REG. REG. 12 NOVEMBRE 2001, N. 5.
«Disciplina dell’attività di pesca nelle acque interne».
Pubblicato nel B. U. REGIONE UMBRIA 21 novembre 2001, n. 57 –
S. O. n.1
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca
nelle acque interne della regione Umbria, ai sensi della legge regionale 2
dicembre 1998, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
(Classificazione delle acque pubbliche)
1. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 44/1998 sono acque
principali i seguenti corpi idrici:
a) lago Trasimeno;
b) lago di Piediluco;
c) bacino idroelettrico di Alviano;
d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della
Pasquarella alla diga.
2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.
3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi
d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria
A sono classificate di categoria B.
Art. 3.
(Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per
l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali)
1. Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in
modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.
2. Ai fini del comma 1 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi
va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice
identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il
proprietario ed il tipo di attrezzo.
3. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura
degli organi preposti alla vigilanza.
4. Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a
campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno
installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri
dalla riva.
5. Nelle zone individuate dalle province per la pesca
notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla
riva.
6. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l’esercizio
della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali
sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.
7. Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una
costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di
evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima
consentita od in periodo di divieto.
Art. 4.
(Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca
dilettantistica)
1. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca
dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.
Art. 5
(Pesca con apparecchi elettrici)
1. La provincia può concedere, per scopo di studio o per
interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio
ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore
autonomo di energia elettrica.
2. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata
della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e
dell'ittiofauna.
Art. 6.
(Modalità di pesca)
1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria
B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne
contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due
ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche
artificiali.
2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore
è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un
solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette,
con l'uso di esche artificiali.
3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l’uso
e la detenzione di uova di salmonidi.
4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione
Umbria è consentita la pesca con due canne.
5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio
complessivo a terra non superiore a quindici metri.
6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora
si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l’esca, e non sia possibile la
slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere
immediatamente la lenza.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo
ausiliario per il recupero del pesce catturato.
8. La pesca con il sistema della "bottata" o
"a scaccio" è vietata.
Art. 7.
(Tesserini di pesca)
1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi
di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo
ai titolari di licenza di pesca di cui all’articolo 28 della L.R. 44/1998
muniti di apposito tesserino, previsto dall’art. 31 della L.R. 44/1998
rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da
soggetti da questa delegati.
2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non
cedibile ed a durata annuale.
3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati
immediatamente ed in maniera indelebile:
a) la data di uscita di pesca;
b) gli esemplari catturati;
c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine
della giornata di pesca.
4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate
di pesca.
5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000
a titolo di contributo per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni
amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso.
L’utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle
province, di intesa con le associazioni piscatorie.
6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità
definite dalle province.
Art. 8.
(Orario di pesca)
1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza
di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad
eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle
acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore
ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province
competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché
esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
Art. 9.
(Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura
dei pesci e anfibi)
1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima
nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati
nella tabella E allegata al presente regolamento.
2. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto
di pesca alle seguenti specie:
a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes
italicus);
b) scazzone (Cottus gobio);
c) lampreda (Lampetra planeri);
d) ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans);
e) spinarello (Gasterosteus aculeatus);
f) granchio di fiume (Potamon edule).
3. L'amministrazione provinciale territorialmente competente
può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi
scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il
contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre
variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a
particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione,
nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per
eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.
4. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca
nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B, anche nelle
acque principali.
5. È consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno
(Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca
professionale che dilettantistica.
6. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo
esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e
persico sole.
7. Nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno, per le specie barbo
e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in
alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del
diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al
termine dell’attività piscatoria.
8. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con
le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l’anno anche per pesci di
lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.
9. La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso
della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di
pesca.
10. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli
individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).
11. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto
obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno
cinque anelli. L’obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e
trota iridea.
Art. 10.
(Modalità di misura)
1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo
compreso tra l’estremità del muso a bocca chiusa e l’estremità della pinna
caudale.
2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate
dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 11.
(Impianti di acquacoltura)
1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un
impianto di acquacoltura con strutture a terra l'interessato deve presentare
apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente
documentazione:
a) le generalità del titolare della acquacoltura;
b) la località ove è ubicata l'acquacoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;
d) la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa
catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate
dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture
in scala 1:100;
e) gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per
garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la
separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico
collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;
f) gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al
recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico
inquinante;
g) le specie ittiche che si intende immettere e allevare;
h) la presunta produzione e la durata dell’attività;
i) l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;
j) attestato rilasciato dall'organo competente dell’idoneità
delle acque all'uso richiesto.
2. Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e
allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che
sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non
determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.
3. È consentito l’allevamento del pesce gatto (Ictalurus
melas) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi
Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando
novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.
4. Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il
comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso
sulla base della documentazione di cui al comma 1, in relazione ai criteri di
tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento
alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.
5. In sede di rilascio della concessione il comune ne dà
comunicazione all'ASL competente.
Art. 12.
(Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi
d'acqua)
1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva
all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di
proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 44/1998.
2. Ai fini del comma 1, l’interessato deve far domanda di
concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base
della seguente documentazione:
a) le generalità del titolare;
b) la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;
c) la superficie dello specchio d'acqua;
d) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in
scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
e) la concessione di derivazione idrica, se prevista;
f) le specie che si intendono immettere o allevare;
g) attestato da parte dell'organo competente di idoneità
delle acque all'uso richiesto.
3. In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà
comunicazione all'ASL competente.
Art. 13.
(Norma transitoria)
1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento
i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali
devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel
laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal Programma ittico
triennale.
Art. 14.
(Abrogazione di norme)
1. È abrogato il regolamento regionale 7
agosto 1986, n. 3.
Art. 15.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
rinvia alla normativa generale in materia (Legge regionale 2 dicembre 1998 n.
44).
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della
Regione dell’Umbria.
Dato a Perugia, addì 12 novembre 2001
LORENZETTI
Tabella A
Elenco delle acque secondarie di categoria A
Provincia di Perugia Fiume Nera, torrente Tescio: dalle
sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), fosso Sensati, torrente
Tissino,
torrente il Rio, torrente Argentina, torrente la Pescia,
fiume Corno, fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre,
torrente Campiano, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola,
rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle
sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume
Topino: dalle sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve
Fanonica, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni:
dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di
Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso
Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente
Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle
sorgenti alla confluenza con il torrente S. Donato, torrente
Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina,
torrente Passano.
Provincia di Terni Fiume Nera: dal confine con la provincia
di Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio di Viale Brin), torrente
Monterivoso, torrente Terria, forma del Principe, forma
Quattrini, forma di Mezzo, canale la Ferriera;
Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che
scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che
mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con
quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal
Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di
Piediluco;
Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento
sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente
Paglia;
Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti
fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.
Tabella B
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER
L’ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE
PRINCIPALI.
a. Lago Trasimeno
Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone
antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca
professionale devono essere
installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta
metri dalla battigia.
1) Altana: per l'altana la misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50.
2) Altana per carpe: la misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri4.
3) Altanella da latterino: la misura minima consentita del
lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di
metri 1,80.
4) Retino da gamberetti: la lunghezza massima consentita del
diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato
delle maglie
è di mm. 5.
5) Tofone con ali da latterino: l'uso di questo attrezzo con
le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31
marzo di ogni anno. La
misura consentita del lato delle maglie delle ali e della
guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima
consentita delle ali è di metri 5; la misura minima
consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima
consentita della guida è di metri25; l'altezza massima
consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la
falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero
massimo di 5 inganni.
Questi attrezzi possono essere installati in file disposte
ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni
di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio
per le imbarcazioni.
È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante
apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.
I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono
essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri
1,20.
6) Tofone con ali: la misura minima consentita del lato
delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima
consentita del
lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del
lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima
consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima
consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali.
Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5
inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte
ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con
interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le
imbarcazioni.
È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante
apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.
I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono
essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno
metri 1,20.
7) Giacchio o sparviero: la misura minima consentita del
lato delle maglie è di mm. 5.
8) Bertovello: senza ali e con uno o più inganni; l'apertura
massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 18.
9) Bilancella: la misura massima consentita del lato della
rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di
mm.
10.
10) Palamite o fila
11) Nassa per gambero rosso
(Procambarus clarkii)
la misura minima consentita del lato delle maglie degli
inganni è di mm. 10.
b. Lago di Piediluco
1) Arte grossa: la lunghezza massima consentita della rete è
di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura
minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm.
10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco
delle ali è di mm. 20.
Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte Grossa.
2) Rete verticale chiara: (detta
anche retella da posta o altana):
la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200;
l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 24.
La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente
installati nelle acque del lago non può essere superiore a
metri 1.600.
3) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita
della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzerina o
longarina è di
metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di
metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del
sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è
di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la
superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra
il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero
massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato
nelle acque del lago è di numero 6 unita'.
4) Tramaglio o Tremaglio: la lunghezza massima consentita
della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita
del lato delle
maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago
il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unita'.
5) Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita
della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie
è di mm. 15.
L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e
altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le
cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle
acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20
unità.
6) Palamite: il numero massimo di ami consentiti per
ciascuna palamite è di n. 100.
Il numero massimo di Palamiti che può essere installato
nelle acque del lago è di n. 2 unita'.
7) Bilancella: la misura massima consentita del lato della
rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di
mm.
10.
Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle
tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare
la pesca professionale
ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo
compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che
immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume
Velino.
È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del
Canale Medio Nera per metri 200.
La Provincia competente, ai soli fini della pesca
all’anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.
c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della
Pasquarella alla diga.
1) Rete verticale chiara (detta anche
retella da posta o altana):
la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e
l'altezza di metri 8; la misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 30.
L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a
metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi
contemporaneamente installati nelle acque del lago non può
essere superiore a metri 1800.
2) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita
della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzerina o
longarina è
di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è
di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del
sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è
di metri 5.
Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita
l'installazione di non più di 30 martavelloni o cuculli per la cattura
dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo
intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31
maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.
Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è
consentita l’installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli
nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31
dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e
del siluro e, dal 1° gennaio ed il 31 maggio, esclusivamente
per la cattura del pesce gatto e del siluro.
3) Bilancella: la misura massima consentita del lato della
rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di
mm.
10.
4) Palamite: il numero massimo consentito di ami per
ciascuna palamite è di n. 100.
Il numero massimo di palamiti che può essere installato
nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unita'.
d. Bacino idroelettrico di Alviano
1. Altana: la lunghezza massima consentita della rete è di
metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita
delle maglie è di mm. 30. L'uso dell'altana è vietato ad una
distanza inferiore a metri 30 dalla riva.
La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente
installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano
non può superare i metri 1000.
2. Martavellone o Cucullo: l'apertura massima della bocca è
di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzerina o longarina è di metri 50,
la cui
misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15;
la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui
misura minima consentita del lato della maglie è di mm. 15;
la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm.
13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2.
Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita
l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la
cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nei
periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1°
gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto
e del siluro.
3. Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita
della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è
di mm. 15.
La lunghezza massima consentita dell'attrezzo è di metri
1,50.
4. Bilancella: la misura massima consentita del lato della
rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di
mm.10.
5. Palamite: il numero massimo consentito di ami per
ciascuna palamite è di n. 40.
Il numero massimo di palamiti che può essere installato
nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2
unita'.
Tabella C
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA
DILETTANTISTICA
Acque principali e acque secondarie di categoria B
1) Bilancella:
la misura massima consentita del lato della rete è di metri
1,50; la misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 10.
L’uso della bilancella è consentito su tutte le acque
principali e secondarie di categoria B che hanno
una larghezza superiore a 3 metri.
L'uso della bilancella è consentita solo dalla riva a
"piede asciutto" ed a una distanza di metri 40 dalle
scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche,
sbocchi di canali, cascate naturali ed artificiali,
arcate di ponti e sbarramenti.
È vietato per la bilancella qualsiasi impianto fisso anche
solo temporaneamente nel terreno. È vietato
l'uso della bilancella da natante o a strascico. L'uso della
bilancella è vietato dal 1° aprile al 30 giugno
di ogni anno. Nel lago di Corbara l’uso della bilancella è
vietato dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni
anno.
2) Canna con o senza mulinello
3) Tirlindana
Acque secondarie di categoria A
1) Canna con o senza mulinello
2) Tirlindana
l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel
tratto del fiume Velino che scorre nella regione
Umbria.
Tabella D
Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna
dell'anguilla e del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B
a) Provincia di Perugia Tutte le acque principali e
secondarie di categoria B.
b) Provincia di Terni Tutte le acque principali e secondarie
di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.
Tabella E
EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA
DEI PESCI E
ANFIBI.
Specie Epoche di divieto di pesca Lunghezza minima pesci
Limiti cattura
giornalieri
Anguilla cm. 35
Barbo cm. 20 n. 10
Carpa dal 1° al 31 maggio cm. 40 n. 5
Coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio cm. 30
Cavedano cm. 25 n. 10
Latterino dal 1° aprile al 30 settembre
Luccio dal 15 gennaio al 15 marzo cm. 50 n. 3
Persico reale dal 15 marzo al 15 aprile cm. 16 n. 20
Persico reale nel lago di
Piediluco
dal 15 marzo al 30 aprile cm. 16 n. 20
Persico trota dal 15 aprile al 15 maggio cm. 20 n. 10
Sandra o lucioperca dal 15 marzo al 30 aprile n. 15
Tinca dal 15 maggio al 15 giugno cm. 20 n. 10
Trota fario
da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre
all’alba dell’ultima domenica di febbraio: durante tale
periodo,
nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a
tutte le
specie
cm. 22 n. 6
Rane verdi dal 1 aprile al 31 maggio n. 30
NOTE
- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’art.121, quarto comma
della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della
Legge Costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta
del 17 ottobre 2001, deliberazione
n. 1263.
- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione, con
nota prot. n. 010898 del 9
novembre 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, che all’art. 9 ha disposto l’abrogazione del primo comma
dell’art. 125, concernente il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione, ha restituito la D.G.R. n.1263 del
17 ottobre 2001, trasmessa alla Commissione stessa prima
dell’entrata in vigore della legge
costituzionale n.3/2001.
AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte
dalla Direzione Attività Produttive (Servizio Programmazione
forestale, faunistico-venatoria ed
economia montana), in collaborazione con la Segreteria
generale della Presidenza della Giunta
(Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione
Promulgazione leggi ed emanazione
regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4
della legge regionale 20 dicembre
2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni regolamentari modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti normativi qui
trascritti.
NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):
Nota all’art. 1, comma unico:
– La legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 recante “Norme
per la tutela e lo sviluppo del
patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici e l'esercizio della
pesca” (pubblicata nel B.U.R. n. 74 dell'11 dicembre 1998),
è stata modificata dalla legge
regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (in S.O. n.4 al B.U.R. n.8
del 23 febbraio 2000).
Nota all’art. 2, comma 1:
– Il testo dell’art. 5 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si veda la nota all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 5. (Classificazione delle acque).
1. Le acque della regione, ai soli fini della pesca, sono
classificate in principali e secondarie.
2. Sono classificate principali le acque che per la loro
portata e vastità, condizioni biofisiche
e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di
larga cattura.
3. Le restanti acque sono classificate secondarie.
4. I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di
cui all'art. 6.
5. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o
secondarie e l'indicazione degli
attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono
stabilite nel regolamento di pesca di cui
all'art. 26.
6. L'assegnazione dei corsi d'acqua secondo la zonazione di
cui all'art. 6 viene effettuata
con il programma triennale di cui all'art. 7».
Nota all’art. 7, comma 1:
– Il testo degli artt. 28 e 31, della legge regionale 5
settembre 1994, n.31 (si veda la nota
all’art.1, comma unico), è il seguente:
«Art. 28. (Licenza di pesca).
1. La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della
regione è rilasciata a cura delle
Province, previo versamento della tassa di concessione
regionale.
2. La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i
quattordici e i diciotto anni previo
assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o di
chi esercita la tutela.
3. In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza,
non può rilasciarsi un duplicato
del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della
relativa tassa e sovrattassa.
4. La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata
al pagamento della relativa tassa
annuale di concessione regionale.
5. Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere
accompagnata dalla ricevuta
dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta.
6. Il modello della licenza di pesca è approvato dalla
Giunta regionale sentite le Province.
Art. 31. (Tesserini di pesca).
1. La Giunta regionale sentite le Province può prescrivere
l'adozione di un tesserino per la
pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno
registrati obbligatoriamente i capi pescati
secondo le modalità stabilite dal regolamento di pesca.
2. I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle Province
che possono avvalersi delle
Commissioni di bacino di cui all'art. 11».
Nota all’art. 12, comma 1:
– Il testo dell’art.36 della legge regionale 5 settembre
1994, n.31 (si veda la nota all’art.1,
comma unico), è il seguente:
«Art. 36. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e
specchi d'acqua).
1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva
all'interno di laghetti e specchi d'acqua
artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche
comunicanti con corsi d'acqua
superficiali, è consentito previo rilascio i apposita
concessione da parte delle Province, la quale
accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto. Il
regolamento di pesca individua i requisiti la
cui documentazione deve essere allegata alla domanda.
2. La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi
il concessionario.
3. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi
d'acqua superficiali, in entrata o in
uscita possono essere immesse soltanto le specie determinate
nel programma triennale.
4. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di
pesca».
Nota all’art. 14, comma unico:
– Il regolamento regionale 7 agosto 1986, n.3 recante
“Disciplina dell'attività della pesca
nelle acque interne”, è pubblicato nel B.U.R. n. 60 del 12
agosto 1986.
Nota all’art. 15, comma unico:
– Per la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, si veda la
nota all’art.1, comma unico.