D.L.
12 gennaio 1988, n. 2 (1).
Modifiche
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (2), concernente nuove norme in materia di
controllo
dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito
dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla
normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
gennaio 1988;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;
Emana
il seguente decreto:
1.
1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o
autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (2), resta fissato al 30 giugno 1987, con la
maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per
ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3
per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2.
L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (2), è abrogato.
3.
Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (2), già prorogato al 31 dicembre 1986 dal
decreto legge 20 novembre 1985, n. 656 (4), convertito dalla legge 24 dicembre
1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non
si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 (5), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni (6).
2.
1. (7).
3.
1. (8).
4.
1. (9).
2.
Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (2), come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera
e) è soppressa.
3. (10).
4. (11).
5.
Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n 47 (2), come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai
fini dell'accatastamento».
6.
Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (2),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio
tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».
«Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
spettanti» (12).
7. (13).
8. (14).
9.
Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.
1. (15).
6.
1. (16).
7.
1. (17).
2. (18).
8.
1. (19).
9.
1. (20).
2. (21).
3.
Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo
termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.
10.
1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive
comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per
le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo,
prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.
11.
1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (22),
si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere
conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.
12.
1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497 (23), e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (22), è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (24), come modificato
dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2.
All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 67 (22), le
parole: «si intende reso in senso negativo» sono sostituite dalle seguenti: «il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione.
Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza,
i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per
cento delle misure prescritte» (25).
12-bis.
1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (22), va
interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se
adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non
impedisce il conseguimento della sanatoria (26).
13.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al
rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno
dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente
e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per
il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate
dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (22), e predispone, anche sulla base di indicazioni
delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al
recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente
interessate.
2.
Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali
effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di
progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali,
con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali
progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.
3.
Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146 (27),
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori
pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.
4.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno
1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il
medesimo anno.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio (25).
14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1988, n. 9 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 marzo 1988, n. 68 (Gazz. Uff. 14
marzo 1988, n. 61), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 marzo 1986, n. 76, del D.L.
30 settembre 1986, n. 605, del D.L. 9 dicembre 1986, n. 823, del D.L. 9 marzo
1987, n. 71, del D.L. 8 maggio 1987, n. 178, del D.L. 9 luglio 1987, n. 264,
del D.L. 4 settembre 1987, n. 367, e del D.L. 7 novembre 1987, n. 458, non
convertiti in legge. Peraltro, con sentenza 5-18 giugno 1997, n. 181 (Gazz.
Uff. 25 giugno 1997, n. 26 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della suddetta
legge n. 68 del 1988, nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del D.L. 8 maggio
1987, n. 178.
(2).
(3)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(4).
(5).
(6)
Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
(7)
L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988,
n. 68, aggiunge 4 periodi all'art. 32, quarto comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(8)
L'articolo che si omette, sostituito dalle legge di conversione 13 marzo 1988,
n. 68, aggiunge due commi dopo il quarto all'art. 34, L. 28 febbraio 1985, n.
47.
(9)
Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n.
68, aggiunge un periodo alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35, L. 28
febbraio 1985, n. 47.
(10)
Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n.
68, sostituisce il primo periodo del quarto comma dell'art. 35, L. 28 febbraio
1985, n. 47.
(11)
Il comma che si omette, integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n.
68, sostituisce con 6 commi il comma quinto dell'art. 35, L. 28 febbraio 1985,
n. 47.
(12)
Periodo aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
(13)
Il comma che si omette sostituisce il quattordicesimo comma dell'art. 35, L. 28
febbraio 1985, n. 47.
(14)
Il comma che si omette aggiunge un comma dopo il quindicesimo all'art. 35, L.
28 febbraio 1985, n. 47.
(15)
L'articolo che si omette sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 36,
L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(16)
L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1988,
n. 68, aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 38, L. 28 febbraio 1985,
n. 47.
(17)
Il comma che si omette modifica il secondo comma dell'art. 40, L. 28 febbraio
1985, n. 47.
(18)
Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 40, L. 28 febbraio
1985, n. 47.
(19)
L'articolo che si omette aggiunge un comma all'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n.
47.
(20)
Il comma che si omette modifica l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 46,
L. 28 febbraio
1985,
n. 47.
(21)
Il comma che si omette modifica l'ultimo periodo del secondo comma dell'art.
46, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(22).
(23).
(24).
(25)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9-10 marzo 1988, n. 302 (Gazz.
Uff. 16 marzo 1988, n. 11 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dei due commi dell'art. 12 del decreto-legge nel testo originario, prima della
modifica disposta dalla legge di conversione.
(26)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
(27).
(25)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9-10 marzo 1988, n. 302 (Gazz.
Uff. 16 marzo 1988, n. 11 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei due commi dell'art. 12 del decreto-legge nel
testo
originario, prima della modifica disposta dalla legge di conversione.