REG. REG. 9 LUGLIO 2001, N. 3.
«Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo
di Protezione civile
della Regione Umbria».
Art. 1.
(Emblema)
1. È adottato quale contrassegno distintivo di Protezione
civile della Regione
Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al
grafico contenuto
nell'allegato “A” del presente regolamento.
Art. 2.
(Utilizzo dell’emblema)
1. L'emblema è apposto o riprodotto:
a) sugli automezzi in dotazione al Servizio Protezione
civile e prevenzione dai
rischi della Regione Umbria, nonché su altri automezzi
temporaneamente destinati
all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente
impegnato nelle
attività di protezione civile coordinate dalla Regione;
b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto
alle attività di protezione
civile coordinate dalla Regione;
c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del
personale, anche volontario,
addetto alle attività di protezione civile;
d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e
comunicazione, attrezzature e
mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione
civile;
e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili
consegnati al personale di
protezione civile;
f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di
documentazione e
informazione, prodotto dal Servizio Protezione civile e
prevenzione dai rischi della
Regione Umbria.
Art. 3.
(Tessera di qualificazione)
1. Al personale in servizio continuativo presso il Servizio
Protezione civile e
prevenzione dai rischi è fornita apposita tessera di
qualificazione intestata "Servizio
di Protezione civile”, recante, oltre alla foto
dell'interessato ed all'emblema, i
seguenti dati personali: cognome, nome, luogo e data di
nascita, qualifica, numero
di matricola.
2. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le
attività di protezione
civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di
qualificazione recante in
sostituzione della foto la scritta "Temporaneo".
3. La tessera di qualificazione è realizzata secondo il
grafico contenuto
nell'allegato “B” del presente regolamento ed è valida
esclusivamente nei periodi di
formale attivazione.
4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro
dieci giorni dal
completamento dell’attività di protezione civile, a
riconsegnare al Servizio
Protezione civile e preve nzione dai rischi la tessera di
qualificazione e ogni altro
mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del
servizio.
Art. 4.
(Enti locali)
1. Gli enti locali territoriali della regione,
nell'esercizio delle funzioni conferite
dall'articolo 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, possono fare uso
dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione
Umbria, con apposta la
denominazione dell'ente stesso, secondo il grafico contenuto
nell'allegato "C" del
presente regolamento.
Art. 5.
(Volontariato)
1. Le associazioni di volontariato di protezione civile ed
ambientale iscritte al
Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio
1994, n. 15, i gruppi
comunali di protezione civile compresi nell'Elenco regionale
di cui alla delibera
della giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066, nonché le
organizzazioni di
volontariato che hanno aderito alla Consulta regionale di
cui all'articolo 77,
comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 possono
fare uso dell'emblema
distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con
apposta la specifica
"Volontariato", secondo il grafico contenuto
nell'allegato “D” del presente
regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, a richiesta delle singole
organizzazioni, il Servizio
Protezione civile e prevenzione rischi provvede all'invio di
un esemplare
dell'emblema che l'organizzazione può riprodurre in più
esemplari conformi.
Art. 6.
(Utilizzazione dell’emblema nelle attività di volontariato)
1. L'utilizzazione dell'emblema distintivo di protezione
civile della Regione
Umbria da parte delle organizzazioni di volontariato o dei
loro componenti è
ammessa nelle seguenti ipotesi:
a) intervento dell'organizzazione in attività di previsione,
prevenzione e soccorso,
in seguito disposizione emanata dalle autorità competenti in
materia di protezione
civile;
b) partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di
protezione civile o
simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità
competenti in materia di
protezione civile;
c) partecipazione dell'associazione a convegni, congressi,
raduni di protezione
civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità
competenti in materia di
protezione civile.
Art. 7.
(Uso non consentito dell’emblema)
1. L'uso dell'emblema per attività estranee alla protezione
civile comporta per le
organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca
dell'autorizzazione a fregiarsi
dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della
tessera di qualificazione al
personale da parte del Servizio Protezione civile e
prevenzione rischi.
2. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una
organizzazione di
volontariato comporta la cancellazione dal Registro o
dall'Elenco regionale di
volontariato e l’esclusione dalla Consulta di cui
all'articolo 77, comma 2 della
l.r. 3/1999.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come
regolamento della Regione dell’Umbria.
Dato a Perugia, addì 9 luglio 2001
LORENZETTI
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’art.121,
quarto comma della Costituzione, così come modificato
dall’art.1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della
Presidente Lorenzetti
nella seduta del 6 giugno 2001, deliberazione n. 583.
- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella
seduta del 25 giugno
2001, con decisione n.4, prot. n.01496, che, qui di seguito,
si riporta:
«VISTA la deliberazione n.583, in data 6.6.2001, della
Giunta Regionale
dell’Umbria, concernente: "Norme per l’adozione e
l’utilizzo dell’emblema
distintivo di protezione civile della Regione Umbria";
NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITÀ
nell’intesa che: l’art.1 venga riformulato sostituendo alla
parola “quadrata” quella
“circolare”».
- La Giunta regionale nella seduta del 4 luglio 2001, con
deliberazione n. 748,
tenendo conto delle considerazioni esposte dalla Commissione
di controllo, ha
apportato al regolamento le conseguenti modifiche.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con
l’aggiunta delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza
della Giunta (Servizio
Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione
leggi ed emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 9, commi 1, 3 e 4
della legge regionale 20
dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni
regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):
Nota all’art. 4, comma unico:
- Il testo dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Statuto alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59” (pubblicato
nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile 1998), così come
modificato dal D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 443 (in G.U. n.281 del 30 novembre 1999), è
il seguente:
«Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni
dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in
particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla
base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge n. 225 del
1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
quanto stabilito al punto 3)
della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) soppresso
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali, con l'adozione
dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
sulla base degli indirizzi
regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle
strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di
previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in
caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali
di emergenza, anche
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla
legge 8 giugno 1990, n.
142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e
alla cura della loro
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e
degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture
locali di protezione civile,
dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a
livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali».
Note all’art. 5, comma 1 e all’art.7, comma 2:
- La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante
“Disciplina del volontariato”,
è pubblicata nel B.U.R. n.23 del 1° giugno 1994.
- La deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2000,
n. 1066 recante
“Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di
protezione civile”, è
pubblicata nel B.U.R. n.57 del 31 ottobre 2000.
- Il testo dell’art. 77, comma 2, della legge regionale 2
marzo 1999, n. 3 recante
“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del
sistema regionale e
locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata
nel B.U.R. n.15 del 10
marzo 1999), è il seguente:
«Art. 77. (Funzioni e compiti riservati alla regione).
omissis
2. Per gli interventi di cui al comma 1 , lettera f) è
istituita presso il
dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale
di coordinamento delle
associazioni di volontariato che operano nel campo della
protezione civile ed
ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge
regionale 25 maggio
1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con
compiti di raccordo tra
le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei
confronti della Giunta
regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei
fondi per il volontariato
di protezione civile. omissis»