REG. REG. 12 NOVEMBRE 2001, N. 5.

 

«Disciplina dell’attività di pesca nelle acque interne».

 

Pubblicato nel B. U. REGIONE UMBRIA 21 novembre 2001, n. 57 – S. O. n.1

 

 

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne della regione Umbria, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(Classificazione delle acque pubbliche)

1. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 44/1998 sono acque principali i seguenti corpi idrici:

a) lago Trasimeno;

b) lago di Piediluco;

c) bacino idroelettrico di Alviano;

d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.

3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.

Art. 3.

(Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali)

1. Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

2. Ai fini del comma 1 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

3. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza.

4. Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri dalla riva.

5. Nelle zone individuate dalle province per la pesca notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla riva.

6. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l’esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.

7. Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita od in periodo di divieto.

Art. 4.

(Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica)

1. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.

Art. 5

(Pesca con apparecchi elettrici)

1. La provincia può concedere, per scopo di studio o per interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica.

2. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

Art. 6.

(Modalità di pesca)

1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.

3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l’uso e la detenzione di uova di salmonidi.

4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l’esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

8. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.

Art. 7.

(Tesserini di pesca)

1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all’articolo 28 della L.R. 44/1998 muniti di apposito tesserino, previsto dall’art. 31 della L.R. 44/1998 rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati.

2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.

3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:

a) la data di uscita di pesca;

b) gli esemplari catturati;

c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;

d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca.

4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.

5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso.

L’utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.

6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.

Art. 8.

(Orario di pesca)

1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

Art. 9.

(Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi)

1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati nella tabella E allegata al presente regolamento.

2. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:

a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus);

b) scazzone (Cottus gobio);

c) lampreda (Lampetra planeri);

d) ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans);

e) spinarello (Gasterosteus aculeatus);

f) granchio di fiume (Potamon edule).

3. L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

4. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B, anche nelle acque principali.

5. È consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che dilettantistica.

6. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e persico sole.

7. Nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell’attività piscatoria.

8. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l’anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.

9. La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di pesca.

10. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).

11. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L’obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.

Art. 10.

(Modalità di misura)

1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l’estremità del muso a bocca chiusa e l’estremità della pinna caudale.

2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 11.

(Impianti di acquacoltura)

1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra l'interessato deve presentare apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente documentazione:

a) le generalità del titolare della acquacoltura;

b) la località ove è ubicata l'acquacoltura;

c) la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;

d) la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture in scala 1:100;

e) gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;

f) gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico inquinante;

g) le specie ittiche che si intende immettere e allevare;

h) la presunta produzione e la durata dell’attività;

i) l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;

j) attestato rilasciato dall'organo competente dell’idoneità delle acque all'uso richiesto.

2. Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.

3. È consentito l’allevamento del pesce gatto (Ictalurus melas) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.

4. Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso sulla base della documentazione di cui al comma 1, in relazione ai criteri di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.

5. In sede di rilascio della concessione il comune ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 12.

(Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua)

1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 44/1998.

2. Ai fini del comma 1, l’interessato deve far domanda di concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base della seguente documentazione:

a) le generalità del titolare;

b) la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;

c) la superficie dello specchio d'acqua;

d) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;

e) la concessione di derivazione idrica, se prevista;

f) le specie che si intendono immettere o allevare;

g) attestato da parte dell'organo competente di idoneità delle acque all'uso richiesto.

3. In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 13.

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal Programma ittico triennale.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3.

Art. 15.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia (Legge regionale 2 dicembre 1998 n. 44).

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della

Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 12 novembre 2001

LORENZETTI

 

Tabella A

Elenco delle acque secondarie di categoria A

Provincia di Perugia Fiume Nera, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), fosso Sensati, torrente Tissino,

torrente il Rio, torrente Argentina, torrente la Pescia, fiume Corno, fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre,

torrente Campiano, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle

sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve

Fanonica, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di

Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente

Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti alla confluenza con il torrente S. Donato, torrente

Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina, torrente Passano.

Provincia di Terni Fiume Nera: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio di Viale Brin), torrente

Monterivoso, torrente Terria, forma del Principe, forma Quattrini, forma di Mezzo, canale la Ferriera;

Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che

mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal

Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco;

Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente

Paglia;

Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.

Tabella B

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE

PRINCIPALI.

a. Lago Trasimeno

Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere

installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta metri dalla battigia.

1) Altana: per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50.

2) Altana per carpe: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri4.

3) Altanella da latterino: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80.

4) Retino da gamberetti: la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie

è di mm. 5.

5) Tofone con ali da latterino: l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. La

misura consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima

consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima

consentita della guida è di metri25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la

falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni.

Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni

di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni.

È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.

I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri

1,20.

6) Tofone con ali: la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del

lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima

consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali.

Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte

ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le

imbarcazioni.

È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.

I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno

metri 1,20.

7) Giacchio o sparviero: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.

8) Bertovello: senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato

delle maglie è di mm. 18.

9) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.

10.

10) Palamite o fila

11) Nassa per gambero rosso

(Procambarus clarkii)

la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10.

b. Lago di Piediluco

1) Arte grossa: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura

minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco

delle ali è di mm. 20.

Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte Grossa.

2) Rete verticale chiara: (detta

anche retella da posta o altana):

la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato

delle maglie è di mm. 24.

La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a

metri 1.600.

3) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è di

metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di

metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del

sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la

superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero

massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unita'.

4) Tramaglio o Tremaglio: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle

maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unita'.

5) Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15.

L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le

cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20

unità.

6) Palamite: il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100.

Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unita'.

7) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.

10.

Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale

ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino.

È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200.

La Provincia competente, ai soli fini della pesca all’anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.

c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

1) Rete verticale chiara (detta anche

retella da posta o altana):

la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 8; la misura minima consentita del lato delle

maglie è di mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi

contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1800.

2) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è

di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è

di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del

sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5.

Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 30 martavelloni o cuculli per la cattura

dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31

maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.

Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l’installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli

nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e

del siluro e, dal 1° gennaio ed il 31 maggio, esclusivamente per la cattura del pesce gatto e del siluro.

3) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.

10.

4) Palamite: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 100.

Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unita'.

d. Bacino idroelettrico di Alviano

1. Altana: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita

delle maglie è di mm. 30. L'uso dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a metri 30 dalla riva.

La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano

non può superare i metri 1000.

2. Martavellone o Cucullo: l'apertura massima della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui

misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui

misura minima consentita del lato della maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm.

13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2.

Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la

cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1°

gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.

3. Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15.

La lunghezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 1,50.

4. Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di

mm.10.

5. Palamite: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40.

Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2

unita'.

Tabella C

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA DILETTANTISTICA

Acque principali e acque secondarie di categoria B

1) Bilancella:

la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato

delle maglie è di mm. 10.

L’uso della bilancella è consentito su tutte le acque principali e secondarie di categoria B che hanno

una larghezza superiore a 3 metri.

L'uso della bilancella è consentita solo dalla riva a "piede asciutto" ed a una distanza di metri 40 dalle

scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali ed artificiali,

arcate di ponti e sbarramenti.

È vietato per la bilancella qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneamente nel terreno. È vietato

l'uso della bilancella da natante o a strascico. L'uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 30 giugno

di ogni anno. Nel lago di Corbara l’uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni

anno.

2) Canna con o senza mulinello

3) Tirlindana

Acque secondarie di categoria A

1) Canna con o senza mulinello

2) Tirlindana

l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione

Umbria.

Tabella D

Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B

a) Provincia di Perugia Tutte le acque principali e secondarie di categoria B.

b) Provincia di Terni Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.

Tabella E

EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI E

ANFIBI.

Specie Epoche di divieto di pesca Lunghezza minima pesci

Limiti cattura

giornalieri

Anguilla cm. 35

Barbo cm. 20 n. 10

Carpa dal 1° al 31 maggio cm. 40 n. 5

Coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio cm. 30

Cavedano cm. 25 n. 10

Latterino dal 1° aprile al 30 settembre

Luccio dal 15 gennaio al 15 marzo cm. 50 n. 3

Persico reale dal 15 marzo al 15 aprile cm. 16 n. 20

Persico reale nel lago di

Piediluco

dal 15 marzo al 30 aprile cm. 16 n. 20

Persico trota dal 15 aprile al 15 maggio cm. 20 n. 10

Sandra o lucioperca dal 15 marzo al 30 aprile n. 15

Tinca dal 15 maggio al 15 giugno cm. 20 n. 10

Trota fario

da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre

all’alba dell’ultima domenica di febbraio: durante tale periodo,

nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le

specie

cm. 22 n. 6

Rane verdi dal 1 aprile al 31 maggio n. 30

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art.121, quarto comma

della Costituzione, così come modificato dall’art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre

1999, n. 1, su proposta dell’Assessore Bocci nella seduta del 17 ottobre 2001, deliberazione

n. 1263.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione, con nota prot. n. 010898 del 9

novembre 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3, che all’art. 9 ha disposto l’abrogazione del primo comma dell’art. 125, concernente il

controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, ha restituito la D.G.R. n.1263 del

17 ottobre 2001, trasmessa alla Commissione stessa prima dell’entrata in vigore della legge

costituzionale n.3/2001.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte

dalla Direzione Attività Produttive (Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed

economia montana), in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta

(Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione

regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre

2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o

alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui

trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all’art. 1, comma unico:

– La legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 recante “Norme per la tutela e lo sviluppo del

patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della

pesca” (pubblicata nel B.U.R. n. 74 dell'11 dicembre 1998), è stata modificata dalla legge

regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (in S.O. n.4 al B.U.R. n.8 del 23 febbraio 2000).

Nota all’art. 2, comma 1:

– Il testo dell’art. 5 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si veda la nota all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 5. (Classificazione delle acque).

1. Le acque della regione, ai soli fini della pesca, sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche

e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di cui all'art. 6.

5. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli

attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui

all'art. 26.

6. L'assegnazione dei corsi d'acqua secondo la zonazione di cui all'art. 6 viene effettuata

con il programma triennale di cui all'art. 7».

Nota all’art. 7, comma 1:

– Il testo degli artt. 28 e 31, della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si veda la nota

all’art.1, comma unico), è il seguente:

«Art. 28. (Licenza di pesca).

1. La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della regione è rilasciata a cura delle

Province, previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni previo

assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o di chi esercita la tutela.

3. In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, non può rilasciarsi un duplicato

del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sovrattassa.

4. La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata al pagamento della relativa tassa

annuale di concessione regionale.

5. Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere accompagnata dalla ricevuta

dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta.

6. Il modello della licenza di pesca è approvato dalla Giunta regionale sentite le Province.

Art. 31. (Tesserini di pesca).

1. La Giunta regionale sentite le Province può prescrivere l'adozione di un tesserino per la

pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati

secondo le modalità stabilite dal regolamento di pesca.

2. I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle Province che possono avvalersi delle

Commissioni di bacino di cui all'art. 11».

Nota all’art. 12, comma 1:

– Il testo dell’art.36 della legge regionale 5 settembre 1994, n.31 (si veda la nota all’art.1,

comma unico), è il seguente:

«Art. 36. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).

1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua

artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche comunicanti con corsi d'acqua

superficiali, è consentito previo rilascio i apposita concessione da parte delle Province, la quale

accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto. Il regolamento di pesca individua i requisiti la

cui documentazione deve essere allegata alla domanda.

2. La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario.

3. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in

uscita possono essere immesse soltanto le specie determinate nel programma triennale.

4. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca».

Nota all’art. 14, comma unico:

– Il regolamento regionale 7 agosto 1986, n.3 recante “Disciplina dell'attività della pesca

nelle acque interne”, è pubblicato nel B.U.R. n. 60 del 12 agosto 1986.

Nota all’art. 15, comma unico:

– Per la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44, si veda la nota all’art.1, comma unico.