei
documenti richiesti.
8. Se, nel termine di cui al comma 6 o nell’ulteriore
termine di cui al comma 7, la
Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede
all’iscrizione, questa si intende negata.
Art. 4
(Procedimento per il riconoscimento)
1. L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica è
assegnata al Servizio
Affari generali della Presidenza, che si avvale, per
l’istruttoria di una apposita
Commissione, costituita con determinazione del Segretario
generale della
Presidenza della Giunta regionale e coordinata dal Dirigente
del Servizio stesso.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) un funzionario del Servizio Affari generali della
Presidenza;
b) un funzionario del Servizio Affari giuridici e legislativi;
c) un funzionario del Servizio Bilancio e controllo di
gestione.
3. La Commissione è integrata di volta in volta da un
funzionario del Servizio
competente nella materia in cui opera l’ente richiedente,
nonché, in caso di
interdisciplinarietà della materia o di necessità di
acquisire elementi tecnici, da
funzionari dei Servizi interessati.
4. La personalità giuridica è riconosciuta con
determinazione dirigenziale di
maggior rilevanza del Servizio Affari generali della
Presidenza. L’atto acquista
efficacia al momento dell’iscrizione nel Registro. Il
provvedimento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
(Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo)
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo
sono approvate con le
stesse modalità e tempi previsti per l’acquisto della
personalità giuridica.
2. La documentazione necessaria per ottenere l’approvazione
delle modificazioni
dell’atto costitutivo e dello statuto è la seguente:
a) istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge,
indirizzata al Presidente della
Giunta regionale, sottoscritta dal rappresentante legale,
contenente l’indicazione, in
breve, delle parti dell’atto costitutivo e/o dello statuto
oggetto di modifica;
b) copia autentica in carta libera della deliberazione
dell’assemblea, o dell’organo
competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o
statuto redatto in forma di
atto pubblico;
c) documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle
norme di legge e di statuto
inerenti il procedimento per la modificazione;
d) copia semplice dei documenti contabili approvati
nell’ultimo anno di attività,
accompagnati dalla relazione dell’organo di revisione
contabile, ove istituito.
Art. 6
(Sopravvenuta incompetenza regionale)
1. Qualora le modificazioni di cui all’articolo 5, comma 1
siano tali da comportare
finalità che non si esauriscono nell’ambito territoriale
della regione Umbria e/o
riguardino materie che non rientrano nella competenza
regionale, è dichiarata, con
determinazione dirigenziale di maggior rilevanza,
l’improcedibilità per
incompetenza. Il provvedimento è comunicato all’ente
interessato, il quale, se
intende mantenere le modificazioni proposte, dà
comunicazione alla Regione circa
la presentazione dell’istanza alla Prefettura
territorialmente competente.
2. La cancellazione dal Registro regionale delle persone
giuridiche, nella
fattispecie prevista al comma 1, ha effetto dalla data di
iscrizione dell’ente
interessato al Registro della Prefettura.
Art. 7
(Estinzione delle persone giuridiche)
1. Il Servizio Affari generali della Presidenza, su istanza
di qualunque interessato o
anche d’ufficio, dichiara, con determinazione dirigenziale
di maggior rilevanza,
l’estinzione della persona giuridica ai sensi dell’articolo
27 del codice civile e ne
dà comunicazione agli amministratori e al presidente del
tribunale, ai fini di cui
all’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
2. L’istruttoria relativa al provvedimento di cui al comma 1
è effettuata dalla
Commissione prevista all’articolo 4, comma 1.
Art. 8
(Norma finale)
1. Le persone giuridiche iscritte nei Registri dei Tribunali
di Perugia e Terni,
trasmessi alla Regione in copia conforme all’originale, sono
reiscritte nella parte
generale del Registro regionale con l’indicazione, accanto
alla denominazione, del
numero di iscrizione originario con l’estensione “PG” e
“TR”, che indica il
riferimento al Registro del Tribunale di Perugia o a quello
di Terni.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come
regolamento della Regione dell’Umbria.
Dato a Perugia, addì 4 luglio 2001
LORENZETTI
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’art.121,
quarto comma della Costituzione, così come modificato
dall’art.1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della
Presidente Lorenzetti
nella seduta del 6 giugno 2001, deliberazione n. 584.
- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella
seduta del 25 giugno
2001, con decisione n.3, prot. n.01495, che, qui di seguito,
si riporta:
«VISTA la deliberazione n.584, in data 6.6.2001, della
Giunta Regionale
dell’Umbria, concernente: "Disciplina per il
riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato";
NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITÀ
con la precisazione che all’art. 3, comma 7, venga citato il
comma 6 anziché il
comma 5».
- La Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2001, con
deliberazione n. 734,
tenendo conto delle considerazioni esposte dalla Commissione
di controllo, ha
apportato al regolamento le conseguenti modifiche.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con
l’aggiunta delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza
della Giunta (Servizio
Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione
leggi ed emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 9, commi 1, 3 e 4
della legge regionale 20
dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni
regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):
Nota all’art. 2, commi 1 e 3:
- Il testo degli artt. 3, 4 e 7, del D.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361 recante
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell’allegato 1
della L. 15 marzo 1997,
n.59)” (pubblicato nella G.U. n.286 del 7 dicembre 2000), è
il seguente:
«Art. 3. Registro delle persone giuridiche.
1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due
parti, l'una generale e
l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone
giuridiche con la sola
indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è
accompagnata
dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle
pagine riservate nella
parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume
in cui sono contenuti lo
statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte
le copie delle
deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Alla fine della parte generale
il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il
nome della persona
giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è
iscritta e il riferimento alla parte
analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni
persona giuridica, sono
iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo
4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte
del registro un intero
foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni
successive si fanno
nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una
persona giuridica è esaurito,
le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La
continuazione deve risultare
chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere
numerato e vidimato in
ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da
questi delegato con decreto
da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima
pagina il prefetto indica il
numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati
nell'articolo 4, comma 2, il richiedente
deve presentare copia autentica in carta libera della
deliberazione o del
provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in
prefettura e sono
ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere
esaminati da chiunque ne fa
richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i
certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data
attuazione, ove possibile,
mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle
norme vigenti.
Art. 4. Iscrizioni nel registro.
1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto
costitutivo, la
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
sia stata determinata, la
sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il
codice fiscale degli
amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita
la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le
modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione
di sedi secondarie, la
sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli
ai quali è attribuita la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo
scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei
liquidatori e tutti gli
altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente
prevista da norme di legge o di
regolamento.
Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome.
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che
operano nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità
statutarie si esauriscono
nell'àmbito di una sola regione, è determinato
dall'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento le
regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle
persone giuridiche di cui al
comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni
applicano le norme del
presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti».
Note all’art. 3, comma 2:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge-quadro sul
volontariato”, è
pubblicata nella G.U. n.196 del 23 dicembre 1998.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 recante
“Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità
sociale”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.1 del 2 gennaio
1998.
- La legge regionale 25 maggio 1994, n.15 recante
“Disciplina del volontariato”, è
pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno 1994.
- Per completezza di informazione, si precisa che il modello
della distinta
riepilogativa di cui al decreto del Ministero delle Finanze
del 19 gennaio 1998
(pubblicato nella G.U. n.23 del 29 gennaio 1998), è stato
sostituito dal modello
allegato al decreto del Ministero delle Finanze 19 gennaio
1999 (in G.U. n.32 del 9
febbraio 1999).
Note all’art. 7, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 27 del codice civile:
«Art. 27. (Estinzione della persona giuridica).
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e
nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli
associati sono venuti a
mancare».
- Si riporta il testo dell’art. 11 delle disposizioni di
attuazione del codice civile:
«Art. 11.
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando
l'associazione è sciolta , il
presidente del tribunale, su istanza degli amministratori,
dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o piú
commissari liquidatori,
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una
diversa forma di nomina e a
questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La
preventiva designazione dei
liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha
effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea, la nomina
può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza
prevista dall'articolo
21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori
uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme
previste nell'atto
costitutivo o nello statuto deve essere comunicata
immediatamente al presidente
del tribunale».