REG. REG. 9 LUGLIO 2001, N. 3.

 

«Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile

della Regione Umbria».

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 18 luglio 2001, n.35

 

 

Art. 1.

(Emblema)

1. È adottato quale contrassegno distintivo di Protezione civile della Regione

Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al grafico contenuto

nell'allegato “A” del presente regolamento.

 

Art. 2.

(Utilizzo dell’emblema)

1. L'emblema è apposto o riprodotto:

a) sugli automezzi in dotazione al Servizio Protezione civile e prevenzione dai

rischi della Regione Umbria, nonché su altri automezzi temporaneamente destinati

all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente impegnato nelle

attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione

civile coordinate dalla Regione;

c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario,

addetto alle attività di protezione civile;

d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e

mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;

e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di

protezione civile;

f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e

informazione, prodotto dal Servizio Protezione civile e prevenzione dai rischi della

Regione Umbria.

 

Art. 3.

(Tessera di qualificazione)

1. Al personale in servizio continuativo presso il Servizio Protezione civile e

prevenzione dai rischi è fornita apposita tessera di qualificazione intestata "Servizio

di Protezione civile”, recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i

seguenti dati personali: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero

di matricola.

2. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attività di protezione

civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di qualificazione recante in

sostituzione della foto la scritta "Temporaneo".

3. La tessera di qualificazione è realizzata secondo il grafico contenuto

nell'allegato “B” del presente regolamento ed è valida esclusivamente nei periodi di

formale attivazione.

4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro dieci giorni dal

completamento dell’attività di protezione civile, a riconsegnare al Servizio

Protezione civile e preve nzione dai rischi la tessera di qualificazione e ogni altro

mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del servizio.

 

Art. 4.

(Enti locali)

1. Gli enti locali territoriali della regione, nell'esercizio delle funzioni conferite

dall'articolo 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono fare uso

dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la

denominazione dell'ente stesso, secondo il grafico contenuto nell'allegato "C" del

presente regolamento.

 

Art. 5.

(Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile ed ambientale iscritte al

Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, i gruppi

comunali di protezione civile compresi nell'Elenco regionale di cui alla delibera

della giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066, nonché le organizzazioni di

volontariato che hanno aderito alla Consulta regionale di cui all'articolo 77,

comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 possono fare uso dell'emblema

distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la specifica

"Volontariato", secondo il grafico contenuto nell'allegato “D” del presente

regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, a richiesta delle singole organizzazioni, il Servizio

Protezione civile e prevenzione rischi provvede all'invio di un esemplare

dell'emblema che l'organizzazione può riprodurre in più esemplari conformi.

 

Art. 6.

(Utilizzazione dell’emblema nelle attività di volontariato)

1. L'utilizzazione dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione

Umbria da parte delle organizzazioni di volontariato o dei loro componenti è

ammessa nelle seguenti ipotesi:

a) intervento dell'organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso,

in seguito disposizione emanata dalle autorità competenti in materia di protezione

civile;

b) partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di protezione civile o

simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità competenti in materia di

protezione civile;

c) partecipazione dell'associazione a convegni, congressi, raduni di protezione

civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità competenti in materia di

protezione civile.

 

Art. 7.

(Uso non consentito dell’emblema)

1. L'uso dell'emblema per attività estranee alla protezione civile comporta per le

organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi

dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della tessera di qualificazione al

personale da parte del Servizio Protezione civile e prevenzione rischi.

2. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una organizzazione di

volontariato comporta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco regionale di

volontariato e l’esclusione dalla Consulta di cui all'articolo 77, comma 2 della

l.r. 3/1999.

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

regolamento della Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 9 luglio 2001

LORENZETTI

 

 

 

 

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121,

quarto comma della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge

Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti

nella seduta del 6 giugno 2001, deliberazione n. 583.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella seduta del 25 giugno

2001, con decisione n.4, prot. n.01496, che, qui di seguito, si riporta:

«VISTA la deliberazione n.583, in data 6.6.2001, della Giunta Regionale

dell’Umbria, concernente: "Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’emblema

distintivo di protezione civile della Regione Umbria";

NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITÀ

nell’intesa che: l’art.1 venga riformulato sostituendo alla parola “quadrata” quella

“circolare”».

- La Giunta regionale nella seduta del 4 luglio 2001, con deliberazione n. 748,

tenendo conto delle considerazioni esposte dalla Commissione di controllo, ha

apportato al regolamento le conseguenti modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle

note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio

Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20

dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni

regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore

e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all’art. 4, comma unico:

- Il testo dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Statuto alle regioni ed

agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato

nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile 1998), così come modificato dal D.Lgs. 29

ottobre 1999, n. 443 (in G.U. n.281 del 30 novembre 1999), è il seguente:

«Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni

dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in

particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla

base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o

dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24

febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di

eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del

1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali

condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3)

della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

6) soppresso

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi

di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione

dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi

regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di

protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di

eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio

1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi

di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione

all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi

in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche

nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.

142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro

attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti

necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile,

dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o

intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali».

Note all’art. 5, comma 1 e all’art.7, comma 2:

- La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante “Disciplina del volontariato”,

è pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno 1994.

- La deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066 recante

“Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile”, è

pubblicata nel B.U.R. n.57 del 31 ottobre 2000.

- Il testo dell’art. 77, comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante

“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e

locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59

e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10

marzo 1999), è il seguente:

«Art. 77. (Funzioni e compiti riservati alla regione). omissis

2. Per gli interventi di cui al comma 1 , lettera f) è istituita presso il

dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle

associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed

ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio

1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra

le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della Giunta

regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato

di protezione civile. omissis»